[Il 27 giugno 1947 l'Assemblea Costituente inizia l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 114 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. [...] emendamenti presentati dagli onorevoli Targetti, Malagugini, Giacometti:

«Sostituire gli articoli dal 107 al 125 (incluso) con i seguenti:

Art. ...

Il territorio della Repubblica è ripartito in Regioni, Provincie e Comuni.

Art. ...

I Comuni sono autonomi nel proprio ambito.

Art. ...

Le Regioni e le Provincie sono Enti di decentramento statale, dotati di autogoverno.

Art. ...

L'ordinamento, le attribuzioni, le circoscrizioni delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni sono stabiliti dalla legge.

Statuti particolari di autonomia per la Sicilia, la Sardegna, la Valle d'Aosta, le Valli Atesine saranno stabiliti con leggi speciali».

[...]

Presidente Terracini. Io ritengo che questi quattro articoli che lei, onorevole Targetti, ha presentato debbano essere svolti quando si presentano gli articoli corrispondenti del testo della Commissione. Ora è ben chiaro che nel suo pensiero il Titolo dovrebbe ridursi a questi quattro articoli. Ciò implica tutta una serie di proposte soppressive nei confronti di articoli proposti dalla Commissione, ma il modo con cui si manifesta l'intenzione della soppressione è proprio quello di votare contro gli articoli proposti. Pertanto, man mano che gli articoli del testo, che non vengono considerati per la loro materia nella sua formulazione, saranno posti in votazione, lei voterà, se conserva lo stesso atteggiamento, contro quegli articoli; ed è il modo con il quale manifesterà la sua intenzione di sopprimerli.

[...]

Presidente Terracini. Passiamo all'esame dell'articolo 108:

«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principî fissati nella Costituzione.

«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, con statuti speciali adottati mediante leggi costituzionali».

Persico. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Onorevole Persico, su che cosa?

Persico. Ritengo opportuno far presente che l'articolo 108 stabilisce che le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni; ora, l'articolo testé votato, il quale mantiene le Province, incide sui poteri della futura Regione.

Presidente Terracini. Ma, onorevole Persico, in questo articolo non si indica ancora quali siano tali poteri. Possiamo dunque procedere innanzi.

L'onorevole Codignola ha proposto di sopprimere l'articolo 108. Non essendo egli presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere il suo emendamento soppressivo.

Ad ogni modo ritengo che la sua proposta non sia più accettabile, perché ripropone la questione che abbiamo discusso già all'inizio di seduta. Sopprimere l'articolo 108, infatti, significherebbe, nel complesso, sopprimere la Regione.

L'onorevole Abozzi ha proposto di sopprimere il secondo comma dell'articolo.

Ha facoltà di svolgere l'emendamento.

Abozzi. Pare a me che il secondo comma dica cose inutili o dannose. Le cose inutili sono queste: che alla Sicilia e alla Val d'Aosta siano da concedere statuti particolari. Sono già concessi. Ormai sono leggi dello Stato. Si vedrà quello che si può fare in sede di coordinamento; ma credo pericoloso concedere altri statuti particolari.

Lussu. È una speculazione elettoralistica! È una speculazione campanilistica!

Abozzi. Se le dispiace, se ne vada!

Presidente Terracini. Onorevole Lussu, non interrompa. Prosegua, onorevole Abozzi.

Abozzi. Credo che sia estremamente pericoloso moltiplicare gli statuti particolari. Le Regioni sono state approvate, e ormai — sia bene o sia male — fanno parte della struttura dello Stato. Il pericolo degli statuti particolari è stato denunziato in quest'Aula dall'onorevole Einaudi; verrà un giorno in cui le Regioni non si contenteranno di quello che hanno e penseranno che se c'è qualche altra Regione che ha qualche cosa di più, di quel di più dovranno beneficiare anch'esse.

E questo è un male, perché così avverrà che si parleranno cento lingue diverse, ma la sola lingua che non si sentirà più sarà la lingua sovrana dello Stato.

Ecco perché chiedo la soppressione del secondo comma.

Presidente Terracini. L'onorevole Russo Perez ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«Salve restando le autonomie regionali già concesse alla Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, con forme e condizioni particolari, l'autonomia potrà, con normali provvedimenti legislativi, essere concessa ad altre Regioni, quando esse ne avranno sentito ed espresso il bisogno mediante la richiesta di tanti Consigli comunali, che rappresentino almeno i due terzi delle popolazioni interessate e tale proposta sia stata approvata per referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse».

Non essendo egli presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

L'onorevole Caroleo ha presentato il seguente emendamento:

«Al primo comma, alle parole: Le Regioni, sostituire le altre: Le Provincie».

Ha facoltà di svolgerlo.

Caroleo. Rinunzio all'emendamento.

Presidente Terracini. L'onorevole Perassi ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige ed alla Valle d'Aosta sono attribuite, con leggi costituzionali, forme e condizioni particolari di autonomia».

Ha facoltà di svolgerlo.

Perassi. Desidero premettere che parlo in questo momento per sostenere un emendamento che ho presentato, non come appartenente ad un gruppo, ma come membro della Commissione. Voglio dire con ciò che l'emendamento è stato suggerito esclusivamente da considerazioni tecniche. È assolutamente esclusa qualsiasi considerazione di ordine politico.

Per intendere la portata di questo emendamento, è necessario chiarire il rapporto che passa tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 108.

Nel primo comma noi delineiamo il tipo di Regione — diciamo — normale: Regione il cui ordinamento è determinato da norme generali inserite nel testo costituzionale e uguali per tutte. Nel secondo comma si prevede un gruppo di Regioni per le quali, in considerazione di loro particolari esigenze, è previsto un ordinamento speciale.

In che senso vi è differenza fra le Regioni del primo gruppo e le Regioni del secondo? Le differenze sono due e connesse. Una è differenza di quantità, nel senso cioè che per il secondo gruppo di Regioni, di cui resta da definire esattamente l'elenco, noi prevediamo la possibilità che si diano ad esse condizioni particolari di autonomia, cioè un insieme di funzioni che non coincidono con quelle previste per le Regioni in generale. È dunque una differenza quantitativa che sarà in più, sebbene non sia escluso che possa essere anche in meno.

La seconda differenza è formale. Essa riguarda il modo col quale si disciplina l'ordinamento di queste Regioni. La differenza sta in ciò: che l'ordinamento di ciascuna di queste Regioni è stabilito con legge costituzionale speciale. Per ogni Regione di questo gruppo si avrà una legge costituzionale speciale. Questo è il senso del secondo comma dell'articolo 108.

In sede di Commissione di coordinamento, si è avuta occasione, in diverse sedute, di chiarire la portata di questo secondo comma; e nella seduta del 18 giugno è stato unanimemente riconosciuto che la portata del secondo comma dell'articolo 108 è quella che ho indicata, ed il Presidente onorevole Ruini ha dato atto di ciò.

Si tratta ora di dare la formulazione tecnicamente più precisa a ciò che l'articolo, al secondo comma, vuole dire.

È su questa considerazione che si fonda l'emendamento che ho proposto.

Nel testo attuale si dice che le condizioni particolari di autonomia sono attribuite a queste Regioni «con statuti speciali adottati mediante leggi costituzionali».

Come si è detto, l'atto che pone le norme in cui si concreta l'ordinamento di ciascuna Regione è una legge costituzionale. Se così è, mi sembra che non sia il caso di usare la parola «statuti», perché potrebbe dar luogo ad equivoci. In realtà la parola «statuti» nel senso che assume nel secondo comma dell'articolo 108, non significa l'atto che pone norme giuridiche, ma significa il complesso di norme nelle quali si concreta l'autonomia attribuita ad una certa regione. Ora, sia per questo significato che la parola statuto ha qui, sia anche per evitare che nello stesso testo costituzionale si usi la parola statuto in due sensi: uno in quello che assume nel secondo comma dell'articolo 108 e un altro in quello che risulta dall'articolo 124, dove la parola statuto è usata in senso proprio, di atto emanante dalla Regione, io ritengo opportuno che il secondo comma dell'articolo 108 sia formulato in modo da esprimere in forma tecnicamente precisa il suo contenuto, dicendosi che alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige e alla Valle d'Aosta sono attribuite, con leggi costituzionali, forme e condizioni particolari di autonomia. L'emendamento proposto consiste, in sostanza, nel sopprimere l'inciso «con statuti speciali adottati», che può dar luogo ad equivoci e malintesi pericolosi, di cui si sono già avuti dei segni.

Mi pare che questa rettifica giovi alla chiarezza del testo, epperciò la raccomando alla adozione dell'Assemblea.

Presidente Terracini. Segue l'emendamento dell'onorevole Paris:

«Al secondo comma, dopo le parole: Trentino-Alto Adige, aggiungere: Regione unica».

L'onorevole Paris ha facoltà di svolgerlo.

Paris. Sono stato informato che la Commissione istituita per elaborare un progetto di statuto per il Trentino-Alto Adige si è orientata su una forma di autonomia regionale. Data la proroga dei poteri dell'Assemblea fino al 31 dicembre, sarà possibile la discussione di detto progetto. Perciò parlerò in quella sede e per adesso ritiro il mio emendamento.

Presidente Terracini. Segue l'emendamento dell'onorevole Pecorari:

«Al secondo comma, dopo: Valle d'Aosta, aggiungere: alla Regione giulio-friulana e Zara».

L'onorevole Pecorari ha facoltà di svolgerlo.

Pecorari. Recentemente vi è stato uno scambio di lettere fra Don Sturzo e il Ministro degli esteri a proposito di certe premature rinunzie. Non si meravigli quindi la Costituente se io richiamo l'attenzione su alcuni termini che vengono così spesso dimenticati (Interruzioni).

Tonello. Cosa c'entra Don Sturzo? (Commenti).

Pecorari. Fino alla esecuzione del Trattato di pace la Regione giuliana ci appartiene. Gli abitanti di queste terre sono ancora oggi cittadini italiani. È un nostro dovere politico e morale non dimenticare queste terre e queste genti. Forse non vi rendete conto dello stato d'animo di queste popolazioni, che si sentono abbandonate da tutti e non difese da nessuno. È un obbligo politico nostro di distinguerci, per riparare quello che è stato fatto dal regime fascista in quelle terre. La Repubblica democratica italiana non deve avere nessuna mira snazionalizzatrice. Per questo ho proposto di inserire fra le Regioni a costituzione particolare la Regione giulio-friulana e Zara.

L'obbligo morale è evidente. Quelle popolazioni stanno pagando per tutta la Nazione gli errori e i delitti del regime cessato. Non dobbiamo dimenticare i morti dell'altra guerra. Queste popolazioni sono state redente, sono state incluse nello Stato italiano, e noi quindi ci siamo assunti l'obbligo di tutelarle. Non possiamo oggi con facilità, direi quasi con volubilità, dimenticare questi obblighi di tutela che ci spettano.

Dobbiamo anche dimostrare agli jugoslavi, che ci contendono il possesso di queste terre, la nostra intenzione chiara e netta di difendere in ogni caso e in qualsiasi condizione le minoranze che vivono in queste terre e in quelle che ci verranno assegnate. Dobbiamo anche corrispondere all'aspettativa di queste minoranze le quali attendono di essere tutelate, quale che sia la decisione sulla loro sorte. Per questo dobbiamo occuparcene nella Costituzione del nuovo Stato italiano. In attesa della revisione del Trattato di pace noi dobbiamo premunirci. Vi sono tanti nostri connazionali, in America sopratutto, che chiedono questa revisione del Trattato, chiedono che quelle popolazioni italiane ritornino nel grembo della madre Patria. Se non ci preoccupiamo nella Costituzione di prevenire il fausto e desiderato evento di questa revisione, saremo costretti a modificarla quando questo lieto evento si avvererà. È pertanto un nostro dovere provvedere fin d'ora per questa situazione futura.

Occorre anche tranquillizzare le popolazioni italiane che sono ancora rimaste in quelle zone. Si parla tanto di esodo dei giuliani; ma se questi giuliani non si sentono difesi in qualche modo, scompariranno, abbandoneranno tutti le loro terre.

A quelli che restano noi dobbiamo dare l'assicurazione che la Repubblica italiana pensa sempre a loro e cercherà sempre di difenderli. Io chiedo quindi l'inserzione di questo emendamento, non a scopo nazionalistico, ma semplicemente per la tutela degli interessi superiori nazionali di queste minoranze: per affermare ancora una volta, prima che il Trattato ci venga imposto, il nostro diritto a queste terre; per prevenire questo fausto e lieto evento della revisione del Trattato di pace che è auspicato e desiderato da tutti i settori di questa Assemblea. (Applausi).

Presidente Terracini. Gli emendamenti all'articolo 108 sono stati così tutti svolti.

Targetti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Targetti. Desidero sapere quale sia la sorte dei miei emendamenti in relazione all'articolo 108, cioè se alla loro presentazione si oppone la pregiudiziale votata dianzi. Gli ultimi due emendamenti sono i seguenti. Il primo: «Le Regioni e le Provincie sono Enti di decentramento statale, dotati di autogoverno»; l'altro: «L'ordinamento, le attribuzioni, le circoscrizioni delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni sono stabiliti dalla legge.

«Statuti particolari di autonomia per la Sicilia, la Sardegna, la Valle d'Aosta, la Valle Atesina saranno stabiliti con leggi speciali».

Chiedo se questi due emendamenti si possono considerare come inerenti all'articolo 108 e se si oppone alla loro presentazione la pregiudiziale già ricordata.

Fuschini. Vi sono articoli dei quali possono costituire emendamenti.

Presidente Terracini. L'ultimo degli articoli che lei propone potrebbe essere considerato anche in sede di articolo 108. Questa sua formulazione infatti parla degli Statuti particolari di autonomia per la Sicilia la Sardegna ecc.

Targetti. Mi riferisco alla prima parte dell'articolo che dice: «Le Regioni e le Provincie sono Enti di decentramento statale dotati di autogoverno». È l'altro che rimanda alla legge ordinaria.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. L'emendamento dell'onorevole Targetti: «Le Regioni e le Provincie sono Enti di decentramento statale, dotati di autogoverno», non può essere accettato (indipendentemente dai rilievi che si potrebbero fare perché parla di autogoverno e non di enti autonomi e tace dei Comuni), perché, come ho detto a sazietà, le norme sulla Provincia sono da stabilire successivamente.

Della Regione ci stiamo ora occupando in una serie di articoli, nel corso della cui discussione l'onorevole Targetti potrà fare le sue osservazioni; così poi per la Provincia; potremo discutere le sue idee volta per volta.

Presidente Terracini. È d'accordo l'onorevole Targetti in questo senso?

Targetti. Sono d'accordo.

Presidente Terracini. L'onorevole Tessitori propone ora di sopprimere all'emendamento Pecorari le parole: «e Zara», per modo che la formula sarebbe la seguente: «al Friuli-Venezia Giulia».

L'onorevole Tessitori ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Tessitori. L'articolo 123 del progetto di Costituzione annovera fra le Regioni di Italia il Friuli e la Venezia Giulia.

L'attuale stato di fatto è tale che della Venezia Giulia rimane allo Stato Italiano soltanto una piccola parte: il mandamento di Monfalcone e la provincia di Gorizia. Ora, in rapporto a questa situazione di diritto e di fatto, io propongo che l'emendamento Pecorari sia sostituito con la denominazione già proposta dalla Commissione. Con questa denominazione a me pare siano salvaguardate anche le ragioni di natura patriottica e sentimentale, che l'onorevole Pecorari ha esposte; perché, quando noi nell'indicare questa nuova regione dello Stato Italiano diciamo «Venezia Giulia», ciascuno avverte e sente come questo nome abbia, dal punto di vista nazionale, quel significato che è nell'animo di tutti gli italiani.

Ed ora alcune considerazioni di carattere sostanziale: vi sono o no motivi che consigliano la concessione d'un particolare statuto alla Regione Friuli-Venezia Giulia?

Il problema è stato già trattato in sede di Commissione.

L'Assemblea ricorda la proposta dell'onorevole Fabbri, favorevole alla concessione d'uno statuto particolare al Friuli. Quella proposta ha trovato un'eco in sede di discussione generale nel discorso dell'onorevole Grieco, il quale, salvo ad esaminare più profondamente in sede opportuna il problema, espresse il parere che il Friuli-Venezia Giulia ha tali caratteristiche, per cui uno statuto particolare si addice alla sua organizzazione futura.

Ora, quali sono questi motivi? Non è certo possibile qualificare la Regione come mistilingue. Entro i nuovi confini del nostro Stato, rimangono circa 9.400 slavi, che si concentrano quasi tutti nella città o nei dintorni di Gorizia. Ci sono altri slavi, circa 30.000, ma questi sono stati e sono incorporati all'Italia fin dal 1866: sono le popolazioni della vallata del Natisone, popolazioni che sono profondamente italiane. Basta che l'Assemblea Costituente sappia come durante la guerra 1915-1918, l'unico reparto dell'esercito italiano che non abbia avuto nemmeno un disertore è stato il battaglione Val Natisone dell'VIII Reggimento Alpini. Quando, dunque, parliamo di opportunità di uno Statuto particolare per la Regione non ci riferiamo a queste popolazioni, ma a quell'altra infima minoranza slava alla quale si accennava dapprima. Penso tuttavia che l'Assemblea non possa sottovalutare questo problema. È un problema di una delicatezza estrema, poiché si tratta della Regione confinaria del nostro Paese verso il confine orientale.

Ritengo pertanto sia necessario e politicamente opportuno, soprattutto ora in cui tutti noi desideriamo una distensione di spiriti nei rapporti internazionali, offrire fin da questo momento la base acché i futuri amministratori di quella Regione possano creare una organizzazione la quale con maggiore elasticità, che non sia quella derivante dallo Statuto di tutte le altre Regioni italiane, possa servire come strumento di pacificazione con il popolo vicino.

Parlo da italiano e da friulano alla massima Assemblea del mio Paese; parlo quindi con la sensibilità che il mio popolo friulano ha dei rapporti con il mondo slavo vicino. È plurisecolare da noi la tradizione di rapporti pacifici col mondo slavo. Ciò che costituì la ragione prima di irritazione dell'anima slava contro di noi è stata l'errata politica snazionalizzatrice che il fascismo ebbe ad inaugurare in quelle terre, politica esercitata attraverso strumenti burocratici, non solo insensibili, ma niente affatto conoscitori dell'anima di quelle popolazioni e privi di una retta comprensione delle esigenze locali.

Io non voglio, e non ne avrei la competenza, approfondire questo tema. D'altra parte i colleghi che mi ascoltano sanno bene, senza che io debba chiarire di più, come il problema si pone con riflessi di politica internazionale, ai quali penso che l'Assemblea Costituente possa rispondere concedendo uno Statuto particolare a questa Regione. Quando poi si scenderà ai dettagli, a fissare cioè gli articoli di tale Statuto, siate pur certi che, se la elaborazione di esso, come certamente avverrà, sarà affidata ad uomini della mia terra, essi sapranno trovare quegli istituti e quelle formule che serviranno a risolvere, non tanto un problema locale ma, nell'interesse dell'intero Paese, un problema di carattere nazionale.

Ma, prima di finire, non posso sottacere che vi è una difficoltà, un'obiezione, una preoccupazione che ci si oppone, e la preoccupazione è questa: che una eccessiva differenziazione del Friuli nei confronti delle altre regioni d'Italia potrebbe costituire pretesto, se non argomento, alle correnti nazionalistiche slave per pretese su quelle italianissime terre, cosa alla quale il collega Pecorari accennava testé. A coloro che hanno codesta preoccupazione mi permetto di osservare che il fenomeno di un esasperato nazionalismo espansionistico non è di oggi, e non sono certo le nostre autonomie regionali che lo hanno provocato. Codeste correnti espansionistiche sono vecchie di decenni, ed esistevano anche quando esisteva la sola provincia piatta ed uniforme. Codeste mire espansionistiche non muoiono, purtroppo, opponendo la maschera o il paravento molto trasparente del negare una costituzione autonoma ad una terra le cui caratteristiche le richiedono; esse potranno essere mortificate e superate soltanto quando noi, con serietà, daremo, attraverso la nostra legislazione e soprattutto attraverso la sua applicazione, la prova della nostra decisa volontà di collaborazione fra i popoli. (Applausi).

Pecorari. Chiedo la parola per fatto personale.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Pecorari. L'onorevole Tessitori ha completamente svisato la mia concezione, in quanto la denominazione della regione del Friuli e della Venezia Giulia deve essere intesa con spirito diverso da quello che ha mosso il collega Tessitori. Il piccolo pezzettino della provincia di Gorizia che viene ad essere incorporato, con una proposta del trattato di pace da noi ancora non approvato, non giustifica l'aggiunta del termine «Venezia Giulia». Insisto pertanto nel mio emendamento.

Ambrosini. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ambrosini, Relatore. Dirò brevemente poche considerazioni sull'emendamento presentato dal collega onorevole Perassi. Si tratta di una questione che fu già sollevata avanti la seconda Sottocommissione e poi nella Commissione dei Settantacinque.

In sostanza, egli non vorrebbe cambiare quella che è la struttura dell'attuale articolo 108, ma soltanto le parole «statuto speciale» del secondo comma. L'articolo 108 stabilisce un ordinamento generale uniforme per tutte le Regioni, fissato dalle norme segnate nella Costituzione, e prevede poi, in riguardo alle condizioni particolari di talune Regioni, quale la Sicilia, la Sardegna, la Val d'Aosta, il Trentino-Alto Adige, l'adozione di un ordinamento particolare, da consacrare in «statuti speciali» adottati con legge di natura costituzionale.

Nel primitivo progetto era stata adoperata un'espressione più lata, che importava maggiore elasticità nella determinazione di tali ordinamenti particolari. Dopo si è adottata una formula, intesa a dare a tali Regioni — come ha detto l'onorevole Perassi — attribuzioni superiori a quelle stabilite per tutte le altre Regioni in genere. È semplicemente sulle parole «statuto speciale» che egli crede di dover procedersi ad emendamento, con la loro modifica nelle parole «ordinamenti speciali».

Mi permetto di ripetergli quello che dissi dinanzi alla seconda Sottocommissione e dinanzi ai Settantacinque, cioè che si tratta veramente di uno scrupolo di tecnica superabile dallo stesso punto di vista tecnico. E non occorre entrare in discussione quando si chiarisca che il termine «statuto» è adoperato nel senso di insieme di norme, come ordinamento. Egli dice: nell'articolo 124 si può attribuire a questa parola un significato diverso. Io gli rispondo: vuol dire, allora, che si esaminerà la proposta quando si tratterà dell'articolo 124.

Perassi. Là sarebbe impropria; qui no!

Ambrosini, Relatore. Non è impropria, se si considera lo statuto come un insieme di norme e come un ordinamento giuridico. Questa è la situazione dal punto di vista della tecnica giuridica. Ma c'è di più. C'è una ragione politica che sorpassa immensamente, per lasciare l'espressione «statuti speciali», qualsiasi scrupolo tecnico. Bisogna rammentare che abbiamo già uno statuto, ed è lo statuto della Regione siciliana, approvato con una legge dello Stato, di cui l'Assemblea Costituente dovrà occuparsi, ma sicuramente non ora, né tanto meno per cambiare quella che è la denominazione di «statuto». Quando tale denominazione è adottata per l'ordinamento della Sicilia, non può farsi un trattamento diverso alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige ed alla Val d'Aosta. Io debbo far osservare, onorevoli colleghi, che dal punto di vista politico un qualsiasi cambiamento in proposito sarebbe veramente grave; ed è inutile che accenni alle conseguenze che potrebbero derivarne in Sicilia e nelle altre tre Regioni suddette.

Come dissi anche alcuni mesi addietro, in occasione della mozione qui discussa sulla convocazione dei comizi per le elezioni siciliane, nessun pericolo in sostanza, viene all'ordinamento generale dello Stato ed ai poteri dell'Assemblea Costituente in particolare, dal riconoscimento dell'ordinamento regionale siciliano, che nel provvedimento legislativo del 15 maggio 1945 è chiamato «statuto della Regione siciliana».

Ed allora perché, per un semplice scrupolo tecnico — che può essere benissimo superato sullo stesso terreno tecnico — dovremmo imbarcarci sulla via di modifiche, che solleverebbero tanti dubbi, tanti contrasti, e molto probabilmente tante reazioni?

Per queste considerazioni tecniche, e più ancora, politiche, prego il collega Perassi di ritirare il suo emendamento.

Presidente Terracini. Chiedo all'onorevole Ruini di esprimere il parere della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. L'emendamento Russo Perez cade, perché è una ripetizione del concetto di Regione facoltativa, che l'Assemblea ha respinto. L'emendamento Caroleo è ritirato.

Resta un emendamento, a proposito del quale è sorto un dissenso, non dico sostanziale, ma almeno formale fra i miei due valorosissimi collaboratori, che non mi hanno mai abbandonato, un momento solo, nel faticoso lavoro di rielaborazione dei testi. Sono tutti e due ardenti autonomisti, Ambrosini e Perassi, ed il loro dissenso non può tendere a diminuire l'autonomia regionale.

L'emendamento Perassi è stato dettato dalla competenza tecnica e dal fine senso giuridico del suo autore; ed ha voluto mettere in rilievo che gli statuti delle Regioni, le quali hanno speciali autonomie, non costituiscono degli statuti di tipo albertino, non sono Carte costituzionali volute dalle sole Regioni e immodificabili se non per volontà delle Regioni stesse. Non credo che nessuno dei più spinti autonomisti, se non è separatista, voglia dar tale carattere agli statuti delle Regioni ad autonomie speciali. Per eliminare il dubbio, l'onorevole Perassi pensava di togliere la qualifica di statuti, ma sembra a me che possano conservare questo nome, in quanto sono complessi di norme sull'ordinamento regionale. Se vanno al di là di quelle ordinarie stabilite dalla Costituzione, non per questo perdono il carattere di statuti; e resta fermo che debbono essere adottate con una legge di valore costituzionale.

Perassi. Sono leggi costituzionali.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Le leggi che approvano questi statuti sono leggi costituzionali dello Stato. È questa la garanzia che «statuto» non potrà essere inteso nel modo temuto dall'onorevole Perassi. Se siamo d'accordo nella sostanza, non è il caso di sollevare, con nuove formule, le apprensioni, ad esempio, dei siciliani, che potrebbero vedere, nella nuova impostazione tecnica, un pericolo che sia ad essi tolto lo statuto che hanno già conquistato; e che dovrà in ogni caso, ricordiamoci, pur con autonomia maggiore della normale, essere coordinato con la Costituzione.

Il Comitato è d'accordo nel conservare, con i chiarimenti che ho dato, il testo dell'articolo 108 nel suo secondo comma, sostituendovi soltanto «secondo statuti», che è una modifica di forma, che non contrasta con lo spirito e con la sostanza del testo.

Vi è poi l'emendamento dell'onorevole Pecorari, per aggiungere alle Regioni ad autonomia speciale il Friuli e la Venezia Giulia, compresa anche Zara. L'onorevole Tessitori, propone una formula, che non parla di Zara. Non credo che possiamo considerare, in questa nuova Regione speciale, Zara, che è pur così italiana e così legata al nostro cuore di italiani. Purtroppo di Venezia Giulia non ci hanno lasciato che un brandello: Gorizia ed un po' di Monfalcone.

Pecorari. Ma il Trattato non è stato ancora approvato.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. L'abbiamo firmato; e non possiamo, pur non essendo ancora ratificato, affermare che Zara resta nel territorio italiano. Sarebbe andar contro una dolorosa realtà; e la nostra affermazione potrebbe avere significati e riflessi internazionali, non opportuni.

Per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia, vi possono essere tre soluzioni: quella di ammetterla come una regione normale, quella di ammetterla come una regione speciale e quella di non ammetterla né come l'una né come l'altra. In seno al Comitato si era cominciato ad esaminare tutte e tre le soluzioni. Viene ora fuori, in Assemblea, una proposta formale: e bisogna decidere senza che io possa riconvocare il Comitato. Esprimo dunque un avviso a titolo personale, pur ritenendo di concordare col pensiero di molti, dei più del Comitato. Quando si presenta una questione come questa, bisogna prender posizione. Io so che la schiera degli alloglotti slavi che restano all'Italia è tenuissima; e non penso certo che il riconoscimento del Friuli-Venezia Giulia quale regione speciale abbia lo stesso significato e lo stesso valore che ha la figura della regione speciale per la Valle d'Aosta e per il Trentino-Alto Adige. Non si tratta affatto di affermare che quanto ci resta è zona etnicamente e politicamente contestabile. Anzi il senso è contrario. Si tratta di dare attuazione al disposto del trattato, che per le minoranze linguistiche ed etniche sono da accordarsi garanzie. Quale è la via migliore che affidare il compito di definire tali garanzie alle italianissime popolazioni delle regione? Lo statuto che esse formuleranno e che lo Stato approverà, sarà press'a poco uno statuto di regione normale, con qualche norma, specialmente linguistica, per le piccolissime minoranze stesse. Aggiungo che il fatto che l'Italia dà queste garanzie ci darà un altro argomento per chiedere che anche la Jugoslavia accordi uno statuto speciale alle sue zone, dove risiede un numero ben maggiore di italiani. Infine mi sembra che la regione nuova, che istituiamo alla nostra mutilata frontiera, abbia un valore simbolico: di attendere, in una futura revisione del trattato, la sua capitale: Trieste.

In questo senso credo che si possa accogliere la proposta dell'onorevole Tessitori.

Presidente Terracini. Onorevole Abozzi, mantiene il suo emendamento?

Abozzi. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Non essendo presente l'onorevole Codignola, il suo emendamento si intende decaduto.

Onorevole Russo Perez, mantiene l'emendamento?

Russo Perez. Rinunzio.

Presidente Terracini. Onorevole Perassi, mantiene l'emendamento?

Perassi. Prendo atto che il Comitato di redazione propone ora che il testo del secondo comma dell'articolo 108 sia modificato nel senso che alle parole «con statuti speciali» si sostituiscano le altre «secondo statuti speciali».

Non ritorno, per evidenti ragioni di tempo, sulla questione che è stata sollevata. Preso atto della modificazione indicata dal Presidente del Comitato, onorevole Ruini, dichiaro di non insistere nel mio emendamento, in quanto che, con la modifica proposta dal Comitato, il significato giuridico che la parola «statuti» ha nell'articolo 108 viene ad essere precisata nel senso da me indicato e perciò risulta di molto attenuato il pericolo di malinteso, a cui avrebbe potuto dar luogo il testo primitivo. Io non insisto, dunque, nel mio emendamento. Siccome, d'altra parte, ritengo che in questa materia la chiarezza non sia mai troppa, dichiaro, a scanso di responsabilità, che io mi astengo dal voto.

Presidente Terracini. Onorevole Pecorari, mantiene il suo emendamento?

Pecorari. Lo ritiro con questa motivazione: per non esporre i dalmati a un voto che suonerebbe offesa per loro.

Presidente Terracini. Onorevole Tessitori, mantiene l'emendamento?

Tessitori. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Il primo comma dell'articolo 108, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente:

«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principî fissati nella Costituzione».

A tale comma l'onorevole Targetti ha presentato un emendamento così formulato:

«Le Regioni sono Enti di decentramento statale, dotati di autogoverno».

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Targetti.

Piccioni. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Piccioni. Dichiaro di votare contro l'emendamento presentato dall'onorevole Targetti perché esso riduce, per la ennesima volta, la funzione delle Regioni ad una funzione, semplicemente, di decentramento amministrativo.

(L'emendamento non è approvato).

Presidente Terracini. Pongo ora in votazione il primo comma nel testo proposto dalla Commissione, testé letto.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma del progetto:

«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con statuti speciali mediante leggi costituzionali».

L'onorevole Abozzi ha proposto la soppressione di questo comma. Pongo in votazione tale proposta.

(Non è approvata).

L'onorevole Tessitori ha proposto di aggiungere al secondo comma, dopo le parole: «Trentino-Alto Adige», le altre: «al Friuli-Venezia Giulia».

Passiamo alla votazione di questo emendamento.

Scoccimarro. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Scoccimarro. Il gruppo comunista dichiara di condividere pienamente le considerazioni esposte dall'onorevole Tessitori. Pertanto voterà questo emendamento nel senso e nei limiti proposti dall'onorevole Tessitori.

Zuccarini. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Zuccarini. Anche per il gruppo repubblicano, devo dichiarare che noi voteremo favorevolmente all'emendamento presentato dall'onorevole Tessitori, col quale siamo pienamente d'accordo, specialmente per lo scopo per cui abbiamo sostenuto l'ordinamento regionale in Italia, che era non solamente uno scopo di democrazia, ma anche di avvicinamento, direi quasi, di attrazione verso di noi, verso le nostre istituzioni, dei popoli che sono stati separati da noi o sono in dissenso con noi, alle nostre frontiere.

È un'idea che vediamo affermata in questo emendamento ed alla quale vogliamo dare qui la nostra piena adesione.

Piemonte. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Piemonte. Aderisco pienamente alla proposta fatta dal collega Tessitori. Le ragioni non si possono sviluppare in pieno oggi; ma lo spirito della proposta è di fratellanza e di pace, e credo che molti del mio gruppo voteranno nello stesso senso.

Dugoni. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Dugoni. Dichiaro, a titolo personale, di votare a favore dell'emendamento Tessitori.

Carbonari. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Carbonari. Mi associo, personalmente, all'emendamento dell'onorevole Tessitori.

Priolo. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Priolo. Anche a nome del mio gruppo, mi associo all'emendamento dell'onorevole Tessitori.

Russo Perez. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Russo Perez. Mi associo, anche a nome del mio gruppo, all'emendamento.

Gui. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Gui. Parlo a nome anche di altri colleghi, che non rappresentano un partito, ma semplicemente un gruppo di amici che la pensano allo stesso modo.

Dichiaro che avremmo votato a favore di un emendamento che concedesse un'autonomia speciale alla Regione della Venezia Giulia, intendendo in questo modo di dare un riconoscimento ai diritti degli abitanti italiani e slavi di quella Regione.

Dichiaro che voteremo contro l'emendamento Tessitori, perché, con l'applicazione del Trattato di pace, questo comporterebbe la concessione di un'autonomia speciale alla sola Provincia di Udine ed [a] piccola parte di quella di Gorizia, per le quali non esistono, a nostro modo di vedere, i presupposti per la concessione di una autonomia speciale. Esistono invece gravi motivi di pensare che questa autonomia speciale costituisca una minaccia all'unità nazionale. (Commenti).

Grieco. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Grieco. Io vorrei che la formula «Trentino-Alto Adige» fosse indicata nell'articolo che noi stiamo ora per approvare, come una formula provvisoria, perché è probabile che sarà modificata a suo tempo quando approveremo lo Statuto.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Resta inteso che, quando faremo il coordinamento finale, se saranno intervenute ragioni che ci consiglieranno di apportare qualche modifica, noi modificheremo; ma per ora non mi pare che vi sia altro da fare che votare il testo così quale esso è.

Micheli. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Su che cosa, onorevole Micheli?

Micheli. Per dichiarare che sono favorevolissimo a questa formulazione, la quale stabilisce delle evidenti necessarie preferenze fra le singole Regioni. Sono lieto di poter votare per queste Regioni che si trovano in singolari condizioni, e particolarmente per la Val d'Aosta, per la quale ancora nessuno ha speso una parola...

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Perché siamo d'accordo.

Micheli. ...ed io l'aggiungo, anche se non ve n'è certo bisogno in questo momento.

Queste particolari autonomie, che prime si presentano nell'organizzazione dello Stato unitario, meritano tutto il nostro appoggio, come affermazione del principio generale reso ancor più vigoroso perché espresso in antecedenza attraverso queste Regioni che hanno particolari motivi di essere preferite.

Dominedò. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Dominedò. Pur condividendo le aspirazioni di fratellanza segnalate dall'onorevole Tessitori, dichiaro, che per i motivi specifici esposti dall'onorevole Gui, voterò contro l'emendamento dell'onorevole Tessitori.

Presidente Terracini. Sta bene. Possiamo dunque passare ai voti.

Il testo del secondo comma dell'articolo 108, come risulta dopo le modifiche apportate dalla Commissione che vi ha incluso la formulazione proposta dall'onorevole Tessitori, risulta il seguente:

«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Val d'Aosta, sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati mediante leggi costituzionali».

Gui. Chiedo che la votazione avvenga per divisione.

Presidente Terracini. Procediamo alla votazione Regione per Regione. Poiché il comma comincia con l'elencazione delle Regioni alle quali si dovrebbero, a norma dell'articolo, attribuire queste forme particolari di autonomia secondo statuti speciali, resta inteso che, votando nome per nome le singole Regioni, gli onorevoli colleghi votano anche per tutto quello che è indicato nel resto dell'articolo.

Pongo in votazione le parole:

«Alla Sicilia».

(Sono approvate).

Pongo in votazione le parole:

«alla Sardegna».

(Sono approvate).

Pongo in votazione le parole:

«al Trentino - Alto Adige».

(Sono approvate).

Pongo in votazione le parole:

«al Friuli-Venezia Giulia».

(Dopo prova e controprova, sono approvate).

Pongo in votazione le parole:

«alla Valle d'Aosta».

(Sono approvate).

Pongo in votazione l'ultima parte del comma:

«sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati mediante leggi costituzionali».

(È approvata).

L'articolo 108 risulta pertanto così approvato:

«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principî fissati dalla Costituzione.

«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino - Alto Adige, al Friuli - Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati mediante leggi costituzionali».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti