[L'11 luglio 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni». — Presidenza del Vicepresidente Targetti.]

Presidente Targetti. Passiamo all'esame dell'articolo 112. Se ne dia lettura.

Molinelli, Segretario, legge:

«La Regione provvede all'amministrazione nelle materie indicate negli articoli 109 e 110 e nelle altre delle quali lo Stato le delega la gestione».

Presidente Targetti. Per questo articolo il Comitato di redazione ha ora proposto la seguente nuova formulazione:

«Spettano alle Regioni le funzioni amministrative per le materie indicate nel precedente articolo, in quanto regolate da norme speciali; salvo quelle di interesse esclusivamente locale attribuite con leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni e ad altri enti locali».

In relazione a tale articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo emendamento è quello sostitutivo dell'onorevole Mortati. Lo leggo nella sua definitiva formulazione:

«Sostituire l'articolo con il seguente:

«Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel primo comma del precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, attribuite dalla legge della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.

«Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

«La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».

Do la parola all'onorevole Ruini perché esprima il pensiero della Commissione su questo emendamento.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il Comitato fa proprio l'emendamento Mortati, ed io ne dirò le ragioni. Il testo dell'articolo 112 si limitava a stabilire che spettano alla Regione le funzioni amministrative corrispondenti alle materie in cui la Regione ha competenza legislativa. Questo in via di massima, come principio; perché è sembrato alla maggioranza del Comitato che tra l'uno e l'altro ordine di funzioni, legislativa ed amministrativa, vi sia un rapporto di connessione; e sarebbero insorte molte questioni non facili a risolversi in sede costituzionale, se si fosse voluta fissare una serie di attribuzioni amministrative. Vi sarebbe stato anche l'inconveniente di irrigidire in forma costituzionale la distribuzione di funzioni fra Regione ed altri enti locali. Il Comitato è stato unanime nello stabilire che non vi sia parallelismo rigido fra funzioni legislative ed amministrative della Regione e che le funzioni amministrative, attribuite in via di massima alla Regione per la correlazione alle sue funzioni legislative, possano essere, con leggi dello Stato affidate ad altri enti locali; in vista di quel riordinamento e di quella redistribuzione di attività amministrative, deve essere uno dei migliori risultati di questa nostra riforma, che parte dalla istituzione dell'ente Regione.

Potevano sorgere e son sorte a tal punto questioni. Come? L'elenco delle materie in cui spetta competenza legislativa alla Regione è tale, che passando anche su tale materia le funzioni amministrative, la Provincia sarebbe privata del suo attuale contenuto di attribuzioni. Non basta, osservano i (diciamo così) provincialisti, che la Regione possa volontariamente incaricare la Provincia di esercitare funzioni che spetterebbero a lei Regione. D'altra parte, dicono i regionalisti, se lasciamo alle leggi ordinarie dello Stato di togliere alle Regioni funzioni che le abbiamo, in via di massima, attribuite, e di darle invece agli altri enti locali, che cosa resta della Regione?

Si è trovato un accordo nell'ammettere che agli altri enti possano passare soltanto funzioni di esclusivo interesse locale, non regionale. Indicazione non ben determinata; ma intanto, e tutti furono di quest'idea, si è aperta la via alla redistribuzione di funzioni locali, che è la cosa che più importava.

L'emendamento Mortati mantiene e non tocca la prima parte dell'articolo. Vi aggiunge che «La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici». Non è cosa nuova; era acquisita al vecchio testo, per evitare la burocratizzazione della Regione. Messo qui, ed espresso in forma migliore, con la distinzione della delega e dell'utilizzazione degli uffici locali, la disposizione assume un efficace risalto; e conferisce ad inquadrare subito, nel suo aspetto generale, la fisionomia e la struttura della Regione.

Non ho altro da dire. L'emendamento dell'onorevole Mortati raccoglie felicemente quegli elementi che prima erano trasferiti in varie parti del progetto. Pertanto il Comitato lo fa proprio.

Presidente Targetti. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mortati. Ne ha facoltà.

Mortati. Desidero richiamare l'attenzione sulla notevole importanza di questo articolo, che stabilisce la competenza amministrativa della Regione. Secondo l'orientamento che sembra più opportuno, questa competenza dev'essere concepita in funzione prevalentemente direttiva, normativa, di impulso, di controllo. Si deve evitare il pericolo, che molti temono, e che non è ipotetico, di un accentramento regionale, che potrebbe portare all'inconveniente di trasportare nel seno della Regione quell'accentramento che si vuole sopprimere nell'organizzazione dello Stato.

Quindi, l'opportunità di stabilire nello stesso articolo che determina la sfera dell'attività amministrativa della Regione, il principio del decentramento.

C'è un altro punto che mi pare di notevole importanza, quello di stabilire un parallelismo tra la funzione normativa e la funzione amministrativa della Regione. Questo parallelismo era stato stabilito dal Comitato con una formula che a me non sembrava esatta, perché parlava di potestà amministrativa genericamente nella materia normativa.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Va bene; ma abbiamo fatto nostro il suo testo.

Mortati. Allora è inutile soffermarsi; volevo soltanto segnalare l'importanza che ha dal punto di vista politico il collegare l'attività amministrativa della Regione all'attività normativa propria istituzionalmente della medesima.

Presidente Targetti. Vi è un altro emendamento presentato dagli onorevoli Bozzi, Colitto, Crispo, Villabruna, Morelli Renato, Preziosi, Cifaldi, Bencivenga, Fresa, Caroleo, Condorelli:

«Le Regioni, le Provincie ed i Comuni provvedono all'amministrazione nelle materie indicate dalle leggi della Repubblica».

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgerlo.

Bozzi. Onorevoli colleghi, noi dobbiamo oggi affrontare il secondo argomento di maggiore importanza, nel tema della Regione. Abbiamo finora trattato della potestà normativa ed abbiamo tutti sentito la necessità di fissare alcuni limiti.

Adesso passiamo al secondo capitolo: la competenza amministrativa della Regione, cioè l'attività che attiene all'esecuzione delle leggi. Le leggi non sono dichiarazioni accademiche; hanno importanza in quanto si traducano in atto; quindi, la necessità di stabilire l'organo, l'ufficio che deve amministrare, che deve eseguire le leggi e dare soddisfazioni, nei limiti di esse, ai pubblici interessi.

Io, che pure non passo per un regionalista, sento la necessità di un decentramento amministrativo. (Approvazioni al centro). Però sento altrettanto imperiosa la necessità di chiarezza.

Ora, mi sembra che, tanto nel testo originario, quanto — sia pure in minor grado — nel testo proposto dal collega professore Mortati ed accettato ora dal Comitato di redazione, si stabilisca un collegamento, che io non approvo, fra potestà normativa della Regione e potestà amministrativa. Si dice: la Regione ha competenza di amministrare in quelle materie nelle quali ha competenza di far leggi; quindi, non solo in quelle particolarmente elencate, ma in tutte quelle altre per le quali con leggi speciali lo Stato potrà delegare l'esercizio del potere legiferante alla Regione.

Mortati. No, no.

Bozzi. Credo di sì; l'articolo proposto si riferisce al primo comma dell'articolo sulla potestà normativa della Regione, che comprende anche la possibilità di delega di cui ho detto.

Ora, mi sembra che questo collegamento tra competenza amministrativa e competenza normativa sia un difetto di impostazione e causa di incertezze. Io credo che non sia da escludere che alla Regione possa essere attribuita potestà di amministrare, anche in materie per le quali essa non abbia potestà normativa.

Noi ieri abbiamo, per esempio, escluso dalla potestà normativa della Regione le materie dell'industria e del commercio, ma io non vedrei nulla di male che su queste materie fosse conferita alla Regione stessa una certa competenza amministrativa. I Comuni già oggi ne sono titolari.

Questo articolo poi mi sembra limitativo. L'interpretazione che io ne do è questa: le materie che possono amministrare le Regioni, le Province e i Comuni sono quelle, e soltanto esse, previste per rinvio in questo articolo; donde la conseguenza che le leggi della Repubblica possono distribuire la potestà di amministrare fra Regione, Province e Comuni, ma soltanto nell'ambito delle materie elencate. Ma questo è un errore, e grave. Si pensi che oggi il Comune ha scopi illimitati; si può dire che sia suscettivo di massima espansione, che è paragonabile soltanto con quella dello Stato.

Ma vorrei, in modo particolare, che la Commissione mi desse un chiarimento intorno ad un altro mio dubbio, che stimo di qualche rilevanza. Noi abbiamo stabilito una potestà normativa delle Regioni, la quale è indiscutibilmente una potestà subordinata ai fini fondamentali dello Stato; la Regione, cioè, si muove con le sue leggi entro zone che sono predeterminate dalle leggi dello Stato e — secondo quanto abbiamo oggi aggiunto — con vincoli di merito, perché la Regione non può mai dettare norme che contrastino con l'interesse dello Stato o di altre Regioni. Ma la potestà amministrativa della Regione è del pari subordinata, così come la potestà normativa? In sostanza, come noi abbiamo cercato di assicurare una unità legislativa, cercheremo di assicurare anche l'unità amministrativa, cioè l'unità nell'esecuzione delle leggi? E come cureremo l'attuazione amministrativa dei principî fondamentali che sono riservati alla potestà legislativa dello Stato? Questo è un dubbio, egregi colleghi, che si pone alla mia coscienza di giurista; è un dubbio che è balzato ai miei occhi non appena ho letto quest'articolo, e che desidero mi venga chiarito.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Benissimo.

Bozzi. Io desidero, in altri termini, sapere quali saranno i rapporti fra gli uffici autarchici regionali e gli organi burocratici dello Stato, se esisteranno ancora.

Ma qui la visuale dei dubbi si allarga. Onorevoli colleghi, ho l'impressione che abbiamo dimenticato un punto importante, o non lo abbiamo tenuto nella giusta luce. Noi abbiamo istituito la Provincia come ente autarchico: ebbene, non è questa una introduzione di poco momento; è questo, invece, un istituto che incide nella struttura di tutto il sistema di autonomie che abbiamo creato.

Non solo, ma si parla anche di altri enti locali, che non si sa bene quali potranno essere. Ora, quale sarà la distribuzione dei compiti? Che cosa sarà la Regione? Lo Stato amministra; ma amministrano anche le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti. Dov'è l'ordinamento di questo complesso sistema? Qual è la linea? Accentreremo noi forse le funzioni amministrative nella Provincia, così che la Regione sarà quasi un consorzio obbligatorio di Province e avrà prevalentemente una funzione di coordinamento? Io vedo, per esempio, nell'emendamento dell'onorevole Mortati, un alinea che mi fa pensare che le funzioni amministrative saranno prevalentemente esercitate dalle Province e dai Comuni, sia pure attraverso una delega delle Regioni. Ora, io dico: un decentramento vivo e reale lo vogliamo tutti; tutti sentiamo i danni di un accentramento statale, opprimente alcune volte. Ma perché un decentramento possa avvenire è necessario che noi riorganizziamo, con una visione organica e completa, non solo la competenza degli enti locali, ma le competenze amministrative dello Stato. Si impone, cioè, una riforma completa della pubblica amministrazione, statale e indiretta, come si chiama da taluni quella dei Comuni e delle Province.

Ed ecco la ragione del mio emendamento: facciamo un articolo di rinvio. I Comuni, le Province, le Regioni avranno la competenza amministrativa nelle materie che saranno indicate dalla legge. E con ciò — e il Presidente onorevole Ruini me ne può far fede — non propongo, in definitiva, cosa diversa da quanto non sia stabilito nell'articolo 8 delle Disposizioni transitorie e di attuazione, là dove si dice che con legge della Repubblica sarà regolato il trapasso delle funzioni dallo Stato alle Regioni.

In altri termini, perché questa riforma possa avere cominciamento, attuazione e sviluppo, è necessaria una legge organica. E allora dico: non pregiudichiamo il problema con affermazioni che potrebbero domani turbare la linea di quella che deve essere una riforma organica. Attendiamo questa riforma del decentramento amministrativo, del quale oggi dovremmo solo affermare la necessità e stabilire l'impegno per il futuro legislatore.

Mortati. Chiedo di parlare.

Presidente Targetti. Ne ha facoltà.

Mortati. Desidero eliminare il possibile equivoco, quale può desumersi dalle parole dell'onorevole Bozzi. Il mio emendamento, quando fa riferimento alle materie indicate nel primo comma del precedente articolo, intende riferirsi alle materie comprese nell'elencazione, escludendo cioè quelle indicate genericamente, come delegabili dal legislatore ordinario. Queste ultime, dando luogo ad una competenza temporanea, e sempre revocabile, perciò non istituzionale, della Regione, non possono importare un passaggio automatico di competenza amministrativa.

Se me lo permette l'onorevole Presidente, vorrei ancora precisare molto brevemente la ragione di questo parallelismo fra potere legislativo e potere amministrativo della Regione. In sostanza, noi abbiamo voluto con questa proposta dare un primo avviamento al principio del decentramento amministrativo dello Stato; abbiamo voluto, cioè, nella stessa Costituzione affermare un criterio del passaggio alla Regione di tutte quelle attività amministrative inerenti a materie per cui essa ha potere esclusivo di legislazione integrativa dei principî.

Ciò dovrebbe consentire l'eliminazione degli uffici locali dello Stato per interi gruppi di materie, iniziando la decongestione dell'Amministrazione statale in modo razionale.

Presidente Targetti. L'onorevole Codignola ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire l'articolo col seguente:

«La Regione esercita funzioni amministrative, oltre che nelle materie di cui all'articolo precedente, in tutte le altre che le siano delegate dallo Stato.

«Funzioni amministrative di carattere locale possono altresì essere deferite alla Provincia e al Comune dalle leggi dello Stato o da quelle della Regione».

Ha facoltà di svolgerlo.

Codignola. Vorrei far presente due punti. Anzitutto, come ha rilevato l'onorevole Bozzi, mi pare che accettando l'emendamento dell'onorevole Mortati noi veniamo a stabilire che si possano decentrare funzioni amministrative ai Comuni e alle Province solo nell'ambito delle materie indicate nell'articolo 109. Almeno, se non sbaglio, questa è l'interpretazione letterale dell'emendamento dell'onorevole Mortati: insisterei quindi nel mio emendamento per la parte che dice che «funzioni amministrative di carattere locale possono altresì essere deferite alla Provincia o al Comune dalle leggi dello Stato»; e aggiungerei poi «o da quelle della Regione», significando cioè, che anche la Regione può decentrare le proprie funzioni amministrative alla Provincia e al Comune.

Non sarei favorevole all'accettazione dell'ultimo comma dell'emendamento dell'onorevole Mortati, che riporta alla materia disciplinata dall'articolo 120 del progetto. Credo che questa materia dell'articolo 120 sia opportuno lasciarla dove l'ha posta il progetto; essa riguarda anche i consorzi e la definizione della Provincia: è un problema più vasto, che non può essere ristretto negli angusti limiti di quest'ultimo comma, così come è proposto dall'onorevole Mortati.

In via di massima accetterei quindi i primi due commi dell'emendamento dell'onorevole Mortati, ma a condizione che sia chiarito che ai Comuni e alle Province possono essere delegate funzioni amministrative anche in materie non comprese fra quelle deferite dall'articolo 109 alla Regione agli effetti legislativi.

Presidente Targetti. Mi permetta, allora lei aderirebbe all'emendamento Mortati.

Codignola. Con la precisazione che ho detto.

Presidente Targetti. Prego l'onorevole Ruini di esprimere il parere della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Comincio col rispondere all'onorevole Bozzi sulle questioni minori che ha sollevato con la consueta acutezza. Egli esprime il dubbio che siano attribuite alla Regione tutte le funzioni amministrative corrispondenti non solo alle materie tassativamente indicate dall'articolo precedente per la potestà legislativa della Regione, ma anche alle «altre materie» in cui pure può essere accordata eguale facoltà. L'intento del Comitato è proprio di evitare che avvenga tale estensione; ed è in vista di ciò che nell'ultimo testo proponiamo di dire materie «elencate», e cioè indicate nell'elenco, non comprese genericamente nelle «altre materie». Comunque, se sarà necessario un chiarimento maggiore, lo potremo fare in sede di coordinamento. Nulla vieta che delle «altre materie» si possa fare un comma a sé, in modo che non possa più sorgere il menomo dubbio.

L'onorevole Bozzi si preoccupa poi (e la sua preoccupazione mi sembra condivisa dall'onorevole Codignola) che ai Comuni ed alle Province non possano essere attribuite altre funzioni oltre a quelle indicate nell'articolo precedente. Non è così. Quest'articolo considera solo le funzioni amministrative, spettanti in via di massima alla Regione, che possono da leggi dello Stato essere trasferite alle Province ed ai Comuni. Ma questi enti possono e debbono avere altre funzioni e compiti attribuiti ad essi da leggi dello Stato. Lo dice il successivo articolo 121, che definisce più direttamente (qui nel 112 si parla di Regione) la figura delle Province e dei Comuni. Il dubbio degli onorevoli Bozzi e Codignola non regge. Del resto potranno, in occasione dell'articolo 121, proporre, se lo credono necessario, formulazioni anche più esplicite nel senso desiderato.

Altra preoccupazione dell'onorevole Bozzi: che, dove la Regione ha funzioni legislative ed amministrative, si debbano sopprimere gli uffici centrali. È chiaro che, quando dati servizi passano dallo Stato alle Regioni, dovranno passare alle Regioni dati uffici ed il relativo personale. Ma è altrettanto chiaro che quando si danno alle Regioni funzioni legislative ed amministrative, ad esempio, sull'agricoltura e sulle foreste, non deve con ciò intendersi soppresso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Lo Stato, che stabilisce i principî generali della legislazione in siffatte materie, deve evidentemente conservare funzioni di vigilanza e di controllo. Sarà un compito diverso da quello di prima; si dovranno evitare doppioni e pesantezze burocratiche; ma insomma vi saranno anche uffici centrali.

Su questi tre punti l'onorevole Bozzi può essere tranquillo.

Veniamo al problema principale: il nesso fra le potestà legislative e le funzioni amministrative delle Regioni. Questo nesso non è indispensabile, siamo d'accordo; si poteva (l'ho già detto in un altro intervento) far due elenchi ben distinti di materie di competenza legislativa, e di funzioni amministrative. Ma quante difficoltà ed incertezze. E sarebbe giovato — proprio contro gli intendimenti dell'onorevole Bozzi — irrigidire anche le funzioni amministrative in un elenco di Costituzione?

Che cosa si è fatto? Si è tenuto presente che un nesso, sia pure non inscindibile, esiste fra le materie in cui la Regione pone le mani, sia come legislazione secondaria, sia come gestione. Dacché ci voleva un criterio, si è preso questo; ma subito dopo si è provveduto alla possibile disgiunzione, in quanto leggi ordinarie dello Stato possono trasferire ad altri enti locali le funzioni che, essendo connesse alla sua potestà legislativa, erano attribuite, come principio e schema, alla Regione. In altri interventi ho spiegato, e non mi ripeterò, come si sia realizzato l'accordo fra regionalisti e provincialisti, che temevano venisse spogliato, a vantaggio dell'altro, il loro ente. In sostanza, onorevole Bozzi, si è rinviata effettivamente la definitiva distribuzione di compiti fra Regione, Provincia e Comune, alla legislazione ordinaria, che provvederà gradualmente e sistematicamente.

Questo è savio rinvio, onorevole Bozzi. Non si può invece accettare il suo, che non vorrebbe neppur dare un primo schema delle funzioni della Regione, così che questa sorgerebbe del tutto teoricamente ed astrattamente; ossia in realtà non comincerebbe a vivere, se non quando una legge fondamentale avesse risoluto il problema dell'attribuzione dei suoi compiti. Invece, come ha ideata questa nascita il Comitato, e come risulterà dalle Disposizioni transitorie, Province e Comuni conserveranno le funzioni che hanno attualmente, e la Regione assumerà quelle altre che corrispondano alle sue funzioni legislative; salvo che, in virtù dell'articolo 112 che ora discutiamo, trasferisca alcune di queste agli enti minori. È il sistema più elastico possibile; risponde, onorevole Bozzi, alla concezione con cui io ho inteso la creazione della Regione; ed è sistema che, col riordinamento degli enti e di tutta la vita locale, apre orizzonti più vasti che la visione, limitata alla sola Regione, dell'onorevole Bozzi.

Presidente Targetti. Onorevole Bozzi, è soddisfatto?

Bozzi. Dopo i chiarimenti dell'onorevole Ruini, che ritengo valgano a dare una interpretazione autentica al testo, ritiro il mio emendamento perché mi ritengo soddisfatto.

Presidente Targetti. Onorevole Codignola?

Codignola. Rinuncerei al primo comma del mio emendamento aderendo a quello dell'onorevole Mortati. Quanto al secondo comma, invece, lo manterrei in sostituzione della seconda parte della formulazione proposta dall'onorevole Mortati.

Preciso. Approvo la prima parte dell'emendamento Mortati: «Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel primo articolo». In sostituzione della seconda parte; mantengo invece il secondo comma del mio emendamento: «Funzioni amministrative di carattere locale, ecc.».

Presidente Targetti. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruini.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Mi pare che questo emendamento Codignola cancelli il significato della nostra proposta; perché va a finire che la Regione ha fatalmente, assolutamente tutte le funzioni comprese nell'articolo precedente e poi «funzioni amministrative di carattere locale», cioè altre funzioni. Noi, invece, abbiamo ammesso che le stesse funzioni, date alla Regione, possono essere trasferite alle Province ed ai Comuni.

Quindi, la disposizione Codignola è molto più restrittiva.

Codignola. Ma ho rinunziato al primo comma.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Se non mette «salvo quelle d'interesse esclusivamente locale, attribuite...» viene a togliere quella che è la virtù di adattamento e di equilibrio, che abbiamo introdotto.

Con questa disposizione, l'onorevole Codignola vuol dire che tutte le funzioni amministrative, relative all'articolo precedente, passano, massicciamente, senza eccezione, alla Regione; poi, si possono attribuire altre funzioni; questo è molto meno di quello stabilito dal Comitato.

Codignola. Il secondo comma riguarda le Province ed i Comuni.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Sta di fatto che con le sue proposte verrebbero tolte alle Province ed ai Comuni tutte le materie su cui la Regione ha facoltà legislativa; ossia sarebbero svuotate del loro attuale contenuto: e potrebbero essere attribuite soltanto «altre funzioni di carattere locale». Bisogna invece stabilire chiaramente, come primo passo al riordinamento della vita locale, che agli enti minori possano attribuirsi anche funzioni su cui alla Regione compete una legislazione secondaria.

Codignola. Non sono d'accordo con quanto afferma l'onorevole Ruini.

L'emendamento Mortati dice espressamente che la Regione esercita le normali funzioni amministrative sulle materie di sua competenza delegandole alle Province ed ai Comuni. Di conseguenza, l'emendamento Mortati prevede che solo le materie dell'articolo 109 possano essere delegate, per l'amministrazione, alle Province ed ai Comuni.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. No. In questo caso è la volontà della Regione, che delega o meno. Qui, invece, è la legge dello Stato a stabilire che date funzioni, anche se soggette alla facoltà legislativa della Regione, vanno alle Province ed ai Comuni. È intuitiva la differenza delle due posizioni.

Inutile poi aggiungere che lo scopo del secondo comma dell'emendamento è perfettamente garantito, quando, parlando all'articolo 121 delle Province e dei Comuni, diremo che la legge dello Stato può attribuire loro tutte le «altre» funzioni che vuole. Ma, non prevedendo il trasferimento delle funzioni che l'emendamento lascia alla Regione, la sua disposizione, onorevole Codignola, è molto limitativa.

Codignola. Vorrei sapere se vi sono delle materie oltre quelle elencate nell'articolo 109 la cui amministrazione può essere deferita.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma senza dubbio; è scritto nel nostro testo, e non so quante volte ho ripetuto, che possono essere retribuite dalle leggi dello Stato a Province ed a Comuni le funzioni che in via di massima spetterebbero alle Regioni.

Codignola. Con questa assicurazione ritiro il mio emendamento.

Presidente Targetti. Si tratta allora di passare alla votazione dell'articolo, nel testo emendato dall'onorevole Mortati e accettato dalla Commissione. Su questo testo viene presentato un emendamento dell'onorevole Corbino. L'articolo dispone: «Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel primo comma». L'emendamento dell'onorevole Corbino tende ad aggiungere l'avverbio «esplicitamente», onde si dica «spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie esplicitamente elencate nel primo comma».

L'onorevole Mortati accetta questa modificazione?

Mortati. Nella sostanza siamo d'accordo, nel senso che ho già specificato.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Onorevole Presidente, ormai si tratta di un testo della Commissione, non più dell'onorevole Mortati.

Mortati. Non mi pare dubbia la necessità di precisare in sede di coordinamento, ciò anche perché la formula attuale non è sintatticamente corretta, non coordinandosi l'alinea in discorso con la dizione del primo comma.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Qui ognuno vuol essere maestro anche di grammatica e di sintassi e si improvvisa non solo legislatore ma purista. Alla pulizia formale passeremo da ultimo, dopo aver votato tutti gli articoli. Anche una formula che parla di «elencazione esplicita» non pare bella e corretta. Ciò che importa è la sostanza: che sia escluso di dare alla Regione i servizi amministrativi per le «altre materie» in cui le siano attribuiti poteri legislativi, oltre quelle elencate nell'articolo precedente. Mi tocca purtroppo di dovermi, una volta ancora, ripetere. Ho detto all'onorevole Bozzi che, se non basta l'espressione usata, potremo adottarne un'altra più chiara in quell'articolo che abbiamo approvato, ma potremo rivedere nel coordinamento finale.

Presidente Targetti. Il Comitato di redazione accetta la proposta dell'onorevole Corbino?

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non si oppone, e si rimette all'Assemblea.

Presidente Targetti. Onorevole Corbino, insiste?

Corbino. Se io avessi la certezza che in sede di coordinamento si chiarirà il significato limitativo della parola «elencate», ritirerei la mia proposta.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Le do assicurazione.

Corbino. Allora non insisto.

Presidente Targetti. Pongo dunque in votazione il nuovo testo accettato dal Comitato di redazione, del quale do lettura:

«Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel primo comma del precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, attribuite dalla legge della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

«Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

«La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».

Dugoni. Chiedo di parlare.

Presidente Targetti. Ne ha facoltà.

Dugoni. Faccio osservare che si potrebbero mettere d'accordo l'onorevole Corbino e l'onorevole Mortati (Commenti al centro) qualora si dicesse: «Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie specificatamente elencate nel precedente articolo».

Non si parla di comma e si toglie ogni dubbio.

Presidente Targetti. Onorevole Dugoni, le faccio osservare per regolarità di procedura, che siamo in votazione sul testo approvato dal Comitato di redazione. Non è possibile fare nuove proposte.

Lussu. Chiedo di parlare.

Presidente Targetti. Ne ha facoltà.

Lussu. Io credo che si possa giungere a un chiarimento. Intanto chiederei che si votasse per divisione. Se l'onorevole Mortati conserva l'ultima parte, cioè «La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni, ecc.), io debbo votare contro. Che cosa questo, infatti, significa? Significa, o può significare, che la Regione, nell'esercitare le funzioni suddette, non le esercita direttamente, ma le esercita per il tramite della Provincia, del Comune, ecc. In altre parole, si viene a togliere alla Regione quella funzione amministrativa diretta che non le può essere tolta né dalla Provincia, né dal Comune, né da altri. Questo credo appaia chiaro a tutti, e questo è grave, perché si passa a conservare la Provincia come ente autarchico improvvisamente, senza una preparazione adeguata. Si poteva arrivare ad una conclusione pacificamente accettata dalla grande maggioranza.

Non si è fatto questo, e adesso si vorrebbe concedere a questa Provincia — rimasta così, per un colpo improvviso e che la grande maggioranza dell'Assemblea fino a pochi giorni fa intendeva trasformare — anche una funzione amministrativa delegata per tutte quelle materie che invece, secondo noi, spettano alla Regione, e se non alla Regione in forma diretta, ai suoi organismi amministrativi. Così viene smontata tutta la Regione e si riempie la Provincia...

Voci. Ai voti, ai voti!

Presidente Targetti. Onorevole Lussu, se voleva svolgere questo tema, doveva farlo nella sede opportuna.

Lussu. È una questione estremamente delicata. Prego l'onorevole Mortati o di rinunciare, oppure di modificare il suo emendamento nel senso che la Regione può esercitare le funzioni amministrative delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici. Questo sarebbe un concetto accettabile da tutti o, almeno, da quanti ritengono l'economia della Regione una cosa seria.

Mortati. Chiedo di parlare.

Presidente Targetti. Ne ha facoltà.

Mortati. Osservo questo: che il testo proposto dalla Commissione riproduce l'articolo 120, che l'onorevole Lussu ha, a suo tempo, approvato e che dice: «La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative a mezzo di uffici nelle circoscrizioni provinciali...». Ad ogni modo mi pare che l'emendamento Lussu nella sostanza non alteri lo spirito informatore di questa disposizione e perciò non avrei difficoltà ad accettarlo.

Presidente Targetti. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruini.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Prego l'onorevole Lussu di precisare il suo emendamento.

Lussu. Il testo della mia proposta è questo: «La Regione può esercitare le funzioni amministrative delegandole agli enti locali, o valendosi dei loro uffici».

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non si può accettare la proposta dell'onorevole Lussu. Secondo la concezione del Comitato, che l'Assemblea va accogliendo, le Province ed i Comuni debbono vivere di vita, se è possibile, anche più piena sotto le ali della Regione, che deve vivificarli e potenziarli. La Regione ricorre «normalmente» a Province e Comuni per esercitare le sue funzioni amministrative. Ma il significato di «normalmente» non è che debba farlo sempre. Vi sono funzioni, proprie della Regione, che non possono essere esercitate a mezzo delle Province e dei Comuni, ma direttamente dalla Regione stessa. Tranne tali casi, da ritenersi eccezionali, la Regione si varrà dei minori enti locali, che hanno già uffici costituiti e capaci; e bisogna evitare — è un'altra idea fissa del Comitato — le nuove ed inutili burocratizzazioni. Non mi sembra che l'onorevole Lussu abbia compreso lo spirito e l'equilibrio della nostra proposta, che non possiamo alterare.

Presidente Targetti. Mantiene la sua formulazione, onorevole Lussu?

Lussu. Non vi rinuncio.

Presidente Targetti. Dato che non vi rinuncia, le faccio presente che non si può ammettere un emendamento orale. Perché gli emendamenti si possano presentare alla votazione dell'Assemblea, bisogna presentarli per iscritto.

Lussu. Io intendevo usare un atto di delicatezza verso il collega Mortati e verso la Commissione. Anziché presentare un emendamento, poiché la questione mi sembrava estremamente chiara e ragionevole, chiedevo alla Commissione di voler essa stessa procedere alla modifica.

Chiedo, comunque, che si voti per divisione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il testo della Commissione, onorevole Presidente, è quello scritto. Chiediamo che si voti comma per comma questo testo; come abbiamo votato sempre comma per comma. Non si tratta, quindi, di una votazione per divisione.

Presidente Targetti. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo:

«Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel primo comma del precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, attribuite dalla legge della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali».

(È approvato).

Pongo ai voti il secondo comma, che è del seguente tenore:

«Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento, ora pervenutomi, proposto dall'onorevole Lussu, per il terzo comma, del seguente tenore:

«La Regione può esercitare le funzioni amministrative delegandole agli enti locali valendosi dei loro uffici».

(Non è approvato).

Pongo allora in votazione il terzo comma nel testo delle Commissioni:

«La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».

(È approvato).

L'articolo 112 risulta, quindi, così formulato:

«Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel primo comma del precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, attribuite dalla legge della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

«Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

«La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti