[Il 6 giugno 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Roselli. [...] Per quanto riguarda gli articoli 109 e 111, col lungo elenco, in parte criticabile, di materie, è importante che siano interpretati con molta cautela e buon senso. Ad ogni modo i principî fondamentali stanno bene. Si riconosce alla Regione una certa possibilità di legislazione primaria. Non si può pretendere che questo articolo contenga tutto, ma non comprendo, per esempio, perché l'artigianato sia escluso dalla possibilità della legislazione primaria della Regione. In sostanza mi pare che l'articolo sia da interpretare in senso indicativo, più che limitativo, esatto ed esclusivo.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti