[Il 9 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.]

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 125 per il testo completo della discussione.]

Il Presidente Terracini, prima di procedere alla votazione sulle proposte relative all'articolo 16, mette in discussione l'articolo 19.

«Sugli atti delle Regioni, dei Comuni e degli enti locali in genere sarà esercitato il controllo di legittimità.

«Si farà luogo al controllo di merito quando si tratti di deliberazioni che impegnino il bilancio dell'ente oltre i 5 anni in misura superiore al decimo delle entrate annuali ordinarie. Tale controllo non avrà luogo quando il corpo deliberante desideri sottoporre la deliberazione a referendum popolare.

«Il referendum dovrà essere indetto quando sia richiesto da un ventesimo degli elettori entro un mese dalla pubblicazione della deliberazione».

[...]

Vanoni propone di sospendere la discussione su questo articolo per dar modo di intervenire all'onorevole Bozzi, oggi assente, che ha una competenza specifica in materia.

Il Presidente Terracini, aderendo alla richiesta dell'onorevole Vanoni, sospende la discussione dell'articolo 19.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti