[Il 29 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 121 per il testo completo della discussione.]

Il Presidente Terracini. [...] Apre la discussione sull'articolo 9 del progetto:

«Sono organi della Regione:

1°) l'Assemblea regionale eletta a suffragio universale, uguale, diretto e segreto;

2°) la Deputazione e il Presidente regionale eletti dall'Assemblea.

Il numero dei membri dell'Assemblea, della Deputazione sarà stabilito da una legge dello Stato».

Fuschini, a parte il fatto che al n. 2 riterrebbe sufficiente la sola citazione della Deputazione regionale, senza nominare il Presidente, il quale, tra l'altro, avendo la rappresentanza della Regione dovrebbe — se mai — essere anteposto alla Deputazione regionale, rileva che nell'articolo in esame non è alcun accenno al sistema elettorale da adottarsi per la nomina dei membri dell'Assemblea regionale; accenno che ritiene indispensabile al fine di evitare il pericolo che nelle varie Regioni si possano adottare sistemi diversi di elezione. Prospetta quindi l'opportunità che in questa sede venga stabilito che, non solo il numero dei membri dell'Assemblea, ma anche il sistema di elezione di essi sarà determinato da una legge dello Stato; mentre è favorevole al rinvio allo Statuto di ogni singola Regione della norma concernente il sistema di nomina della Deputazione, la quale, a differenza dell'Assemblea che ne costituisce l'organo principale, è un organo interno della Regione.

Perassi desidererebbe che si chiarisse qual è la funzione della legge dello Stato, di cui parla l'ultimo comma dell'articolo in esame; quale la funzione dello Statuto, di cui parla l'articolo 21; quali infine le materie attinenti all'ordinamento costituzionale delle singole Regioni che siano da regolarsi dalla Costituzione.

Si domanda poi se sia proprio necessario stabilire un criterio uniforme per la legge elettorale di tutte le Regioni.

[...]

Mortati, riferendosi all'osservazione fatta dall'onorevole Fuschini, ritiene che si debbano in questa sede fissare i criteri direttivi della legge elettorale; salvo poi a consentire ad ogni Regione l'adozione dei particolari del sistema adottato.

[...]

Vanoni si dichiara favorevole al concetto di enunciare il sistema elettorale da adottarsi per la nomina dei membri dell'Assemblea regionale.

[...]

Il Presidente Terracini. [...] Concorda poi con l'onorevole Fuschini sull'opportunità di stabilire in questa sede il sistema elettorale, fissando i criteri fondamentali a cui le Regioni dovranno attenersi.

Fuschini, alle considerazioni già fatte, aggiunge che non ha ritenuto opportuno fare la proposta di indicare in questa sede il sistema della rappresentanza proporzionale, perché tale indicazione non si era creduto di fissare quando si parlò dell'elezione della prima Camera.

Zuccarini ricorda che allora si sostenne dalla maggioranza della Sottocommissione — mentre egli era di parere assolutamente opposto — essere la proporzionale un sistema di elezione e non già un principio costituzionale; e quindi la Sottocommissione — approvando l'ordine del giorno Cappi — ritenne che le Assemblee create dalla nuova Costituzione dovessero essere elette col sistema proporzionale, e che tale sistema dovesse essere — anziché nella Costituzione — affermato nella legge elettorale.

Si domanda se non sia il caso di ritornare su tale principio, ora che si tratta di istituire un organo che concorrerà alla elezione della seconda Camera.

Fuschini, pur essendo un convinto proporzionalista, fa presente che potrebbe in futuro determinarsi una situazione diversa, la quale esigesse un sistema elettorale diverso da quello proporzionale; e quindi ritiene inopportuno precisare nella Costituzione quale sia il sistema da seguire nelle elezioni. Ritiene che si potrebbe stabilire in questa sede che l'Assemblea regionale viene nominata con il medesimo sistema elettorale col quale si elegge la Camera dei Deputati.

Cappi pensa che del parere della maggioranza della Sottocommissione — favorevole al sistema proporzionale — non si possa non tener conto ora che si tratta di fissare i criteri per l'elezione dell'Assemblea regionale.

Ambrosini, Relatore. [...] Riguardo al sistema di elezione dell'Assemblea, fa presente che nel suo progetto originario aveva proposto un sistema elettorale misto, basato sulla rappresentanza territoriale e sulla rappresentanza delle categorie della produzione e delle attività lavorative in genere. E ciò, perché riteneva e ritiene che nell'Assemblea regionale, più ancora che nella seconda Camera del Parlamento Nazionale, occorra la presenza di tecnici che siano l'espressione diretta delle categorie interessate e che possano farne sentire la voce nell'Assemblea con diretta e piena conoscenza dei problemi ed assumendone così una più precisa responsabilità. Il Comitato, però, non adottò la sua proposta e si pronunziò a maggioranza per il sistema del suffragio, sulla sola base territoriale dei collegi composti dai cittadini indifferenziati. Relativamente al concreto sistema elettorale, ritiene che non si debba ora scendere a precisazioni, e che ci si possa limitare ad affermare il principio generale che il sistema elettorale sarà quello stabilito per l'elezione della Camera dei Deputati.

Fabbri propone un emendamento all'ultimo comma dell'articolo 9, così formulato:

«Il numero dei membri dell'Assemblea e della Deputazione sarà stabilito da una legge costituzionale dello Stato, che determinerà in modo uniforme il sistema elettorale e lo Statuto delle Regioni».

Mannironi dichiara di essere contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Fabbri, il quale, a suo avviso, costituisce un regresso rispetto alle norme contenute negli articoli 3, 4, 4-bis, 4-ter — nei quali sono state riconosciute alla Regione sfere di competenza legislativa (esclusiva, concorrente, di integrazione) su determinate materie — perché nega alla Regione qualsiasi potere di intervento in materia elettorale. Pur riconoscendo l'opportunità che la legge elettorale sia in armonia con i principî generali fissati da una legge dello Stato, è d'avviso che anche in questo campo la Regione debba avere un minimo di autonomia. Propone quindi che al n. 1 dell'articolo in esame si dica che l'Assemblea regionale è eletta a suffragio universale, eguale, diretto e segreto, secondo una legge che sarà votata dall'Assemblea regionale.

Grieco, come ha già sostenuto in seno al Comitato, prospetta l'opportunità che la rappresentanza della Regione sia conferita al Presidente dell'Assemblea e non già al Presidente della Deputazione.

Concorda con l'onorevole Fuschini sulla necessità di dire in questa sede qualche cosa circa il sistema elettorale, ed a questo proposito dichiara di essere favorevole alla prima parte dell'ordine del giorno Fabbri, perché ritiene che il sistema elettorale debba essere uniforme in tutte le Regioni.

Cappi ritiene eccessivo lasciare alla Regione la potestà di scelta del sistema elettorale della propria Assemblea, anche in considerazione del fatto che è necessario dare alle Assemblee di tutte le Regioni un carattere di omogeneità ed uniformità, perché esse costituiscono il corpo elettorale della seconda Camera.

Fabbri osserva che, nel suo emendamento, l'aggettivo «costituzionale» non avrebbe più ragione di essere.

Il Presidente Terracini avverte che l'emendamento Fabbri si può ridurre alla seguente formulazione: «... sarà stabilito da una legge dello Stato che determinerà in maniera uniforme il sistema elettorale».

Nobile è contrario alla proposta Mannironi, la quale non farebbe altro che aumentare il disordine del regime regionale.

[...]

Tosato propone, in sostituzione dell'articolo 9, i seguenti tre articoli, la cui formulazione non tocca la questione dei poteri del Presidente della Deputazione regionale, la quale, a suo avviso, va collegata con il testo dell'articolo 11:

Art. 9. — «Sono organi della Regione:

a) l'Assemblea regionale;

b) il Presidente della Deputazione regionale;

c) la Deputazione regionale».

Art. 9-bis. — «Il numero dei membri dell'Assemblea regionale e il criterio elettorale regionale, sono stabiliti con legge dello Stato. Il sistema elettorale regionale sarà conforme a quello per la formazione della Camera dei Deputati».

Art. 9-ter. — «L'Assemblea regionale elegge il suo Presidente e l'Ufficio di Presidenza».

Il Presidente Terracini, riassumendo i vari punti di vista, rileva che la proposta dell'onorevole Fuschini, di precisare in questa sede che la legge dello Stato deve stabilire anche il sistema di elezione dell'Assemblea, è compresa nell'emendamento dell'onorevole Tosato.

Quanto all'opportunità di indicare quale sistema elettorale si debba adottare, la proposta dell'onorevole Tosato precisa che tale sistema sarà conforme a quello adottato per la formazione della Camera dei Deputati.

[...]

Il Presidente Terracini fa presente all'onorevole Fabbri che il concetto contenuto nel suo emendamento viene ripreso nell'articolo 9-bis proposto dall'onorevole Tosato.

Fabbri dichiara di non insistere nel suo emendamento.

[...]

Il Presidente Terracini. [...] Pone in votazione successivamente gli articoli 9, 9-bis, 9-ter, nel testo proposto dall'onorevole Tosato.

(Sono approvati).

Perassi fa rilevare che, non essendo compreso nel testo ora approvato il concetto contenuto nell'ultimo comma dell'articolo del progetto del Comitato, deve ritenersi che il numero dei membri dell'Assemblea e della Deputazione non sarà stabilito da una legge dello Stato.

Il Presidente Terracini risponde che di ciò si potrà parlare in sede di articolo 11.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti