[Il 17 gennaio 1947 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'organizzazione costituzionale dello Stato. È in discussione il tema del referendum su un progetto dell'onorevole Mortati.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 75 per il testo completo della discussione.]

Mortati, Relatore. [...] Per le Regioni è previsto il referendum non solo per la materia legislativa, ma anche per singoli provvedimenti di carattere propriamente amministrativo. Si è creduto opportuno indicare alcuni atti per i quali il referendum è obbligatorio (assunzione diretta dei pubblici servizi; contrazione di prestiti, non destinati alla conversione di debiti precedenti, superiori ad una cifra che sarà stabilita; erogazione di spese tali da impegnare il bilancio dell'ente per oltre cinque anni in misura superiore al decimo delle entrate annuali ordinarie).

[...]

Uberti. [...] Propone che nell'articolo 7 del progetto, dove si dice che gli Statuti regionali potranno disporre per la formazione delle leggi regionali l'uso del referendum, sia estesa la possibilità di impiegare il referendum anche ai Comuni per le deliberazioni comunali. Fa presente a tale proposito che la facoltà concessa al popolo di esprimere il suo pensiero su determinati problemi amministrativi è di importanza radicale, specialmente da che è stato abolito il controllo di merito, controllo che sarebbe fatto dalle popolazioni stesse attraverso il referendum, indetto dall'amministrazione o richiesto da un ventesimo degli abitanti.

Insiste ancora sull'opportunità di affermare nella maniera più ampia possibile il referendum comunale, stabilendo che quando una deliberazione dell'Amministrazione superi un limite determinato di spesa, si debba, in sostituzione del controllo di merito, ricorrere al referendum. Vorrebbe inoltre che l'impiego del referendum nei riguardi degli Statuti regionali, oltre che ai casi contemplati nell'ultima parte dell'articolo 7, fosse esteso ad altre questioni quali l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la contrazione di prestiti non destinati alla conversione di debiti precedenti, l'esecuzione di una grande opera pubblica, la costituzione di un consorzio comunale, ecc. Non escluderebbe inoltre il referendum per le leggi riguardanti i Comuni, perché in materia di finanza locale sarebbe utile ricorrere a questo istituto come forma di controllo diretto da parte della popolazione.

[...]

Perassi dichiara di concordare con l'onorevole Laconi circa l'opportunità di estendere il referendum ai Comuni. Nella Costituzione dovrebbe essere indicato che la legge che disciplinerà i Comuni stabilirà quali sono le deliberazioni che dovranno essere sottoposte al referendum, sia obbligatoriamente, sia su richiesta di un certo numero di elettori. Per le Regioni si dovrebbe indicare che la materia sarà disciplinata dallo Statuto regionale.

[...]

Cappi. [...] Per l'articolo 7 ritiene che basterebbe dire nella Costituzione che gli Statuti regionali disciplineranno l'istituto del referendum e per le Regioni e per gli altri enti minori.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti