[Il 1 febbraio 1947, nella seduta antimeridiana, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria prosegue la discussione sulle autonomie locali.]

Il Presidente Ruini proseguendo nell'esame degli articoli relativi alle autonomie locali, avverte che all'articolo 4, riguardante la potestà legislativa di competenza della Regione, l'onorevole Mannironi propone di aggiungere, nell'elencazione delle materie, alla voce: «modificazioni delle circoscrizioni comunali», le parole:

«e provinciali».

Mannironi osserva che il suo emendamento avrebbe avuto indubbiamente maggior rilievo, se fosse stato approvato l'emendamento proposto ieri dall'onorevole Targetti per la conservazione della Provincia. Comunque, ritiene di dover insistere nella sua proposta.

In sostanza, la provincia, anche se perde la sua qualifica di ente autarchico, rimane sempre come ente amministrativo, come circoscrizione amministrativa della Regione; non solo, ma resterà sovrattutto anche come un ente, nel quale sarà decentrata una parte dell'amministrazione centrale. Quindi la Provincia ha una sua fisionomia, una sua individualità. In queste condizioni, pensa che il diritto a modificare eventualmente le circoscrizioni provinciali debba essere riservato alla Regione, come avviene per le circoscrizioni comunali.

Rileva che, quando alcune circoscrizioni sono state modificate dal potere centrale, si è giunti a commettere addirittura delle aberrazioni; e cita il caso della sua provincia, Nuoro, alla quale furono assegnati comuni situati a pochi chilometri da Cagliari. Ora questi errori sarebbero evitati, indubbiamente, se la modifica delle circoscrizioni provinciali fosse riservata alla competenza della Regione.

Insiste pertanto nel suo emendamento.

Fabbri non può aderire alla proposta dell'onorevole Mannironi, soprattutto per una ragione di armonia. Osserva infatti che è già stato approvato un emendamento proposto dall'onorevole Ambrosini all'articolo 2, nel senso che le Province sono circoscrizioni amministrative di decentramento regionale e statale. Ciò significa che i servizi provinciali saranno di natura statale e regionale. Attualmente circa il 90 per cento, cioè la grande maggioranza di questi servizi, è di natura esclusivamente statale (Intendenze di finanza, Tribunali, Uffici delle imposte, ecc.) mentre una piccola parte è di natura tipicamente provinciale (strade, brefotrofi, manicomi, ecc). L'assegnazione alla competenza esclusiva della Regione dell'ordinamento delle province, renderebbe il capoluogo di regione arbitro di disporre su servizi, i quali emanano direttamente dall'autorità centrale dello Stato.

Nobile si associa alle considerazioni esposte dall'onorevole Fabbri, rilevando che la circoscrizione provinciale ha più interesse per lo Stato che non per la Regione; e che non si potrebbe ammettere, in alcun modo, che fosse soltanto la Regione a modificare le circoscrizioni provinciali.

Il Presidente Ruini pone ai voti la proposta di emendamento dell'onorevole Mannironi.

(Non è approvata).

[...]

Il Presidente Ruini. [...] Sottopone ora alla Commissione l'emendamento presentato dall'onorevole Perassi, il quale all'articolo 6, ultimo comma, propone di inserire la seguente disposizione:

«Le leggi dello Stato possono demandare alle Regioni il potere di emanare norme regolamentari di esecuzione».

Ricorda che in una discussione generale fu approvato che le categorie in cui si distingue la competenza delle Assemblee regionali sono: competenza diretta o esclusiva; facoltà legislativa suppletiva e concorrente; facoltà integrativa di adattamento delle norme generali emanate dallo Stato alle condizioni ed ai bisogni locali. Il Comitato di redazione aveva ritenuto che in questa categoria fosse compresa la cosiddetta potestà regolamentare, che del resto è concessa anche ai Comuni. Ad ogni modo, essendo sorto il dubbio e chiedendo l'onorevole Perassi la specificazione, pone ai voti la sua proposta di emendamento.

(È approvata).

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti