[Il 16 luglio 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».]

Presidente Terracini. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 113.

Passiamo quindi all'articolo 114, che, nel progetto, era del seguente tenore:

«Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Deputazione regionale ed il suo Presidente.

«Una legge della Repubblica stabilisce il numero dei membri del Consiglio ed il sistema elettorale, che deve essere conforme a quello per la formazione della Camera dei deputati.

«Il Presidente ed i membri della Deputazione regionale sono eletti dal Consiglio regionale, che elegge pure nel suo seno un Presidente ed un Ufficio di Presidenza per i propri lavori.

«I membri del Consiglio regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni».

Il Comitato di coordinamento ha ora presentato un nuovo testo che servirà di base per la discussione. Il nuovo testo è così formulato:

«Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo Presidente.

«Il numero ed il sistema di elezione dei consiglieri ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabiliti con leggi dello Stato.

«Nessuno può essere contemporaneamente membro di un Consiglio regionale e di una delle Camere del Parlamento o di altro Consiglio regionale.

«I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

«Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente ed un Ufficio di Presidenza, per i propri lavori.

«Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti».

All'articolo 114 sono stati presentati vari emendamenti.

Vi è anzitutto quello proposto dall'onorevole Perassi, così formulato:

«Sostituirlo col seguente:

«Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo Presidente.

«Il numero ed il sistema di elezione dei membri del Consiglio ed i casi di ineleggibilità ed incompatibilità con l'ufficio di consigliere regionale sono stabiliti con legge dello Stato.

«Nessuno può essere contemporaneamente membro di un Consiglio regionale e di una delle Camere del Parlamento nazionale o di un altro Consiglio regionale.

«Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente ed un Ufficio di presidenza.

«Le deliberazioni del Consiglio non sono valide, se non è presente la maggioranza dei suoi membri e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

«Il Consiglio adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi membri.

«I membri del Consiglio regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

«Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale».

L'onorevole Perassi ha facoltà di svolgerlo.

Perassi. L'emendamento sostitutivo che avevo presentato è stato già esaminato dal Comitato di coordinamento e, a seguito di questo esame, il Comitato ha presentato il testo che è stato distribuito. Le modificazioni da me proposte, rispetto al testo primitivo, risultano dalla lettura e non sono molto rilevanti.

Alcune sono modificazioni di pura forma o di terminologia. Così, in luogo di «Deputazione», ho proposto «Giunta».

Questa sostituzione di parola è stata suggerita da due considerazioni:

1°) Si era usata la denominazione di Deputazione, quando il progetto prevedeva la soppressione della Provincia come ente. Una volta deciso il mantenimento della Provincia, il cui organo esecutivo si chiama Deputazione, è opportuno evitare che la denominazione sia usata per i due enti;

2°) La denominazione «Giunta» è già in applicazione per quanto concerne la Sicilia e la Val d'Aosta. Sarebbe un po' strano che un organo avente medesime funzioni si chiami ad Aosta «Giunta» e a Torino «Deputazione».

Per queste considerazioni, avevo proposto questa modificazione. Il Comitato di coordinamento l'ha accolta.

Un'altra modificazione riguarda la soppressione di una disposizione che era inserita nel testo primitivo, nel quale si diceva che, per l'elezione dei membri del Consiglio regionale, dovrà obbligatoriamente seguirsi la legge elettorale della Camera dei deputati. Ora, anche da diversi altri colleghi, è stato fatto presente che non si vede la necessità di stabilire nella Costituzione questa correlazione obbligatoria fra le leggi elettorali dei due organi.

Ciò che basta dire è che il sistema di elezione dei Consiglieri sarà regolato dalla legge dello Stato come crederà. Il Comitato di coordinamento ha pure accolto questo punto di vista nel nuovo testo da esso presentato. Esso ha anche aderito ad inserire nell'articolo la disposizione, con la quale si prevede che la legge dello Stato regolerà anche i casi di ineleggibilità e di incompatibilità. In particolare è parso opportuno stabilire direttamente nella Costituzione un caso di incompatibilità, e cioè che nessuno può essere contemporaneamente membro di un Consiglio regionale e di una delle Camere del Parlamento o di altro Consiglio regionale.

Per quanto mi concerne, io avevo proposto questo emendamento, che è stato accolto dal Comitato, partendo dall'idea che conviene evitare questo cumulo di cariche e che vi sia una certa divisione di lavoro. È bene, cioè, che coloro che sono eletti a far parte di Consigli regionali si occupino di questa funzione e non siano distratti da altre cariche. In particolare, il cumulo della carica di consigliere regionale con quella di membro di una delle Camere del Parlamento sarebbe dannoso per la Regione e per lo Stato.

Le modificazioni, alle quali ho finora accennato, sono quelle formulate nel mio emendamento, che sono state accolte dal Comitato di coordinamento nel nuovo testo da esso presentato.

Nel mio emendamento vi erano altri due commi, i quali stabilivano alcune disposizioni fondamentali circa il funzionamento del Consiglio regionale. Uno diceva:

«Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non presentate a maggioranza dei suoi membri, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale».

Il secondo comma diceva:

«Il Consiglio adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei suoi membri».

Questi due commi ripetono testualmente le disposizioni corrispondenti che figurano nell'articolo 61 per quanto concerne le Camere. Mi pare opportuno che questi principî fondamentali, relativi al modo di funzionare dei Consigli regionali, siano inseriti nella Costituzione.

Comunque, su questo punto io attendo che il Presidente della Commissione esponga le ragioni per le quali il Comitato ha ritenuto opportuno di non inserirli nel testo che ha presentato. Mi riservo, pertanto, di esporre il mio punto di vista definitivo circa questa parte del mio emendamento.

Presidente Terracini. Segue l'emendamento a firma dell'onorevole Preti, così formulato:

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«La legge dello Stato disciplina l'elezione e la composizione del Consiglio regionale».

Non essendo presente l'onorevole Preti, si intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'emendamento a firma dell'onorevole Lami Starnuti così formulato:

«Al secondo comma, sopprimere le parole: che deve essere conforme a quello per la formazione della Camera dei deputati».

L'onorevole Lami Starnuti ha facoltà di svolgerlo.

Lami Starnuti. Il mio emendamento è già accolto dal nuovo testo presentato dal Comitato di coordinamento, e perciò ritengo superfluo svolgerlo.

Presidente Terracini. Segue l'emendamento a firma dell'onorevole Micheli, così formulato:

«Al secondo comma, dopo le parole: per la formazione della Camera dei deputati, aggiungere: adottandosi le circoscrizioni provinciali».

Non essendo presente l'onorevole Micheli, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'emendamento presentato dall'onorevole Preti, così formulato:

«Sostituire il terzo comma col seguente:

«Il Consiglio regionale elegge nel suo seno:

il proprio Presidente;

il Presidente e i membri della Deputazione regionale».

Non essendo presente l'onorevole Preti si intende che vi abbia rinunziato.

Segue l'emendamento dell'onorevole Mattarella, così formulato:

«Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«L'appartenenza al Consiglio regionale è incompatibile con l'appartenenza ad altro Consiglio regionale o ad una delle Assemblee legislative nazionali».

L'onorevole Mattarella ha facoltà di svolgerlo.

Mattarella. Rinuncio a svolgerlo, perché il mio emendamento fa parte integrante del nuovo testo del Comitato di coordinamento.

Presidente Terracini. Segue l'emendamento dell'onorevole Bruni, così formulato:

«Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Sono incompatibili le funzioni di deputato al Parlamento e di consigliere regionale! Un consigliere regionale eletto senatore non decade dalla carica».

Non essendo presente l'onorevole Bruni, si intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'emendamento dell'onorevole Codignola, così formulato:

«Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«I membri di un Consiglio regionale non possono far parte del Parlamento nazionale».

Codignola. Anche il mio emendamento è accolto nel nuovo testo del Comitato di redazione.

Presidente Terracini. L'onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Mi sembra che tutti gli emendamenti siano caduti.

Io non devo fare altro che invitare l'Assemblea a votare il testo nella dizione ultima che è stata presentata dal Comitato e che, in sostanza, rispecchia le proposte che sono state fatte dal collega Perassi, tranne due punti.

Il collega Perassi aveva proposto alcune norme sul funzionamento del Consiglio — quorum di maggioranza, modi di approvazione del regolamento del Consiglio — norme che evidentemente hanno un valore. Ma il Comitato ha ritenuto che non conviene stabilire soltanto alcune norme, che riguardano il funzionamento dei Consigli; le altre, non inserite, poteva sembrare fossero escluse. Ad ogni modo — ed in questo spero che il collega Perassi aderisca — ha dichiarato che queste norme debbano far parte degli statuti regionali, dove saranno accolti principî, che già vigono pel Parlamento nazionale, e sono di evidente giustizia.

Non debbo far altro che pregare l'Assemblea di votare il testo, così come è stato proposto dal Comitato.

Presidente Terracini. Ha chiesto di parlare l'onorevole Perassi. Ne ha facoltà.

Perassi. Prendo atto della dichiarazione del Presidente del Comitato, nel senso che la determinazione dei principî relativi al funzionamento del Consiglio regionale sarà di competenza dello statuto regionale previsto nell'articolo 124. Secondo il mio avviso, sarebbe stato forse opportuno farne cenno nella Costituzione. Comunque, di fronte alla dichiarazione dell'onorevole Ruini, non insisto nei due commi dell'emendamento che avevo proposto.

Presidente Terracini. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 114:

«Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo Presidente».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma:

«Il numero ed il sistema di elezione dei consiglieri ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabiliti con leggi dello Stato».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma:

«Nessuno può essere contemporaneamente membro di un Consiglio regionale e di una delle Camere del Parlamento o di altro Consiglio regionale».

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma:

«I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni».

(È approvato).

Pongo in votazione il quinto comma:

«Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente ed un Ufficio di Presidenza, per i propri lavori».

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 114:

«Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti».

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 114 nel suo complesso, secondo il nuovo testo proposto dalla Commissione, testé approvato nei singoli commi.

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti