[Il 12 marzo 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. [...] Un'ultima parte, sopra cui non mi posso soffermare a lungo, è quella della regione. Argomento di grande e decisiva importanza, che lascia molti spiriti sospesi. Comprendo le aspirazioni fervide, come le apprensioni, che, in parte, condivido. Che cosa ha fatto la Commissione? Ha studiato faticosamente e pazientemente. Ha formulato strutture di autonomia, che anche nei casi più spinti non intaccano l'unità nazionale; perché, anche dove c'è la legislazione primaria, non concerne materie essenziali, è subordinata ai principî dell'ordinamento ed agli interessi dello Stato ed è sottoposta al giudizio della Corte costituzionale e del Parlamento nazionale. Accanto a questa, vi è un'altra tendenza, in cui non si ammette la legislazione primaria, ma soltanto una facoltà legislativa di integrazione e di attuazione, per adattare le norme generali della legislazione di Stato ai bisogni locali. Abbiamo preparato due binari e due soluzioni: a voi spetta scegliere.
A cura di Fabrizio Calzaretti