[Il 17 luglio 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 128 per il testo completo della discussione.]
Presidente Terracini. [...] Passiamo finalmente all'esame di questo testo. Invito l'onorevole Segretario a dare lettura del nuovo testo degli articoli 120 e 121, così come è stato formulato dalla Commissione.
Molinelli, Segretario, legge:
«Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano i compiti e le funzioni.
«Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
«La istituzione di nuove Provincie è stabilita con leggi della Repubblica, su iniziativa della Regione, sentite le popolazioni interessate.
«Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni».
Presidente Terracini. Ricordo che, in sede di discussione generale, sono già stati svolti dai presentatori i seguenti emendamenti, attinenti alla prima formulazione del progetto:
«Sostituire il primo comma dell'articolo 120 col seguente:
«La Regione esercita normalmente le sue funzioni a mezzo delle circoscrizioni circondariali che risultano dalla divisione delle Provincie.
«Bruni».
«Al secondo comma, sostituire la dizione: circoscrizioni provinciali, con l'altra: circoscrizioni circondariali.
«Bruni».
[...]
Presidente Terracini. Invito gli onorevoli presentatori degli emendamenti di dichiarare se li mantengono.
[...]
Presidente Terracini. [...] L'onorevole Bruni non è presente: pertanto decadono i suoi due emendamenti.
A cura di Fabrizio Calzaretti