[Il 30 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.]

Mortati domanda al Relatore perché, tra gli organi regionali, non si sia incluso anche il popolo come organo attivo per la formazione legislativa, attraverso il referendum; se, cioè, si sia voluto disconoscere questo diritto di intervento del popolo ovvero non se ne sia parlato per altre ragioni.

Ambrosini, Relatore, chiarisce che il Comitato, conscio dell'attuale tendenza politica, era favorevolissimo all'istituto del referendum, ma non ha creduto di trattarne in questa sede, nella convinzione che dovesse formare oggetto di una norma generale della Costituzione, la quale trovasse poi la sua attuazione nei singoli Statuti regionali.

Ha ritenuto necessario farne espressa menzione nel progetto solo relativamente al controllo di merito sulle spese degli enti locali, per il caso che la spesa deliberata impegni il bilancio dell'Ente per una somma superiore al decimo del bilancio annuale.

Mortati avverte che, se la Sottocommissione fosse dell'avviso di ammettere il referendum in sede di formazione legislativa, come modo di espressione della volontà della Regione, nell'articolo in esame bisognerebbe disciplinarne i casi e le modalità di esercizio, ovvero fare un rinvio alla legislazione statutaria. Infatti, anche se lo Stato non ritenesse di disciplinare per la propria attività l'esercizio del referendum, le Regioni potrebbero farlo per le materie di loro esclusiva competenza.

Fuschini conviene con l'onorevole Ambrosini, che l'argomento debba trovare la sua disciplina in una legge generale per tutti gli organi dello Stato, a cominciare dall'Assemblea nazionale, fino alle Assemblee regionali ed anche comunali.

Mortati esclude che vi sia un parallelismo necessario tra l'indirizzo della legislazione statale, in tema di referendum, e quello della legislazione regionale.

Perassi ricorda di aver già avuto occasione di pronunciarsi incidentalmente in merito all'argomento, in sede di discussione sullo Statuto regionale. A suo avviso, detto Statuto deve avere la funzione di integrare le norme costituzionali sull'ordinamento regionale, eventualmente con una certa libertà di regolamentazione. Fra le materie suscettibili di regolamento nello Statuto è appunto il referendum, nel senso di stabilire i casi e le modalità per sottoporvi alcune deliberazioni, sia legislative che amministrative, degli organi della Regione. Dissente quindi dal concetto dell'onorevole Fuschini, che convenga legare la regolamentazione del referendum nell'ambito regionale alla disciplina dell'istituto stesso nello Stato. Può darsi che nella legislazione statale il referendum non abbia alcuna o abbia scarsa applicazione, il che non esclude affatto che nel campo più ristretto delle Regioni e dei Comuni possa avere vasta applicazione.

Il Presidente Terracini pone ai voti la proposta di inserire nel progetto in esame un richiamo all'istituto del referendum, salvo a rinviarne l'esplicita disciplina agli Statuti regionali.

(È approvata).

Mortati propone la seguente formula:

«I casi e le modalità di impiego del referendum per la formazione della legge della Regione, saranno regolati dagli Statuti».

Fabbri suggerisce di sostituire alle parole «dagli Statuti» le altre «dallo Statuto regionale».

Tosato preferirebbe non limitare costituzionalmente la possibilità d'impiego del referendum al campo legislativo.

Lussu ritiene necessario far precedere la disposizione da un articolo che spieghi cos'è il referendum.

Fabbri chiarisce che l'accenno al referendum, nell'articolo in esame, presuppone che sia già previsto in via generale dalla Costituzione come strumento per l'affermazione della volontà popolare nel quadro degli istituti democratici della Repubblica.

Zuccarini è pienamente d'accordo con l'onorevole Mortati e fa presente che, secondo la sua tesi, il «popolo» andrebbe considerato all'articolo 9 quale organo deliberante, e come manifestazione di governo diretto.

Ambrosini, Relatore, nota che il popolo è già un organo sovrano, in quanto ha la funzione di eleggere l'Assemblea regionale. A suo avviso è consigliabile non allargare la dizione dell'articolo 9, ma limitarsi a trattare del referendum all'articolo 11.

Zuccarini preferirebbe includere il «popolo» nell'articolo 9, come organo nell'esercizio di una funzione deliberante.

Il Presidente Terracini crede che per il momento sia conveniente approvare il principio, salvo a trovare in sede di coordinamento una formulazione che metta in rilievo il particolare carattere, non esclusivamente funzionale, dell'istituto caldeggiato dall'onorevole Zuccarini.

Perassi è favorevole all'emendamento aggiuntivo Mortati, ma non aderisce al concetto che esso presupponga l'adozione del referendum nella Costituzione.

Ambrosini, Relatore, propone di sostituire all'espressione: «referendum per la formazione della legge della Regione» l'altra: «referendum popolare», per non limitarne l'applicazione al solo campo legislativo.

Laconi richiama l'attenzione sulla necessità di specificare che anche agli effetti del referendum valgono i limiti stabiliti per l'attività legislativa degli enti locali, ad evitare che una Regione indica un referendum su una materia che esorbiti dalla competenza regionale.

Ambrosini, Relatore, obietta che ciò è ovvio. Fa presente che gli Statuti dovranno essere sottoposti (art. 21) alla ratifica del Parlamento. Conseguentemente non è il caso di avere preoccupazioni simili a quelle prospettate.

Il Presidente Terracini pone ai voti l'aggiunta all'articolo 11 del seguente comma:

«I casi e le modalità di applicazione del referendum popolare saranno regolati dallo Statuto regionale».

Fabbri voterà favorevolmente, con la riserva che il referendum sia ammesso nel sistema legislativo nazionale come mezzo di esplicazione della sovranità popolare.

Fuschini si associa, esprimendo il suo dissenso dalla tesi dell'onorevole Perassi che il referendum possa esistere per la Regione, indipendentemente dal suo riconoscimento da parte della legislazione statale. A suo avviso, tutti gli istituti, nessuno escluso, possono trovare applicazione nella Regione solo in quanto già disciplinati nell'ambito nazionale.

Mannironi voterà in favore, condividendo l'opinione dell'onorevole Perassi che il referendum possa sopravvivere nella Regione, anche se non sia ammesso in sede nazionale.

Mortati concorda.

Grieco dichiara di astenersi dal voto, riservandosi — in quanto contrario al punto di vista dell'onorevole Perassi — di riprendere la parola sull'argomento, quando si discuterà dell'introduzione del referendum nella vita nazionale.

Tosato si associa.

Ambrosini, Relatore, voterà in favore, aderendo alla tesi dell'onorevole Perassi.

(È approvato).

[...]

Perassi presenta la proposta di aggiunta di un articolo art. 10-ter:

«L'Assemblea regionale adotta il proprio regolamento alla maggioranza assoluta dei suoi membri».

Il Presidente Terracini crede che questa disposizione troverebbe la sede più opportuna negli Statuti regionali.

Perassi non ha nulla in contrario a che la norma venga rinviata agli Statuti regionali.

(Così rimane stabilito).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti