Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 120.

La Regione non puņ istituire dazī d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non puņ adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non puņ limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o altro lavoro.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti