[Il 30 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 121 per il testo completo della discussione.]

Tosato nota che in seguito all'approvazione del suo emendamento, l'articolo 9 si limita a dire che sono organi della Regione l'Assemblea regionale, il Presidente della Deputazione regionale e la Deputazione regionale; occorrerà, quindi, nell'articolo in esame, riprendere il concetto espresso nell'originario articolo 9, nel senso di precisare che il Presidente ed i membri della Deputazione sono eletti dall'Assemblea regionale, che il Presidente è il capo della Regione, la rappresenta e presiede la Deputazione regionale e che quest'ultima è l'organo esecutivo della Regione.

[...]

Ambrosini, Relatore, non crede necessaria la precisazione proposta dall'onorevole Tosato al primo comma. Se mai, andrebbe riprodotta nell'articolo 9 l'indicazione che il Presidente ed i membri della Deputazione sono eletti dall'Assemblea.

[...]

Mortati fa presente l'opportunità di prendere in considerazione eventuali limiti all'autonomia regionale in questa materia. Ricorda che la legge comunale e provinciale stabilisce che il sindaco può essere revocato con deliberazione motivata e potrebbe apparire rilevante riprodurre una norma del genere, o stabilire date maggioranze, ecc. La perplessità può sorgere sull'opportunità di disciplinare la materia in questa sede, ovvero rinviarne la disciplina agli Statuti regionali.

Il Presidente Terracini è dell'avviso che, una volta affermata la responsabilità del Presidente, divenga superfluo prevedere l'ipotesi della revoca, in quanto il suo operato viene così sottoposto a sindacato ed a voto di fiducia. Preferirebbe pertanto che ci si limitasse, nell'articolo in esame, a stabilire il principio elettivo.

Fabbri suggerisce di usare nell'articolo 9 l'espressione «eleggibile e revocabile dall'Assemblea», ovvero: «il mandato è revocabile».

Il Presidente Terracini nota che, in sostanza, la Sottocommissione è d'accordo sul concetto. Si tratterà d'inserire nell'articolo 9, nel punto più indicato, l'espressione: «Il Presidente ed i membri della Deputazione sono eletti dall'Assemblea».

Propone che a questo si provveda in sede di coordinamento.

(Così rimane stabilito).

[...]

Perassi propone di aggiungere un articolo 10-bis così formulato:

«I membri dell'Assemblea regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni».

Crede che la sua proposta non abbia bisogno di illustrazioni. A parte l'opportunità evidente della norma, una disposizione dello stesso tenore è stata già inserita nello Statuto siciliano, e non sarebbe giustificato un trattamento diverso ai membri delle altre Assemblee regionali.

Nobile sostiene che, qualora quest'immunità venisse concessa ai Deputati regionali, non vi sarebbe motivo per non estenderla anche ai consiglieri comunali.

Il Presidente Terracini è personalmente contrario alla proposta. Osserva che le immunità, che vengono garantite costituzionalmente ai membri delle Assemblee legislative nazionali, hanno una loro giustificazione nel carattere squisitamente politico di quegli organi legislativi, mentre le Assemblee regionali, secondo la configurazione che hanno avuta nel progetto, sono investite di una funzione legislativa, ma non per questo assumono un carattere politico. Difatti, nessuna delle materie affidate alla loro competenza ha un tipico aspetto politico, ed offre un terreno sul quale potrebbero aversi manifestazioni di tal genere da consigliare di coprire di immunità i Deputati. Concedere l'immunità in parola alle Assemblee regionali equivarrebbe a politicizzarle, ponendole così sullo stesso piano di quella nazionale.

Perassi avverte che la disposizione non avrà occasione di essere applicata nell'esercizio della funzione legislativa, bensì nell'esercizio della funzione di controllo. Se un Deputato regionale, in una interpellanza, vuole esporre dei fatti relativi alla amministrazione in carica, deve essere libero di manifestare il proprio pensiero e coperto di immunità. Tale garanzia non va tanto concessa nell'interesse del singolo, quanto allo scopo del buon funzionamento all'organo collegiale. Non è che si miri a parificare i membri dell'Assemblea regionale ai Deputati al Parlamento; ma solo a dare ai primi la sicurezza di non essere, ad esempio, sottoposti a procedimento disciplinare, se impiegati pubblici, quando, pronunziando un discorso, rivolgano delle accuse ad un membro dalla Deputazione regionale, o ad un qualsiasi funzionario regionale. Sotto questo aspetto crede che la disposizione sia indispensabile.

Zuccarini aggiunge che anche nei riguardi del Parlamento la immunità in parola non è stata concessa in quanto si riconosca agli uomini politici una posizione di privilegio nei confronti degli altri, ma unicamente allo scopo di garantire il libero esercizio delle funzioni di cui sono investiti. Lo stesso motivo vale anche per le Assemblee regionali e per i Consigli comunali. Ricorda che la questione ha costituito, a suo tempo, uno dei temi più dibattuti in seno all'Associazione per le autonomie comunali.

Grieco si dichiara favorevole alla proposta Perassi.

Lami Starnuti concorda, in quanto ravvisa nella disposizione una garanzia di libertà per la discussione nelle Assemblee regionali. Non può infatti asserirsi che le discussioni in tale sede abbiano un carattere esclusivamente amministrativo, perché la politica spesso affiora in ogni discussione.

Ambrosini, Relatore, aderisce alla proposta Perassi, che trova rispondente allo spirito di tutto il progetto.

Il Presidente Terracini pone ai voti l'articolo 10-bis proposto dall'onorevole Perassi:

«I membri dell'Assemblea regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni».

Bozzi dichiara di votare in favore, nella considerazione che, anche nel caso di riduzione dei poteri normativi della Regione, la norma avrebbe una sua funzione.

Mortati, anche a nome del suo gruppo, dichiara di votare favorevolmente.

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti