Evoluzione dell'Articolo

Il 15 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Nel quadro dell'unitą e indivisibilitą dello Stato le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principī fissati negli articoli seguenti.

Alla Sicilia, alla Sardegna, alla Valle d'Aosta e al Trentino-Alto Adige sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con Statuti speciali approvati con legge costituzionale».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 108.

Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principī fissati nella Costituzione.

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con statuti speciali adottati mediante leggi costituzionali. (1)

 

(1.) La Commissione si riserva di decidere sulla aggiunta della Regione del Friuli-Venezia Giulia alle quattro cui č attribuita un'autonomia speciale.

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Il 27 giugno 1947 l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principī fissati dalla Costituzione.

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino - Alto Adige, al Friuli - Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati mediante leggi costituzionali».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 116.

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 116. (*)

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

 

[(*) Articolo modificato da successive leggi costituzionali.]

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A cura di Fabrizio Calzaretti