[Il 30 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.]

Il Presidente Terracini dichiara aperta la discussione sull'articolo 11 del progetto:

«Il Presidente della Deputazione rappresenta la Regione. La Deputazione è l'organo esecutivo della Regione.

«Il Presidente e i membri della Deputazione sono responsabili della condotta dell'Amministrazione di fronte all'Assemblea».

Grieco informa che ha finora sostenuto, nei confronti delle funzioni del Presidente della Regione, una tesi diversa da quella del progetto, ma, riconoscendo che non sarebbe in armonia coi principî già approvati, ritira la sua proposta ed accetta l'attuale formulazione dell'articolo 11.

Nobile propone un emendamento aggiuntivo, consistente nel far seguire, alle ultime parole dell'articolo, le altre: «e di fronte al Governo centrale».

Illustra la sua proposta, rilevando che la responsabilità, che si verrebbe così a stabilire anche nei confronti dello Stato, è giustificata dal fatto che la Regione può esplicare funzioni amministrative delegatele dallo Stato stesso. È logico quindi che sia chiamata a rispondere da chi le ha concesso la delega.

Tosato nota che in seguito all'approvazione del suo emendamento, l'articolo 9 si limita a dire che sono organi della Regione l'Assemblea regionale, il Presidente della Deputazione regionale e la Deputazione regionale; occorrerà, quindi, nell'articolo in esame, riprendere il concetto espresso nell'originario articolo 9, nel senso di precisare che il Presidente ed i membri della Deputazione sono eletti dall'Assemblea regionale, che il Presidente è il capo della Regione, la rappresenta e presiede la Deputazione regionale e che quest'ultima è l'organo esecutivo della Regione.

Propone inoltre di sopprimere il capoverso dell'articolo 11, in quanto la responsabilità del Presidente e dei membri della Deputazione verso l'Assemblea è implicita, e una proposizione del genere fa pensare ad una specie di Governo parlamentare, nell'ambito dalla Regione, laddove non dovrebbe esservi che un organo esecutivo della volontà dell'Assemblea.

Ambrosini, Relatore, non crede necessaria la precisazione proposta dall'onorevole Tosato al primo comma. Se mai, andrebbe riprodotta nell'articolo 9 l'indicazione che il Presidente ed i membri della Deputazione sono eletti dall'Assemblea.

Quanto al capoverso, dichiara di non aver nulla in contrario alla soppressione.

Fuschini ha l'impressione che nella formula: «Il Presidente della Deputazione rappresenta la Regione. La Deputazione è l'organo esecutivo della Regione», si possa ravvisare una contrapposizione tra i due concetti; come se le funzioni del Presidente e quelle della Deputazione fossero ben distinte.

Il Presidente Terracini osserva che non si avrebbe più questa sensazione, se i due periodi fossero invertiti.

Conti, al fine di evitare anche la ripetizione della parola «Regione», propone la formula: «La Deputazione è l'organo dell'amministrazione regionale. Il Presidente della Deputazione rappresenta la Regione».

Mortati fa presente l'opportunità di prendere in considerazione eventuali limiti all'autonomia regionale in questa materia. Ricorda che la legge comunale e provinciale stabilisce che il sindaco può essere revocato con deliberazione motivata e potrebbe apparire rilevante riprodurre una norma del genere, o stabilire date maggioranze, ecc. La perplessità può sorgere sull'opportunità di disciplinare la materia in questa sede, ovvero rinviarne la disciplina agli Statuti regionali.

Il Presidente Terracini è dell'avviso che, una volta affermata la responsabilità del Presidente, divenga superfluo prevedere l'ipotesi della revoca, in quanto il suo operato viene così sottoposto a sindacato ed a voto di fiducia. Preferirebbe pertanto che ci si limitasse, nell'articolo in esame, a stabilire il principio elettivo.

Fabbri suggerisce di usare nell'articolo 9 l'espressione «eleggibile e revocabile dall'Assemblea», ovvero: «il mandato è revocabile».

Il Presidente Terracini nota che, in sostanza, la Sottocommissione è d'accordo sul concetto. Si tratterà d'inserire nell'articolo 9, nel punto più indicato, l'espressione: «Il Presidente ed i membri della Deputazione sono eletti dall'Assemblea».

Propone che a questo si provveda in sede di coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Tornando all'articolo 11, crede che si possa essere d'accordo sull'inversione dei due periodi del primo comma. Pone quindi ai voti il comma stesso come risulterebbe formulato:

«La Deputazione è l'organo esecutivo della Regione. Il Presidente della Deputazione rappresenta la Regione».

(È approvato).

Quanto al secondo comma, ricorda che vi sono due proposte: l'una, dell'onorevole Tosato, per la soppressione; l'altra, dell'onorevole Nobile, perché vi si stabilisca che il Presidente ed i membri della Deputazione, rispondono della condotta dell'amministrazione anche di fronte agli organi del potere centrale.

In merito alla prima, rileva che, non essendosi ipotizzata nell'articolo 9 la revoca del Presidente, può essere utile nell'articolo 11 prevederne la responsabilità di fronte all'Assemblea, nel quale concetto è implicito il voto di sfiducia e, conseguentemente, la revoca.

Quanto alla seconda proposta, avverte che all'articolo 15 si prevede la possibilità di sostituzione del Presidente su segnalazione del Governo all'Assemblea regionale, salvo il provvedimento di dissoluzione di questa da parte del Presidente della Repubblica, ove l'Assemblea stessa non provveda.

Nobile obietta che la sostituzione del Presidente, di cui all'articolo 15, è limitata al caso che questo assuma atteggiamenti contrari all'interesse nazionale, o compia gravi e reiterate violazioni di legge, mentre nell'articolo 11 si fa l'ipotesi di cattiva amministrazione.

Ambrosini, Relatore, invita a tener presente anche l'ultimo comma dell'articolo 14, ai termini del quale un Commissario Governativo coordina l'opera dell'Amministrazione regionale, in corrispondenza alle direttive generali che il Governo creda opportuno di emanare, per tutte le Regioni. Esprime, quindi, l'avviso che la proposta dell'onorevole Nobile turbi tutta l'euritmia del progetto, il quale è già congegnato in maniera tale da eliminare ogni preoccupazione del genere.

Laconi dissente dal Relatore ed accede alla tesi dell'onorevole Nobile, in favore della quale osserva che — a parte il fatto che l'articolo 14 non è stato ancora approvato e potrebbe esserne modificato il testo elaborato dal Comitato — è logico concedere allo Stato, che ha delegato l'amministrazione in materie di sua competenza alle Regioni, ogni possibilità di salvaguardare i propri diritti.

Tosato rinuncia alla proposta di soppressione del comma in esame.

Fuschini replica all'onorevole Laconi che la responsabilità di fronte allo Stato è prevista nel Capo III, in cui si tratta dei «Rapporti fra Regione e Stato», onde la questione potrà essere ripresentata al momento opportuno. L'ipotesi dell'articolo in esame riguarda una responsabilità interna, nei confronti dell'Assemblea.

Fabbri non condivide l'opinione del Presidente che il concetto della responsabilità implichi quello della revoca e pertanto propone di aggiungere all'articolo 11 un comma del seguente tenore:

«Qualora, per dimissioni o revoca del mandato, la Deputazione risultasse ridotta a meno della metà, l'Assemblea non dovrà limitarsi alla surroga dei mandatari, ma procedere al loro rinnovamento totale».

Il Presidente Terracini spiega che, trattandosi di un organo esecutivo eletto da un'Assemblea, è pacifico che possa essere sciolto e sostituito, se lo si ritiene responsabile della propria condotta nei confronti dell'Assemblea stessa. Il che potrebbe non essere altrettanto pacifico, ove non si parlasse affatto di responsabilità.

Pone quindi ai voti il capoverso dell'articolo 11 nella forma proposta dal Comitato:

«Il Presidente ed i membri della Deputazione sono responsabili della condotta dell'amministrazione di fronte all'Assemblea».

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti