[Il 3 luglio 1947 l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».]

Presidente Terracini. Ricordo che dobbiamo procedere alla votazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Nobile, che ha modificato la sua prima formulazione sostituendo la parola «regionale» con la parola «locale». L'emendamento, pertanto, è del seguente tenore:

«Sostituire gli articoli 109 e 110 col seguente:

«La Regione avrà potestà di emanare norme legislative per le materie di interesse strettamente locale che saranno stabilite da una legge del Parlamento avente valore costituzionale. La legge stessa fisserà i limiti e le condizioni entro cui la suddetta facoltà legislativa potrà essere esercitata».

«Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro esecuzione».

Su questo emendamento è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto, dagli onorevoli Moranino, Rossi Maria Maddalena, Bibolotti, Negro, Landi, Li Causi, Bucci, De Filpo, Assennato, Barontini Ilio, Dozza, Fedeli Armando, Farini, Ricci, Pratolongo, Giannini, Abozzi, Castiglia, Venditti, Colitto, Coppa, Condorelli, Trulli, Mastrojanni, Perugi, Silipo, Miccolis, Patricolo.

Procedo alla chiama dei firmatari della richiesta.

(Segue la chiama).

Poiché risultano presenti, la richiesta è valida essendo sottoscritta da più di venti deputati.

Piccioni. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Votiamo a scrutinio segreto, onorevole Piccioni.

Moro. La dichiarazione di voto si è fatta altre volte.

[Segue una discussione relativa alla possibilità di fare dichiarazioni di voto nelle votazioni a scrutinio segreto, al termine della quale il Presidente Terracini decide di non concedere la parola per le dichiarazioni di voto.]

[...]

Presidente Terracini. Procediamo alla votazione segreta sull'emendamento, testé letto, dell'onorevole Nobile.

(Segue la votazione).

Presidenza del Vicepresidente Targetti

Presidente Targetti. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Presidenza del Presidente Terracini

Presidente Terracini. Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti............ 373
Maggioranza.............. 187
Voti favorevoli........... 168
Voti contrari.............. 205

(L'Assemblea non approva l'emendamento dell'onorevole Nobile).

[Nel resoconto stenografico della seduta segue l'elenco dei deputati che hanno preso parte alla votazione.]

Presidente Terracini. Onorevoli colleghi, restano ora da esaminare alcuni emendamenti i quali non limitano la potestà legislativa della Regione così come è configurata, nella sua linea generale, nel testo della Commissione.

Vi è l'emendamento dell'onorevole Persico così concepito:

«Sostituire gli articoli 109 e 110 col seguente:

«La Regione ha potestà di emanare norme legislative, che siano in armonia con la Costituzione e con i principî generali dell'ordinamento giuridico dello Stato e rispettino gli obblighi internazionali, gli interessi della Nazione e delle altre Regioni, nonché i principî generali che sulle stesse materie siano stati fissati con leggi dello Stato, in materia di:

1°) ordinamento degli uffici ed enti amministrativi regionali;

2°) modificazioni delle circoscrizioni comunali;

3°) polizia locale urbana e rurale;

4°) fiere e mercati;

5°) beneficenza pubblica;

6°) scuola artigiana e istruzione tecnico-professionale;

7°) urbanistica;

8°) strade, acquedotti e lavori pubblici di esclusivo interesse regionale;

9°) porti lacuali;

10°) caccia e pesca nelle acque interne di carattere regionale;

11°) cave, torbiere, acque minerali e termali;

12°) tranvie e linee automobilistiche regionali;

13°) acque pubbliche ed energia elettrica, in quanto il loro regolamento non incida nell'interesse regionale e su quello di altre Regioni».

Persico. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Persico. Dichiaro di aderire alla formulazione proposta dall'onorevole Tosato e pertanto ritiro l'emendamento.

Presidente Terracini. Vi è poi l'emendamento dell'onorevole Codignola, del quale dò lettura nella sua forma definitiva, perché l'onorevole Codignola lo ha leggermente modificato:

«La Regione ha potestà di emanare norme giuridiche, nell'ambito della Costituzione e nei limiti della legislazione dello Stato, nelle seguenti materie:

ordinamento degli enti e degli uffici dipendenti, e stato giuridico ed economico del personale;

circoscrizioni comunali nell'ambito del territorio regionale;

agricoltura e foreste; contratti agrari;

usi civici;

caccia e pesca;

miniere, cave, torbiere, saline, acque minerali e termali;

strade, porti, acquedotti, argini, ponti, bonifiche ed altri lavori pubblici, a esclusivo carico della Regione e d'interesse regionale; e relative espropriazioni per pubblica utilità;

navigazione interna, lacuale e di cabotaggio;

urbanistica, e tutela del paesaggio;

turismo e industria alberghiera;

manifestazioni ricreative e sportive;

polizia locale, urbana e rurale;

assistenza e beneficenza pubblica;

istruzione professionale ed artigiana;

biblioteche e musei di enti locali;

istituti di credito e di risparmio regionali, purché esercitati nelle forme della cooperazione e del risparmio;

linee e mezzi di trasporto a carattere locale;

fiere e mercati;

edilizia;

licenze di esercizio;

ogni altra materia indicata dalla legge».

Codignola. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Codignola. Ritiro il mio emendamento per aderire a quello dell'onorevole Tosato.

Presidente Terracini. Ricordo che l'emendamento dell'onorevole Tosato è così formulato:

«Sostituire il primo comma col seguente:

«La Regione ha potestà di emanare norme legislative, nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle singole leggi dello Stato, nelle seguenti materie:».

A questa formulazione, accettata dalla Commissione, sono stati proposti alcuni emendamenti, di cui il primo è dell'onorevole Caronia:

«Sostituire le parole: dalle singole leggi, con le altre: dalla Costituzione».

Quello dell'onorevole Colitto è così concepito:

«Aggiungere, dopo le parole: per le seguenti materie, le altre: in quanto la relativa regolamentazione non incida l'interesse nazionale o quello di altre Regioni».

Vi è poi anche un emendamento dell'onorevole Mortati, il quale propone di sostituire alle parole: «La Regione ha potestà di emanare norme legislative» queste altre: «Compete alla Regione di emanare norme legislative».

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Se ho ben capito, gli emendamenti che sono stati proposti all'ultima ora sono questi: il collega Caronia propone di sostituire alle «leggi» la «Costituzione». Ma allora viene meno tutto il sistema. La Costituzione stabilisce le materie. Sono le leggi dello Stato che pongono i limiti entro i quali le Regioni possono emanare norme aventi valore di legge. Anche dal punto di vista tecnico-giuridico, l'emendamento Caronia non è ammissibile.

L'onorevole Mortati propone di sostituire alle parole: «la Regione ha potestà di emanare norme legislative», le parole; «compete alla Regione di emanare norme legislative». La differenza non è sostanziale, ma essendo la formulazione del Comitato avvenuta sul testo «potestà», ed avendo questa un significato preciso, è meglio che non sia modificata. Sia ben chiaro che il significato della formula del Comitato (che neppure l'emendamento Mortati potrebbe modificare e che pertanto rimane fermo) è che la Regione ha una potestà legislativa, in dati limiti, che non può esserle sottratta; ma che può anche non esercitare; ed allora varranno soltanto i principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato per quelle determinate materie. Questo è il senso, sul quale non può esservi dubbio, anche con la modificazione dell'onorevole Mortati.

Il terzo emendamento è quello dell'onorevole Colitto. Ma egli non ha assistito ad una seduta, nella quale qualche cosa di simile era stato proposto dall'onorevole Zotta. L'onorevole Zotta voleva che in questo articolo fondamentale si dichiarasse che nelle norme legislative della Regione non si può stabilire nulla di contrario all'interesse delle altre Regioni. L'emendamento, fu ritirato dopo le dichiarazioni del Comitato che si sarebbe parlato di questo giusto limite a proposito dell'articolo 118, quando si stabilisce il diritto che ha il Governo nazionale di non dare corso a quelle leggi regionali che offendono appunto gli interessi nazionali o di altre Regioni. L'intendimento dell'onorevole Zotta ed anche il suo, onorevole Colitto, potrà essere perfettamente soddisfatto, senza caricare ed alterare le linee più semplici ed il carattere omogeneo e semplice di questo articolo iniziale.

Spero che dopo questa dichiarazione l'onorevole Colitto non abbia difficoltà al riguardo.

Presidente Terracini. Onorevole Caronia, mantiene il suo emendamento?

Caronia. Lo mantengo; e vorrei dare qualche spiegazione.

Presidente Terracini. Lei può giustificare il ritiro, ma non ha più diritto di svolgerlo.

Caronia. Potrò fare una dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. La potrà fare quando sarà messo in votazione il suo emendamento.

Onorevole Mortati, mantiene l'emendamento proposto?

Mortati. Desidero mantenerlo; e, anzi se il signor Presidente consente, vorrei proporlo in una nuova formulazione, che chiarisca meglio il concetto con esso espresso.

Il nuovo testo suona così:

«La Regione emana norme legislative nelle materie seguenti:».

Come ho già chiarito nel precedente intervento, il mio emendamento ha un significato non puramente formale, ma sostanziale, in quanto tende ad attribuire questa competenza normativa alla Regione, in modo esclusivo. Quindi, nel caso che la Regione non la eserciti, non ci può essere organo che la sostituisca.

L'onorevole Ruini ha espresso un'opinione contraria, e su questo dissenso è opportuno che l'Assemblea si pronunci in modo esplicito. L'importanza della questione appare tanto più notevole quando si rifletta che la competenza amministrativa segue quella normativa.

Presidente Terracini. Onorevole Mortati, lei ha già esposto queste argomentazioni per sostenere il suo primo emendamento. Con queste sue nuove proposte, lei chiarisce ancora di più.

Poiché non ho dato facoltà di parlare ai presentatori degli altri emendamenti, mi rincresce, non posso darla neppure a lei.

Onorevole Colitto mantiene il suo emendamento?

Colitto. Desidererei dall'onorevole Presidente della Commissione un chiarimento.

A proposito delle acque pubbliche e dell'energia elettrica, nel nuovo articolo proposto dalla Commissione è detto: «in quanto la loro regolamentazione non incida sull'interesse nazionale e su quello di altre Regioni».

Ora, io ho proposto di aggiungere dette parole alla fine del primo comma, perché mi sembra che il concetto delle parole espresse debba essere tenuto presente per tutte le materie, che nell'articolo 110 sono indicate.

Se il signor Presidente della Commissione si compiace darmi, a questo proposito, qualche soddisfacente chiarimento, non trovo difficoltà a rinunziare al mio emendamento.

Presidente Terracini. L'onorevole Ruini ha facoltà di rispondere.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. La ragione particolare che induce a questa chiarificazione, a proposito di alcune voci dell'elenco, sta nella posizione giuridica diversa; nell'elenco si tratta di limiti alle materie; nel primo comma generale di limiti all'esercizio della potestà legislativa. La questione non è la stessa.

Colitto. Ma a proposito delle acque pubbliche e dell'energia elettrica è stata sollevata e risolta. E per le altre materie?

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ne parleremo in concreto, in tema d'elenco. Ella potrà dire se si deve o no, in tale particolare materia, parlare di limite regionale.

Colitto. Non insisto nell'emendamento.

Presidente Terracini. L'onorevole Perassi propone di sopprimere nell'emendamento Tosato la parola «singole» in maniera che il testo sarebbe il seguente:

«La Regione ha potestà di emanare norme legislative nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato».

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Debbo mantenere il testo dell'onorevole Tosato, quale fu accolto dal Comitato, anche perché corrisponde meglio all'intento (è un'idea fissa, la mia), di ottenere il consenso maggiore. Non dò all'emendamento Perassi un valore di sostanza; perché rimane sempre fermo, anche con la sua formula, che il limite alle norme legislative della Regione non è dato dai principî dell'ordinamento giuridico e dalla legislazione generale dello Stato, ma dai principî stabiliti nelle leggi dello Stato che concernono determinate materie. Sono cioè limiti specifici; ed il concetto non vien meno coll'emendamento Perassi; ma lasciando «singole leggi» mi pare più chiaro.

Presidente Terracini. Pongo in votazione l'emendamento Mortati, nel suo ultimo testo:

«La Regione emana norme legislative».

Caroleo. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Caroleo. Voterò contro l'emendamento dell'onorevole Mortati, perché tende ad alterare profondamente la sostanza del testo formulato dal Comitato. In sostanza si eliminerebbe quella subordinazione della potestà legislativa accordata alle Regioni di fronte al potere del Parlamento, cioè dell'organo che costituzionalmente ha la potestà di emanare quei principî generali e quelle direttive, di cui è fatta menzione nel testo della Commissione.

Dominedò. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Dominedò. Ritengo che si possa accettare la formula proposta dall'onorevole Mortati, senza per questo legittimare i dubbi sollevati dall'onorevole Caroleo. E ciò per la ragione che la formula Mortati tende esclusivamente a porre in evidenza come la competenza affidata dalla Costituzione alla Regione debba porsi su un piano di effettiva e operante attuazione. La formula, che tende a concretizzare una facoltà meramente astratta, è adottata anche in altri testi per cui si dice: «la Regione esercita», «la Regione emana» e così via. Discende da ciò la conseguenza che il potere di amministrazione affidato dall'articolo 112 della Costituzione alla Regione, nelle materie in cui questa ha potestà normativa, possa venire da essa effettivamente esercitato. Ciò che non si verificherebbe là dove la Regione non emanasse in concreto le norme previste: essa infatti non potrebbe allora esercitare nemmeno quel potere di amministrazione che la Costituzione le conferisce.

Per queste ragioni noi voteremo a favore dell'emendamento dell'onorevole Mortati.

(Segue la votazione per alzata e seduta).

Presidente Terracini. Poiché l'esito è incerto, procediamo alla votazione per divisione.

(L'emendamento è approvato).

Resta quindi approvato il primo comma nel seguente tenore:

«La Regione emana norme legislative».

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Caronia all'emendamento dell'onorevole Tosato:

«nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalla Costituzione».

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Con l'emendamento Caronia la Regione avrebbe, non solo la facoltà di legislazione esclusiva in date materie, che si è concordemente esclusa; avrebbe una competenza ultra-esclusiva: ed il Parlamento si spoglierebbe della facoltà di emanare qualsiasi legge. La Regione non potrebbe modificare la Costituzione, ma fare tutte le leggi che crede, senza che possano intervenire leggi dello Stato. Tutto questo va contro ciò che avevamo prima stabilito. (Rumori). Si rovescia tutto, ed è un assurdo giuridico e costituzionale. Mi permetto di richiamare l'Assemblea alla sua responsabilità e mi oppongo recisamente alla proposta Caronia.

Gronchi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Gronchi. Dichiaro che il mio Gruppo non può accettare l'emendamento dell'onorevole Caronia, e voterà contro.

(L'emendamento Caronia non è approvato).

Presidente Terracini. Dobbiamo ora porre in votazione l'emendamento dell'onorevole Tosato, accettato dalla Commissione:

«La Regione ha potestà di emanare norme legislative, nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle singole leggi dello Stato, nelle seguenti materie:»

L'onorevole Perassi, ha proposto di sopprimere la parola: «singole».

Tosato. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Tosato. Personalmente non ho nessuna difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole Perassi, perché credo che, sopprimendo la voce «singole» non si modifichi la sostanza dell'emendamento da me proposto.

Bozzi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Bozzi. Voterò contro l'emendamento dell'onorevole Perassi, perché ritengo che l'emendamento che era stato suggerito dall'onorevole Tosato avesse un valore sostanziale; togliendo ora la parola «singole» si allarga la competenza normativa delle Regioni, e per converso, si restringe la potestà legislativa dello Stato. Quei tali principî, infatti, che erano definiti prima come generali, ed ora come fondamentali, potrebbero essere desunti non dalle singole leggi relative a ciascuna delle materie indicate, ma da un complesso di leggi. Vengono in certo senso ad identificarsi con i principî generali dell'ordinamento giuridico, il che è proprio quello che noi non vogliamo, come disse anche l'onorevole Tosato. Quindi io sostengo l'aggettivo proposto dall'onorevole Tosato che elimina, secondo me, un dubbio fondamentale.

Presidente Terracini. Pongo prima in votazione il testo dell'onorevole Tosato senza l'aggettivo «singole».

(Dopo prova e controprova è approvato).

Il testo del primo periodo dell'articolo 109 risulta così approvato:

«La Regione emana norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, nelle seguenti materie:».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti