[Il 12 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.]

Il Presidente Terracini. [...] Apre ora la discussione sul terzo e quarto comma del progetto, concernenti il referendum popolare.

Lussu fa presente che il referendum non è un vero e proprio controllo di merito, ma una forma che molto gli si avvicina e che costituisce una ottima garanzia. Aggiunge che il fatto di non aver ammesso il controllo di merito non deve far sì che ora si escluda il referendum, per mezzo del quale è data agli interessati la possibilità di esprimere il loro pensiero.

Perassi osserva che il fatto che il referendum sia stato compreso nell'articolo 19 del progetto e sia stato quindi collocato insieme con la questione del controllo di merito, che la Sottocommissione non ha accolto, non deve far ritenere che anche di esso non si debba più parlare. Dichiara invece che la questione del referendum rimane impregiudicata e dovrà essere esaminata e risolta in sede appropriata.

Bozzi concorda con l'onorevole Perassi nel ritenere che il referendum non possa sostituire il controllo di merito e debba quindi essere considerato a parte.

Il Presidente Terracini crede che il fatto di comprendere il referendum nel medesimo articolo che concerne i controlli non possa affatto pregiudicare la questione. Del resto, pur riconoscendo che il referendum non è un controllo necessario, rileva che esso può essere considerato tale in talune circostanze, affinché l'atto raggiunga la sua piena validità (nel qual caso si può concepire il referendum come il momento della perfezione dell'atto, in quanto implica l'intervento di una volontà esterna). Fa inoltre presente che v'è un punto di contatto fra controllo e referendum nella procedura degli organi della Regione, nella quale è previsto l'intervento di qualche cosa che è al di fuori degli organi stessi, come la volontà dei cittadini o il controllo di legittimità. Non avrebbe quindi difficoltà a vedere disciplinato il referendum nell'articolo 19.

Perassi, premesso che il referendum si può concepire secondo l'esperienza svizzera, o come concorso necessario alla formazione di un atto o come concorso facoltativo (come nel caso in discussione), è del parere che in questa sede si possa approvare il principio del referendum, salvo a regolare negli Statuti regionali le materie per le quali debba farsi luogo ad esso, sia nella forma obbligatoria che in quella facoltativa.

Il Presidente Terracini concorda sull'opportunità che la Sottocommissione approvi il concetto informatore del referendum e suggerisce la seguente formulazione:

«Quando il Corpo deliberante lo decida o quando venga richiesto da un ventesimo degli elettori, le deliberazioni (e con questa parola intende riferirsi a decisioni già adottate e quindi si indica il referendum come atto a posteriori) devono essere sottoposte a referendum nei casi indicati dallo Statuto».

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti