[Il 4 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.]

Il Presidente Terracini. [...] Apre la discussione sull'articolo 14 del progetto del Comitato di redazione:

«Il Presidente della Deputazione Regionale rappresenta il Governo centrale nella Regione per le materie di competenza dello Stato che siano state delegate alla Regione per l'esecuzione.

«Egli è chiamato a partecipare, con voto consultivo, al Consiglio dei Ministri quando siano in discussione argomenti di speciale interesse per la Regione.

«Nel Capoluogo della Regione il Governo centrale è rappresentato da un Commissario, il quale esercita le funzioni politico-amministrative dello Stato non delegate alla Regione.

«Per gli atti dell'Amministrazione Regionale relativi a materie dallo Stato delegate alla Regione, il Commissario ne coordina l'opera in corrispondenza alle direttive generali che il Governo creda opportuno di emanare per tutte le Regioni».

Mortati propone che il secondo comma, il quale tratta di una materia che si distingue dalle altre, sia esaminato a parte e prima degli altri.

Il Presidente Terracini crede che si possa accedere alla proposta Mortati.

(Così rimane stabilito).

[...]

Mette in discussione il primo comma dell'articolo 14.

Nobile propone la seguente aggiunta: «Della esecuzione stessa egli risponderà al Governo centrale».

Ricorda di aver fatto notare, durante la discussione dell'articolo 11, che si era per errore omesso di far parola di una responsabilità di fronte al Governo anche nei riguardi dell'esecuzione delegata. Gli sembra questa la sede in cui se ne debba parlare.

Mortati, data la delicatezza della materia, desidererebbe fosse chiarito se il Presidente della Deputazione regionale diventa organo dello Stato nell'esercizio di questa funzione chiamata delegata, o se la eserciti in proprio, quale organo della Regione. A seconda dell'una o dell'altra soluzione, adotterebbe due dizioni diverse. Ritiene altresì utile una precisazione preliminare, che potrebbe essere formulata nel seguente modo: «La Regione esercita con la propria organizzazione le funzioni di competenza dello Stato ad essa affidate ai sensi del precedente articolo 6», e ciò allo scopo di eliminare il pericolo, espresso come possibile da qualche collega, che si possano creare due serie di uffici, per le funzioni proprie e per quelle delegate.

Se si dovesse, delle due ipotesi sopra prospettate, accettare quella della delegazione governativa, si dovrebbe aggiungere «Il Presidente della Deputazione regionale assume per tali funzioni la rappresentanza del Governo e porta di fronte ad esso la responsabilità del loro adempimento». Se si accetta invece il criterio che il Presidente della Deputazione Regionale eserciti in proprio la funzione, cioè quale organo della Regione, si dovrebbe aggiungere: «Il Presidente della Deputazione regionale assume la titolarità di tali funzioni e ne diviene responsabile di fronte al Governo dello Stato». Nota l'importanza di questa distinzione, soprattutto ai fini dei ricorsi. La figura giuridica che viene ad assumere il Presidente della Deputazione è diversa a seconda che si consideri funzionario del Governo o della Regione.

Vanoni domanda come debba intendersi questa responsabilità del Presidente della Deputazione Regionale di fronte al Governo; se cioè è una responsabilità politica o di carattere amministrativo.

Mannironi si dichiara favorevole alla eliminazione del principio che considera il capo della Deputazione Regionale come rappresentante del Governo in seno alla Regione, perché non ne vede la necessità né l'utilità. Una volta istituito il Commissario governativo che rappresenta il Governo in tutti i casi ed a tutti gli effetti, non vorrebbe si creasse un duplicato; tanto più che potrebbe sorgere la possibilità di contrasti pericolosi per la Regione e per l'unità dello Stato, quando si ammettesse che questo ha nella Regione due rappresentanti. La posizione dei due rappresentanti del Governo sarebbe sempre inutile e nociva, anche se ne fossero preventivamente determinate le funzioni o fossero stabilite le materie in cui ciascuno dovrebbe fungere da rappresentante del Governo. Il capo della Deputazione Regionale che rappresenti anche il Governo, ricorda troppo la figura del sindaco che è anche ufficiale del Governo. Il capo della Regione deve essere il rappresentante della Regione, non del Governo.

Ambrosini, Relatore, espone i criteri che hanno guidato il Comitato nel delineare la figura del Presidente della Deputazione Regionale. Dato il sistema dell'autonomia, pensa che non possa essere chiamato a rispondere direttamente al Governo centrale. Rileva che l'organo centrale ha per altro la possibilità di premunirsi di fronte alle eventuali violazioni di legge commesse dal Presidente della Deputazione, soccorrendo in proposito il congegno combinato degli articoli 13 e 15 del progetto.

Quanto all'istituzione, nel capoluogo della Regione, di un Commissario del Governo chiamato a presiedere alle funzioni di competenza dello Stato, illustra le ragioni che indussero il Comitato a deliberare in tal senso. Fa notare che nel suo progetto originario egli aveva al riguardo proposto in modo alternativo l'instaurazione nella Regione di un solo organo, occupandosi del Commissario del Governo nella «variante» all'articolo 15; ma che il Comitato ritenne che potessero coesistere i due organi, cioè il Presidente della Deputazione ed il Commissario del Governo, venendo ad ognuno di essi attribuite funzioni diverse. Si arrivò così alla fusione del testo principale e della variante.

Espone le ragioni per le quali, tutto sommato, il sistema della doppia rappresentanza adottato dal Comitato è raccomandabile, dando esso la possibilità di dare nello stesso tempo soddisfazione alle diverse e complesse esigenze che debbono essere prese in considerazione.

Uberti ritiene che la doppia rappresentanza del Governo possa essere mantenuta, data la diversità delle materie: ma anche se per le materie delegate alla Regione il Capo dell'Amministrazione regionale risponde al Governo, ciò non significa che dipenda direttamente da lui e che la sua responsabilità sia passibile di vere e proprie sanzioni.

Laconi è favorevole a che il Presidente della Deputazione sia contemporaneamente rappresentante del Governo centrale. Mette in rilievo l'aspetto bifronte che ha tutta la Regione e quindi anche la figura del Presidente della Deputazione. D'altronde, tale rappresentanza va intesa non nei confronti del Commissario, bensì verso l'amministrazione locale, nei confronti della quale il Presidente della Deputazione acquista la veste di rappresentante di quella legge generale che deve fare eseguire.

Fabbri è favorevole alla soppressione del primo comma. Si limiterebbe a dire che «nel capoluogo della Regione il Governo centrale è rappresentato da un Commissario, il quale esercita le funzioni politiche e amministrative dello Stato e corrisponde col Presidente della Deputazione Regionale per assicurare da parte dell'amministrazione locale l'adempimento delle funzioni e dei servizi delegati dal Governo centrale alle Regioni in conformità delle disposizioni della legge». Se il Presidente della Deputazione non adempie alle funzioni delegate, incorre nelle violazioni e mette in moto quelle sanzioni di cui si è parlato prima.

Tosato anch'egli è favorevole alla soppressione del primo comma dell'articolo 14, anche perché gli sembra esista una contraddizione nei chiarimenti dati dal Relatore, secondo il quale le materie delegate alla Regione non sono delegate in senso tecnico, ma in virtù di un trasferimento di competenza. In questo caso cessa la competenza dello Stato e comincia quella esclusiva della Regione: nel primo caso la competenza è dello Stato, mentre l'esercizio della competenza, sempre revocabile, viene assunto dalla Regione. Se si tratta di questo secondo significato, non si può parlare di rappresentanza del Governo; e perciò è favorevole alla soppressione del comma.

Zuccarini ha aderito alla proposta di soppressione del secondo comma ed ha presentato una aggiunta al primo comma così formulata: «In tal caso partecipa con voto consultivo al Consiglio dei Ministri». Spiega che in questo caso le materie sono ben specificate e vorrebbe perciò che il rappresentante della Regione non fosse chiamato solo ad ascoltare, ma partecipasse a tutta la discussione ed anche ad eventuali deliberazioni. Non alla soppressione del primo comma dell'articolo sarebbe favorevole, ma a quella della seconda parte dell'articolo stesso, perché vede le conseguenze dei due poteri distinti nella Regione e vede accanto al Commissario una duplicazione di uffici e di servizi.

Vanoni crede che se non si dice espressamente che il Presidente della Deputazione ha questa funzione di rappresentante del Governo per le materie delegate, vi potrebbe essere il dubbio che un atto compiuto dal Presidente in questa funzione di delega istituzionale sia un atto proprio del Presidente e quindi eventualmente impugnabile come tale; mentre con l'affermazione che in questo caso il Presidente esercita funzioni dello Stato, resta aperta la possibilità di tutte le impugnative in via gerarchica.

Perassi è favorevole a mantenere il primo comma, ma, per precisarne meglio la portata, suggerisce un emendamento di forma ed una aggiunta. Anziché parlare di materie di competenza dello Stato «delegata per la esecuzione», formula forse un po' troppo ampia, propone di dire: «per le funzioni amministrative di competenza dello Stato che siano delegate alla Regione per l'esecuzione». Si dovrebbe poi aggiungere: «Nell'esercizio di tali funzioni il Presidente è tenuto a conformarsi alle istruzioni del Governo».

Lussu fa presente che il criterio politico seguito nella formazione di questa legge autonomistica è quello di creare un rapporto di reciproca, costante fiducia tra Regione e Governo e sarebbe errore politico negare la possibilità al Governo di delegare alla Regione alcune branche dell'Amministrazione.

Uberti è contrario alla soppressione del comma, sia per non menomare l'importanza del Presidente della Deputazione, sia per non aumentare eccessivamente quella del Commissario governativo.

Mortati è contrario alla soppressione del primo comma, perché ciò ingenererebbe una gran confusione circa il modo di regolare i provvedimenti relativi a queste due serie di funzioni.

Il Presidente Terracini pone ai voti la soppressione del primo comma dell'articolo 14.

(Non è approvata).

Laconi propone di dividere l'articolo in due parti distinte, come era originariamente, perché dalla sua lettura sembrerebbe che il rappresentante genuino e normale dello Stato nella Regione fosse il Presidente della Deputazione, mentre, almeno per le materie di cui lo Stato mantiene la competenza, il rappresentante genuino è il Commissario.

Il Presidente Terracini ritiene che la proposta Laconi potrà essere risollevata presso il Comitato di redazione definitiva del progetto.

Mette ai voti la prima parte del comma:

«Il Presidente della Deputazione Regionale rappresenta il Governo centrale nella Regione».

(È approvata).

Fa presente che la seconda parte di questo comma è contenuta in un emendamento presentato dall'onorevole Perassi nella seguente formulazione:

«...per le funzioni amministrative di competenza dello Stato che siano delegate alla Regione per l'esecuzione».

Tosato è favorevole a questo emendamento, con l'intesa che, una volta approvato, resterà escluso l'ultimo comma del testo del Comitato.

Il Presidente Terracini mette ai voti la formulazione dell'onorevole Perassi testé letta.

(È approvata).

Quanto al problema delle responsabilità, non previsto nel progetto del Comitato, fa presente che esso è formulato nelle proposte degli onorevoli Nobile, Perassi e Mortati.

Proposta dell'onorevole Nobile:

«Dell'esecuzione stessa egli risponderà al Governo centrale e, per esso, al suo rappresentante nella Regione».

Proposta dell'onorevole Perassi:

«Nell'esercizio di tali funzioni esso è tenuto a conformarsi alle istruzioni del Governo».

Proposta dell'onorevole Mortati:

«Assume per tali funzioni la rappresentanza del Governo e porta di fronte ad esso la responsabilità del loro buon adempimento».

Nobile, per semplificare, si associa alla proposta dell'onorevole Mortati, rinunziando alla propria.

Tosato approva l'emendamento Perassi, perché per le materie delegate v'è la direttiva data direttamente dal Governo; ed inoltre perché in esso non si parla specificatamente di responsabilità.

Lussu è contrario all'emendamento Mortati, perché ritiene che tale norma non debba trovar posto nella Costituzione, dal momento che è stato ammesso il principio che, se la Deputazione Regionale non adempie alle sue funzioni rispettando le leggi, il Governo può intervenire.

Il Presidente Terracini mette ai voti la formulazione proposta dall'onorevole Mortati.

(Con 13 voti favorevoli e 13 contrari, non è approvata).

Mette ai voti la formulazione suggerita dall'onorevole Perassi.

(È approvata).

Vanoni, circa la proposta aggiuntiva dell'onorevole Zuccarini

(«In tal caso partecipa con voto consultivo al Consiglio dei Ministri»),

dichiara di esservi contrario, essendosi già escluso l'intervento del Presidente della Deputazione al Consiglio dei Ministri. Qui si tratta soltanto di una formula di decentramento di attività amministrativa per compiti per i quali altrimenti lo Stato dovrebbe creare un'organizzazione periferica.

Il Presidente Terracini pone ai voti la proposta aggiuntiva dell'onorevole Zuccarini.

(Non è approvata).

Pone infine ai voti una proposta aggiuntiva dell'onorevole Mortati che però dovrebbe trovar posto all'inizio del comma e che suona così:

«La Regione esercita con la propria organizzazione le funzioni di competenza dello Stato ad essa affidate, ai sensi del precedente articolo 6».

(Non è approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti