[Il 13 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Il Presidente Terracini invita l'onorevole Ambrosini, Presidente e relatore del Comitato di redazione per l'autonomia regionale, ad illustrare brevemente il progetto elaborato da detto Comitato.

Ambrosini, Relatore. [...] Passando a parlare dell'articolo 3, riguardante la potestà legislativa che dovrebbe competere alle Regioni per determinate materie di interesse locale, rileva che su tale norma si accesero le discussioni più animate, in quanto — oltre alla proposta dell'onorevole Lami Starnuti che dava alla Regione la potestà normativa per l'attuazione delle leggi dello Stato in conformità alle speciali esigenze locali, ed a quella dell'onorevole Grieco che attribuiva la potestà legislativa di integrazione — c'era anche la proposta di più spinto regionalismo dell'onorevole Zuccarini, assecondato dagli onorevoli Lussu e Bordon, il quale al paragrafo 29 del suo schema affermava che all'Assemblea regionale si dovesse attribuire la legislazione su tutte le materie che la Costituzione non avesse già riservato allo Stato; sistema quest'ultimo che sostanzialmente può essere od apparire eguale o simile a quello federalistico.

Egli, come Relatore, aveva proposto un sistema intermedio; e nello stesso senso si pronunziò la maggioranza del Comitato, adottando la formula dell'articolo 3 del progetto. Tiene peraltro a far rilevare come al primitivo testo, il quale diceva che la potestà legislativa della Regione dovesse esplicarsi in armonia con la Costituzione, si appose, dietro sua proposta, l'aggiunta: «e coi principî fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato». A maggiore garanzia della compagine unitaria della legislazione nazionale, e per infrenare l'eventuale azione dell'Assemblea regionale che straripasse dai limiti della sua competenza e minacciasse di ledere gli interessi delle altre Regioni o dello Stato, propose un'altra aggiunta: «e nel rispetto degli interessi delle altre Regioni e dello Stato in generale», che più sinteticamente fu ridotta nell'espressione: «e nel rispetto degli interessi nazionali», e fu approvata dal Comitato.

[...]

Tornando alle prime disposizioni, informa che sull'articolo 4 non si manifestarono contrasti, concordando in esso anche l'onorevole Grieco, il quale anzi aveva proposto di inquadrare in questo articolo tutta la potestà legislativa della Regione. Restò soltanto la riserva di principio dell'onorevole Lami Starnuti. Esso articolo attribuisce alla Regione la potestà legislativa di integrazione delle norme direttive e generali emanate con legge dello Stato per le materie appresso indicate.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti