[Il 6 giugno 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Roselli. [...] Quanto all'articolo 118, non mi sembra del tutto chiara l'organizzazione: si tratterebbe di trovare una formula più espressiva.

L'Assemblea regionale prepara le norme da consegnare al Governatore, il Governatore deve mettere il suo visto ed esprimere il parere, in modo che il Governatore o il Commissario sia egli stesso già investito di una sua responsabilità nel giudizio dell'atto governativo. I disegni di legge dovrebbero così passare al Governo, e questi li dovrebbe restituire con la convalida perché diventino esecutivi. C'è poi la possibilità d'impugnazione da parte del Governo davanti alla Corte costituzionale od all'Assemblea Nazionale.

Sono i casi di divergenza. Mi pare che questa organizzazione dovrebbe essere un po' chiarificata; e così pure la questione degli statuti regionali di cui parlano gli articoli 119 e 124, in quanto l'Assemblea Nazionale dovrebbe dare uno statuto che fosse d'indirizzo generale alla Regione, lasciando larghi limiti per comprendere le esigenze locali. Ma l'indirizzo occorre, e potrebbe essere dato da uno statuto modello.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti