[Il 15 luglio 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 119 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Come l'Assemblea ricorda, nella precedente seduta il Presidente della Commissione, onorevole Ruini, aveva chiarito e commentato il nuovo testo proposto per l'articolo 113 dal Comitato di coordinamento. Si tratta adesso di esaminare gli emendamenti presentati a questo testo della Commissione, che è così formulato:

«Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi costituzionali, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

«Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali per provvedere alle spese necessarie per adempiere alle loro funzioni normali.

«Per provvedere ad altri scopi determinati lo Stato può assegnare a singole Regioni contributi speciali.

«La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

«Non possono istituirsi dazi d'importazione ed esportazione, o di transito fra l'una e l'altra Regione; né prendersi provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose».

[...]

Presidente Terracini. Segue l'emendamento presentato dall'onorevole De Vita, così formulato:

«Sostituirlo col seguente:

«La Regione provvede al proprio fabbisogno finanziario con i redditi patrimoniali e con i tributi deliberati dalla medesima nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi costituzionali.

«Non possono istituirsi dazi d'importazione ed esportazione o di transito fra l'una e l'altra Regione.

«Le leggi dello Stato in materia economica, finanziaria e doganale sono ispirate al principio di evitare la creazione di qualsiasi privilegio in favore di una o più Regioni a danno di altre».

[...]

Presidente Terracini. Segue un emendamento dell'onorevole Codignola:

«Fare del quinto comma un articolo a sé del seguente tenore:

«Non possono istituirsi dazi d'importazione ed esportazione o di transito fra l'una e l'altra Regione; né prendersi provvedimenti che mirino comunque alla creazione di privilegi in favore di una o più Regioni a danno di altre o della generalità dei cittadini. L'unità dell'economia nazionale ed internazionale e la libera circolazione delle persone, del lavoro e dei beni non troveranno ostacolo nell'ordinamento autonomistico dello Stato».

In assenza dell'onorevole Codignola, l'onorevole Foa dichiara di farlo proprio. Ha facoltà di svolgerlo.

Foa. Posso dire soltanto onorevole Presidente, che questa materia è già così istruita che bastano poche parole per illustrare questo emendamento. Noi riteniamo che sia opportuno di sottolineare con particolare rilievo e solennità il principio dell'unità economica nazionale e dell'avviamento verso la cooperazione e l'unità economica internazionale.

Per questa ragione l'emendamento propone che il quinto comma del testo formi un articolo a sé, e porta anche qualche elemento di variazione, in questo senso: che noi crediamo convenga di specificare maggiormente i limiti delle iniziative regionali in materia finanziaria. Non è sufficiente stabilire il divieto dei dazi di importazione, di esportazione e di transito ed il principio generale che vieta la limitazione della libertà di movimento delle persone e delle cose. L'inventività umana, in materia di interessi economici, è così grande, che indubbiamente possono ricorrere casi per cui, senza cadere nell'ipotesi dei dazi di importazione, esportazione e transito o di provvedimenti che formalmente pongano ostacoli al movimento delle persone e delle cose, occorra adottare provvedimenti che creino delle zone di interessi preferenziali.

Ora, noi crediamo che la Costituzione debba sancire il principio di salvaguardare l'unità economica statale e far decadere provvedimenti che possano rompere questo principio.

Presidente Terracini. Segue un emendamento degli onorevoli Nobile, Porzio, Di Gloria, Persico, Bernini, Veroni, Morelli Renato, Gasparotto, Lami Starnuti, Corsi, Finocchiaro Aprile, Giannini, Massini, così formulato:

«Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«La Regione non può in alcun modo limitare il diritto dei cittadini ad esercitare, in qualunque parte del territorio nazionale paia ad essi conveniente, la loro arte, professione o mestiere».

L'onorevole Nobile ha facoltà di svolgerlo.

Nobile. L'emendamento che abbiamo presentato stabilisce il principio che ogni cittadino della Repubblica ha il diritto di esercitare la propria professione, il proprio mestiere o la propria arte dovunque gli aggrada, in qualsiasi Regione. Un emendamento analogo fu già da me presentato quando si discusse l'articolo 31, e portava la firma di autorevoli colleghi, di vari settori dell'Assemblea, dall'onorevole Corbino all'onorevole Di Vittorio, ma esso allora fu per pochi voti respinto, nonostante che, in mia assenza, l'emendamento fosse stato fatto proprio dall'onorevole Einaudi.

L'emendamento viene ora riproposto in questa sede, appoggiato anche questa volta da autorevoli deputati di sinistra e di destra.

L'emendamento si ricollega all'ultimo comma del testo proposto dal Comitato, il quale suona così: «Non possono istituirsi dazi d'importazione, di esportazione o di transito tra l'una e l'altra regione, né prendere provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose».

È evidente, secondo me, che, se si è sentito il bisogno di prendere cautele contro la possibilità che una Regione stabilisca dazi di importazione e di esportazione o impedisca, perfino, la libera circolazione delle persone, a maggior ragione bisogna preoccuparsi del pericolo che una Regione possa in qualche modo limitare il diritto dei cittadini della Repubblica di esercitare la propria attività di lavoro dovunque ad essi piaccia.

Che questo pericolo non sia molto improbabile è dimostrato da quanto già oggi avviene. Già oggi, come ebbi occasione altra volta di accennare all'Assemblea, avviene che in qualche regione d'Italia — e mi riferisco in particolare al Trentino e all'Alto Adige — i professionisti del Mezzogiorno siano, in un modo e nell'altro, costretti ad allontanarsi, pur avendo essi per molti anni onorevolmente esercitato in quella regione la propria professione.

Con precedenti di questo genere, non vi sarebbe da meravigliarsi che altre Regioni possano essere tentate di seguire il deplorevole esempio. La tentazione sarebbe tanto più facile, a mio avviso, in quanto inevitabilmente con l'ordinamento regionale si riacutiranno gli egoismi delle varie regioni. Se non si stabilisce un principio chiaro e preciso che lo impedisca, non sarei sorpreso se un giorno dovessi apprendere che nel Veneto, ad esempio, si è votata una legge che vieta ad un calabrese di esercitare in quella regione la sua professione di medico; e che per ritorsione in Calabria si vieta ad un ingegnere veneto di esercitare la propria professione.

Contro questo pericolo grave bisogna premunirsi. Se non vogliamo che l'ordinamento regionale sia un incentivo alla disunione degli italiani, nel momento in cui essi dovrebbero più che mai essere uniti, dobbiamo stabilire nella Costituzione un principio che impedisca un'aberrazione di tal genere. Se la Commissione dei Settantacinque ha sentito il bisogno di sancire che nessuna Regione può istituire dazi di importazione e di esportazione e vincolare in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose, io — e con me i colleghi che han firmato l'emendamento — sentiamo il bisogno che sia esplicitamente affermato che altrettanto libero deve essere l'esercizio del proprio mestiere, della propria professione, della propria arte.

[...]

Presidente Terracini. L'onorevole Dugoni, unitamente agli onorevoli Malagugini, De Michelis, Ghislandi, Merlin Lina, Pieri, Mariani, Costa e Stampacchia, ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire l'articolo 113 col seguente:

«Alle regioni sono assegnati per legge tributi propri e quote di tributi statali determinati in modo da garantire l'adempimento delle loro funzioni essenziali.

«Se ed in quanto necessario, lo Stato potrà attribuire a singole Regioni la facoltà di applicare tributi speciali ed inoltre potrà provvedere all'integrazione del loro bilancio.

«Non possono istituirsi dazi d'importazione, d'esportazione o di transito fra l'una e l'altra Regione, né prendersi provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Targetti. Ne ha facoltà.

Targetti. A nome dei firmatari dell'emendamento, dichiaro di mantenerlo, rinunziando a svolgerlo.

[...]

Presidente Terracini. L'onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. [...] L'onorevole De Vita [...] L'ultima parte del suo emendamento dice che: «Le leggi dello Stato in materia economica, finanziaria e doganale sono inspirate al principio di evitare la creazione di qualsiasi privilegio di una o più Regioni a danno di altre».

La formulazione è anche più radicale di un'altra proposta dall'onorevole Codignola, su cui si è pronunciato il Comitato. È una dichiarazione troppo generica ed anche equivoca, perché si potrebbe vedere un privilegio in ogni differenza. Sta poi fermo che il divieto dei privilegi rientra nei principî di eguaglianza affermati nelle disposizioni generali della Carta costituzionale.

[...]

Debbo ripetermi ancora: non può essere accolta l'aggiunta dell'onorevole Codignola all'ultimo comma per condannare anche i privilegi, oltre ai dazi di importazione e di esportazione: disposizione che non mi parrebbe necessaria neppure per tali dazi...

Una voce a sinistra. Il fatto dei dazi sta succedendo anche adesso, onorevole Ruini.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Se è per la Val d'Aosta, vigono lassù norme particolari.

Una voce a sinistra. Ma è successo anche per la provincia di Mantova.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Va bene, il mio ritegno è personale; il Comitato ha mantenuto il comma pei dazi. Non ha invece creduto di arrivare, con l'onorevole Codignola, a parlare di unità dell'economia italiana e interregionale; che è principio finalistico, giustissimo, ma non ha nulla di concreto; e ripugna alla natura di una norma costituzionale.

L'onorevole Nobile è tornato alla sua proposta di stabilire che non si possa vietare ai cittadini il diritto di esercitare, in qualunque parte del territorio nazionale paia ad essi conveniente, la loro arte, professione o mestiere. Sul principio siamo d'accordo tutti. Ma è dubbio se sia necessario dedicargli una espressa disposizione, e se — nel caso che si ravvisi la necessità o l'opportunità di stabilirlo — sia da collocarlo proprio qui.

[...]

Presidente Terracini. Chiederò ora ai presentatori degli emendamenti se vi insistono.

[...]

Gli onorevoli Nitti e De Vita insistono nei loro emendamenti?

Nitti. Insisto.

De Vita. Mantengo integralmente il mio emendamento.

[...]

Presidente Terracini. L'onorevole Foa insiste sugli emendamenti dell'onorevole Codignola che ha fatto suoi?

Foa. Sul primo emendamento non insisto.

[...]

Presidente Terracini. Onorevole Foa, insiste sul secondo emendamento Codignola?

Foa. Mantengo il secondo emendamento.

Presidente Terracini. L'emendamento dell'onorevole Nobile è stato accettato dalla Commissione.

[...]

Presidente Terracini. [...] Si può quindi passare alla votazione.

[...]

Presidente Terracini. [...] In relazione agli emendamenti che sono restati, il primo di questi emendamenti è quello dell'onorevole Nitti, primo non per ordine di presentazione, ma perché è l'emendamento che praticamente pone nel nulla tutti i commi successivi. Egli propone infatti di sostituire l'articolo con il seguente:

«Con legge della Repubblica sarà stabilito il regime tributario delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni».

Questo emendamento — senza dubbio — è quello che più si allontana dal testo della Commissione, in quanto, rimettendo tutto alla legge dello Stato, cioè ai prossimi Parlamenti, esonera l'Assemblea dall'indicare qualunque elemento di orientamento.

Nobile. Desidererei che l'onorevole Nitti chiarisse se intende con questo emendamento che venga abolito anche l'ultimo comma. (Commenti).

Voci al centro. È naturale.

Presidente Terracini. Onorevole Nobile, i due interventi molto precisi dell'onorevole Nitti hanno posto chiaramente la questione.

Ha chiesto la parola per dichiarazione di voto l'onorevole Uberti. Ne ha facoltà.

Uberti. Per tutte le ragioni che abbiamo esposto, noi voteremo esclusivamente il testo della Commissione e voteremo contro tutti gli emendamenti.

Presidente Terracini. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Nitti.

(Segue la votazione per alzata e seduta).

Poiché il risultato della votazione è incerto si procede alla votazione per divisione.

(L'emendamento dell'onorevole Nitti è respinto).

[...]

De Vita. Ritiro il mio emendamento.

[...]

Presidente Terracini. [...] L'ultimo comma è del seguente tenore:

«Non possono istituirsi dazi di importazione ed esportazione, o di transito fra l'una e l'altra Regione; né prendersi provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose».

Su questo comma, vi è un emendamento a firma dell'onorevole Codignola, che l'onorevole Foa ha fatto suo e svolto. L'onorevole Foa non è presente e pertanto l'emendamento s'intende decaduto.

Pongo pertanto in votazione il quinto comma nella formulazione testé letta.

(È approvato).

Vi è ora un emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Nobile e da altri colleghi. La Commissione ha dichiarato di accettarlo, salvo a deliberare, dopo la eventuale approvazione, il posto nel quale inserire, se non la dizione, il concetto.

Carbonari. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Carbonari. L'onorevole Nobile domandava che la Regione non potesse limitare il diritto dei cittadini ad esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro arte, professione o mestiere.

In via di principio io sono d'accordo con questa dizione; però debbo osservare — siccome l'onorevole Nobile ha nominato il Trentino ed Alto Adige in modo particolare — che, specialmente in Alto Adige, su oltre 3 mila impiegati statali e parastatali occupati, fino ad epoca recente, gli indigeni erano soltanto 243.

Quindi osservo che anzitutto la giustizia distributiva deve essere alla base di ogni reggimento statale e regionale. (Commenti a sinistra).

Tessitori. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Tessitori. A nome del mio Gruppo dichiaro che voteremo contro l'emendamento proposto dall'onorevole Nobile per una considerazione che prescinde dal merito. La considerazione è questa: l'emendamento presentato in forma negativa non mi pare che sotto l'aspetto giuridico possa trovar posto nella Carta costituzionale; anche perché, quello che è l'aspetto positivo della norma, sottinteso nell'emendamento, è già compreso nella prima parte della Costituzione, dove sono indicati tutti i diritti dei cittadini italiani.

Mi pare che il collocamento e la forma di questo emendamento siano fuor di luogo e inutili. Perciò io vorrei pregare l'onorevole Nobile di ritirare il suo emendamento, e lo vorrei invitare ad una considerazione, che è questa: il collocare, onorevoli colleghi, nella Carta costituzionale una disposizione di questo genere sembra echeggiare rancori, differenze, campanilismi, che vorrei non avessero nessuna eco in questa Aula. Per queste considerazioni noi votiamo contro l'emendamento.

Gasparotto. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Gasparotto. Appunto per le ragioni dette nobilmente dal collega Tessitori, io voterò a favore, perché temo il separatismo professionale. Ho già accennato in altra occasione ad un precedente, intorno al quale oggi posso presentare i documenti. E cioè: il Consiglio della Valle, il che è a dire il governo della Val d'Aosta, ha presentato al Governo nel mese di marzo scorso una proposta di decreto legislativo sull'ordinamento delle guide e dei maestri di sci, la quale diceva, all'articolo 2, testualmente così:

«L'esercizio saltuario della professione in Val d'Aosta da parte di guide e maestri autorizzati provenienti con i loro clienti da altre regioni italiane e straniere non è soggetto a restrizioni di sorta.

«L'esercizio stabile, anche se solo stagionale, l'apertura di corsi, scuole e analoghe iniziative, comunque presentate, sono invece subordinate, oltre che all'osservanza della disciplina del Consiglio della Valle alla stabile residenza in un comune della Valle e all'iscrizione nei ruoli di una società locale».

Micheli. Ma si tratta di guide alpine!

Fuschini. Che c'entra questo? (Commenti).

Gasparotto. È bensì vero che il Governo con decreto legislativo del 1° aprile 1947 ha moderato queste disposizioni, in seguito di che è rimasto nel testo definitivo questo articolo 2, che dice: «Nella Valle d'Aosta l'esercizio saltuario della professione da parte di guide, portatori e maestri autorizzati provenienti con i loro clienti da altre regioni italiane e dall'estero non è soggetto all'autorizzazione degli organi della Valle»; ma a questo il Consiglio dei Ministri è dovuto addivenire, appunto per impedire che fosse sanzionato in uno statuto speciale il principio che il cittadino italiano era, nell'esercizio della sua professione, straniero in una regione d'Italia diversa dalla sua. (Applausi a sinistra).

Micheli. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Micheli. L'onorevole Gasparotto mi pare che abbia una particolare simpatia per quanto ha determinato la Valle d'Aosta e quel decreto l'ha già letto altre volte...

Gasparotto. Io ho l'antipatia per i separatismi!

Micheli... Capisco; è stato esaminato dal Consiglio dei Ministri di cui l'onorevole Gasparotto faceva parte.

Posso dichiarare che, effettivamente, in Valle d'Aosta c'era questa limitazione, a favore delle guide che dovevano essere del luogo, per una ragione molto semplice: perché quelli che vanno sul Monte Cervino e ad altre cime portano della gente, sono responsabili della loro vita e devono essere dei luoghi perché ne hanno la maggiore pratica.

Però avverto questo: che tutte le guide del Club Alpino del quale faccio parte, a qualunque provincia appartengano, possono andare liberamente in Val d'Aosta, ad esercitare nelle escursioni alpine la loro professione.

È un'altra la questione, onorevole Gasparotto; si tratta di cosa molto diversa. Io debbo ripetere al collega ed amico che le guide di qualunque parte d'Italia... (Rumori) sono ammesse anche nelle scuole accennate...

Gasparotto. Ma si tratta non solo di guide, ma di scuole!

Presidente Terracini. Onorevole Micheli, la prego di concludere.

Micheli. Onorevole Presidente, una volta che lei ha consentito che il collega leggesse un documento di questo genere in discussione all'Assemblea, io avevo tutto il diritto di contestarlo (Rumori) e l'ho fatto con due parole.

Laconi. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. Io credo che, nonostante questo occasionale dissenso sulla questione delle guide, noi siamo, sul concetto espresso dall'onorevole Nobile, tutti d'accordo. Abbiamo però tutti delle riserve sulla collocazione e credo che anche l'onorevole Tessitori, che ha parlato poco fa, fosse mosso dalla stessa preoccupazione. Del resto, se così non è, sia per non detto.

Io comunque ho di queste riserve. Vorrei dunque pregare che si votasse soltanto sul contenuto dell'emendamento dell'onorevole Nobile, lasciando impregiudicata la questione della forma e della collocazione. (Rumori).

Presidente Terracini. Ma su questo siamo d'accordo, è stato già detto, onorevole Laconi.

Condorelli. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Condorelli. Instaurando un ordinamento regionale, ci si dovrebbe anche preoccupare degli impieghi per evitare che una Regione potesse impedire l'accesso agli impieghi ai provenienti da altre Regioni, il che sarebbe deprecabile, perché creeremmo in tal modo dei compartimenti stagni, renderemmo cioè poco aereabile la Regione.

Prego pertanto l'onorevole Nobile di estendere il suo emendamento anche agli impieghi.

Presidente Terracini. Onorevole Nobile, ella ha inteso la proposta dell'onorevole Condorelli? La accetta?

Nobile. Non ho alcuna difficoltà ad accettarla.

Presidente Terracini. Sta bene; passiamo dunque ai voti.

Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Nobile, che con la modifica proposta dall'onorevole Condorelli, e accettata dall'onorevole Nobile, risulta così formulato:

«La Regione non può in alcun modo limitare il diritto dei cittadini ad esercitare, in qualunque parte del territorio nazionale paia ad essi conveniente, la loro arte, professione, mestiere o impiego.

(Segue la votazione per alzata e seduta).

L'emendamento risulta approvato.

Voci al centro. No, non è approvato! (Rumori a sinistra).

Micheli. Votiamo per divisione! (Proteste a sinistra).

Presidente Terracini. Onorevoli colleghi, ho l'impressione che vi sia ancora questo presupposto, che le votazioni debbano avere tutte la stessa conclusione. Occorre però tener conto del momento in cui si vota, perché è evidente che le votazioni che si trascinano per un quarto d'ora o venti minuti, possono mutare di continuo la proporzione dei voti. (Commenti).

Confermo che l'emendamento dell'onorevole Nobile è stato, secondo la votazione ora effettuata, approvato dall'Assemblea.

Do lettura del testo completo dell'articolo 113 quale risulta dopo le varie votazioni di oggi:

«Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

«Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, le quali sono determinate in relazione ai bisogni delle Regioni, in modo da poter provvedere alle spese necessarie per adempiere alle loro funzioni normali.

«Per provvedere ad altri scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.

«La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

«Non possono istituirsi dazi d'importazione ed esportazione, o di transito fra l'una e l'altra Regione, né prendersi provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose.

«La Regione non può in alcun modo limitare il diritto dei cittadini ad esercitare in qualunque parte del territorio nazionale paia ad essi conveniente, la loro arte, professione mestiere o impiego».

Resta inteso che la formulazione definitiva e il collocamento di quest'ultimo comma sono deferiti al Comitato di coordinamento.

Pongo ai voti l'articolo nel testo ora letto.

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti