[Il 2 luglio 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 117 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. È così terminato lo svolgimento degli emendamenti relativi al primo periodo del nuovo testo unificato degli articoli 109, 110 e 111.

Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso su di essi.

Presidenza del Vicepresidente Targetti

Ambrosini, Relatore. [...] Andando ad un altro gruppo di emendamenti, che potremmo chiamare «restrittivi», viene primo in considerazione quello presentato dall'onorevole Lami Starnuti e da altri colleghi. In sostanza l'onorevole Lami Starnuti, insistendo sulla posizione che egli aveva assunto fin dal primo momento in sede di seconda Sottocommissione, con questo emendamento tende a ridurre la potestà normativa della Regione ad una potestà semplicemente di integrazione e di attuazione. Ma, appunto per ciò, il Comitato di redazione non può accettare l'emendamento, il quale mortificherebbe il più ampio potere normativo che deve caratterizzare la istituzione dell'ente Regione.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti