[Il 20 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul coordinamento degli articoli sul potere legislativo.]

Il Presidente Terracini. [...] Pone in discussione l'articolo 25:

«L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, alle Regioni, al Popolo.

L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un progetto redatto in articoli da parte di almeno 100.000 elettori o 100.000 abitanti».

Mortati, Relatore, circa il primo comma dell'articolo 25, fa riserva di aggiungere eventualmente un altro inciso alle ultime parole «al popolo», se la Sottocommissione verrą nella determinazione di ammettere i Consigli consultivi, ai quali si potrebbe attribuire, in certi casi, un potere di iniziativa.

Il Presidente Terracini con tale riserva pone ai voti il primo comma dell'articolo 25.

(Č approvato).

Bozzi fa presente che le ultime parole del secondo comma «o 100 mila abitanti» sono state evidentemente stampate per errore.

Il Presidente Terracini dichiara che le parole «o 100.000 abitanti» devono intendersi soppresse. Pone ai voti il secondo comma dell'articolo 25, con la correzione dell'errore rilevato dall'onorevole Bozzi.

(Č approvato).

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti