[Il 1 febbraio 1947, nella seduta antimeridiana, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria prosegue la discussione sulle autonomie locali.

È in discussione un emendamento relativo all'articolo che definisce le province come circoscrizioni di decentramento, pertanto vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 129 per il testo completo della discussione.]

Fabbri. [...] fa presente che pur essendo contrario — come prima ha accennato — ad una tendenza regionalistica troppo spinta, è d'avviso che per le Regioni insulari e per quelle mistilingui di confine siano opportune disposizioni particolari in omaggio alla democrazia, alla libertà ed agli interessi di razze e di Paesi non del tutto italiani per lingua. Ed egli chiede alla Commissione di considerare l'opportunità — ove si mantenga il concetto di dare un ordinamento speciale alle Regioni di confine mistilingui, con riferimento specifico alla Val d'Aosta e all'Alto Adige — se non sarebbe opportuno fin da adesso includere nel secondo comma dell'articolo 3, che prevede condizioni particolari di autonomia per le due Isole e per le Regioni di confine mistilingui, anche la Venezia Giulia ed il Friuli; a meno che non si preferisca abbandonare il criterio della precisazione e parlare soltanto, in forma generica, delle due Regioni insulari e delle Regioni di confine mistilingui.

Presidente Ruini. [...] Quanto alla nuova proposta dell'onorevole Fabbri, rileva trattarsi di una questione che ha un tale riflesso di natura anche nazionale e politica che non può non metterla in discussione, se la Commissione lo ritiene. Però, la discussione dovrà essere fatta a parte, perché si tratterà di ritornare sull'articolo 3 e di modificarne la dizione.

[Dopo la trattazione dell'articolo contenente l'elenco delle Regioni (vedi commento all'articolo 131)...]

Il Presidente Ruini. [...] Per associazione di temi, propone di trattare la questione della Regione Friuli-Venezia Giulia, che l'onorevole Fabbri propone di collocare nell'articolo 3, dove si parla delle Regioni mistilingui.

Domanda alla Commissione se ritiene che anche questa questione debba rimanere sospesa.

Togliatti osserva che, trattandosi di altra questione, cioè di una autonomia, non [può] essere sospesa. Si associa all'onorevole Fabbri.

Il Presidente Ruini precisa che la proposta dell'onorevole Fabbri tenderebbe ad aggiungere nel secondo comma dell'articolo 3 la Regione Friuli-Venezia Giulia alle altre (Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige e Val d'Aosta) cui sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia.

Dominedò domanda se, anche allo scopo di evitare le immediate conseguenze inerenti ad una formulazione specifica, non convenga, in questa delicatissima materia, pensare ad una formulazione diversa, di carattere astratto, cioè: «Regioni insulari e quelle confinarie e mistilingui».

Il Presidente Ruini osserva che questa proposta era stata già avanzata, ma con scarso successo; potrebbe, comunque, essere ripresa.

Cevolotto fa presente che il Friuli ha sempre domandato e domanda di essere costituito come Regione a sé; comitati di agitazione hanno diffuso opuscoli per dimostrare che il Friuli non fa parte del Veneto. E ciò è esatto sia storicamente sia dal punto di vista linguistico ed economico. Ora, a questa Regione Friuli-Venezia Giulia — che è composta essenzialmente dal Friuli, perché la Venezia Giulia è ridotta ad una parte della provincia di Gorizia — si verrebbe a dare una autonomia speciale, uguale a quella della Sicilia e della Sardegna, che il Friuli non domanda; quindi, si verrebbe ad accentuare quella forma di esasperazione del decentramento regionale, che confina con il federalismo.

È perciò assolutamente contrario all'aggiunta proposta.

Perassi dichiara di votare a favore della proposta, anche perché la formula dell'articolo 2 non dice di quale ampiezza sarà l'autonomia attribuita alle Regioni in esso indicate; fra l'altro, nota che se per la Valle d'Aosta sarà confermato l'attuale Statuto esistente, questo sarà diverso, e cioè meno ampio, rispetto all'ordinamento regionale generale.

Per quanto concerne, in particolare, la Regione Friuli-Venezia Giulia, che sarebbe costituita dalle Province di Udine e di Gorizia, con la zona in parte abitata dagli allogeni, fa presente che si porrà un problema che non si pone per altre Regioni e che è affrontato nel progetto relativo all'ordinamento del Trentino attuale: il problema della lingua.

Per conseguenza, ritiene che si possa includere il Friuli-Venezia Giulia nell'articolo 3.

Einaudi ritiene che non sia opportuno decidere rapidamente e d'improvviso su una questione così grave, che può portare conseguenze al di là del pensiero dell'onorevole Fabbri.

È d'accordo con lui sulla necessità di tener conto del fatto che la Venezia Giulia non deve mai essere dimenticata. Ma consentire senz'altro, senza alcuna richiesta, di inserirla fra le Regioni che avranno un ordinamento speciale, facendo nascere desideri di separazione doganale, come per la Valle d'Aosta, gli pare pericoloso.

Il Presidente Ruini constata che la proposta dell'onorevole Einaudi tende a rinviare il problema all'Assemblea.

Uberti concorda, trattandosi di un problema politico.

Il Presidente Ruini osserva che se l'onorevole Fabbri insiste, dovrà mettere ai voti la sua proposta. Se egli non insiste, dovrà risultare da un ordine del giorno la decisione di rimettersi al giudizio dell'Assemblea.

Cevolotto propone che nell'ordine del giorno di sospensiva già votato sia inclusa anche tale questione.

Il Presidente Ruini pone ai voti tale proposta.

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti