[L'8 luglio 1947 l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 117 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. [...] Passiamo al terzo alinea del testo della Commissione: «Polizia locale urbana e rurale».

Vi è a questo proposito la seguente proposta dell'onorevole Mortati, abbastanza complessa:

«Fondere i capoversi secondo, terzo e quarto dell'articolo unificato risultante dagli articoli 109, 110 e 111 del progetto, l'articolo 119 e l'articolo 124, nel seguente articolo, che dovrebbe precedere, nella collocazione finale, l'articolo 109:

«Lo Statuto di ogni Regione è stabilito, in armonia con la Costituzione e le norme legislative della Repubblica, mediante legge deliberata dal Consiglio regionale alla presenza della maggioranza dei consiglieri e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

«Esso conterrà le norme per l'organizzazione interna della Regione, per la modificazione delle circoscrizioni provinciali e comunali, per l'ordinamento della polizia locale urbana e rurale, per l'esercizio dei diritti di iniziativa popolare e di referendum legislativo, per l'impiego del referendum su provvedimenti amministrativi, e per quanto altro occorra all'adempimento dei compiti affidati alla Regione».

Mortati. Chiedo di rinviare la discussione dell'emendamento.

(Così rimane stabilito).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti