[Il 22 luglio 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 123 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. L'onorevole Mortati ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente, che risulta dalla fusione e coordinazione del primo, secondo e terzo alinea dell'articolo 109, dell'articolo 119, del secondo comma dell'articolo 121 e dell'articolo 124 del progetto:

«Lo Statuto di ogni Regione è stabilito, in armonia con la Costituzione e le leggi della Repubblica, mediante legge deliberata dal Consiglio regionale, alla presenza della maggioranza dei consiglieri e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

«Esso conterrà le norme per l'organizzazione interna della Regione, per la modificazione delle circoscrizioni provinciali e comunali, per l'ordinamento della polizia locale urbana e rurale, per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare e di referendum, e per quanto altro occorra all'adempimento dei compiti affidati all'ente».

Poiché l'onorevole Mortati è assente, l'emendamento si intende decaduto.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti