[Il 27 giugno 1947 l'Assemblea Costituente inizia l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 114 per il testo completo della discussione.]

Bovetti. [...] Ritengo — è una idea mia personalissima, ma avvalorata dai voti e dai desideri di unioni di amministrazioni provinciali — che l'Assemblea regionale non debba portare in sé la vivezza delle discussioni politiche, ma debba fermarsi soprattutto su problemi economici ed amministrativi. Ritengo che l'Assemblea regionale non debba essere un Parlamento politico, che possa portare in sé i pregi ed i difetti del Parlamento centrale, ma debba essere composto da persone competenti, collaudate dall'esperienza nella vita provinciale, le quali possano portare non la passione politica, ma l'esperienza nei problemi che più assillano la vita della Regione, della Provincia e del Comune.

Per questo il voto di numerose Amministrazioni provinciali è che la futura Assemblea regionale debba essere eletta in secondo grado, con elezione in primo grado dei Consigli comunali, ed in secondo grado di una Assemblea ristretta, promanazione del voto e della designazione dei Consigli provinciali, delle Camere del lavoro, delle Camere di commercio e dell'agricoltura, di tutti gli organismi, cioè, amministrativi ed economici della Regione.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti