[Il 15 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.]

Il Presidente Terracini apre la discussione sull'articolo 20:

«È istituita nella Regione una Corte di giustizia amministrativa le cui decisioni sono impugnabili dinnanzi al Consiglio di Stato.

«Potranno essere istituite Sezioni della Corte in sede diversa dai capoluogo della Regione».

Calamandrei ritiene prematuro l'esame di questo articolo. Osserva che presso la seconda Sezione della seconda Sottocommissione, che tratta del potere giudiziario, è in discussione tutto il problema della giustizia amministrativa, che non si sa ancora se sarà mantenuta a sé stante o se verrà considerata come un organo della giurisdizione unica; cioè se, in luogo delle attuali Giunte provinciali amministrative, si avrà presso la Regione un organo indipendente di giustizia amministrativa o se questi organi regionali saranno incardinati nell'ordinamento della giustizia ordinaria.

Fabbri rileva come sia possibile sostenere che la giustizia amministrativa emani dal potere esecutivo o dal potere giudiziario, e ritiene che il problema possa essere trattato qui, se non altro per affermare qualche principio che servirà di norma alla seconda Sezione. Afferma trattarsi di un problema di importanza fondamentale e ricorda le diverse opinioni espresse al riguardo sia dalla Cassazione che dalla Magistratura. Si rimette ad ogni modo al parere della Sottocommissione.

Tosato è d'accordo con l'onorevole Calamandrei, perché la questione della giustizia amministrativa, più che riguardare l'organizzazione della Regione, riguarda l'ordinamento del potere giudiziario. Per il nesso che esiste fra giustizia amministrativa e potere giudiziario, non ritiene che si possa trattare questo argomento in sede di organizzazione della Regione: ed osserva che le Giunte provinciali amministrative, come sono oggi costituite, non offrono alcuna garanzia. È favorevole al rinvio dell'articolo 20 all'esame della seconda Sezione.

Mortati vorrebbe che fosse chiarito se queste nuove Corti di giustizia amministrativa sarebbero organi regionali od organi statali: personalmente propende per questa seconda ipotesi.

Ambrosini, Relatore, osserva che la giustizia amministrativa dovrebbe essere di competenza dello Stato. Ricorda i lavori del Comitato di redazione sulla questione, l'accordo raggiunto sulla creazione di una Corte di giustizia amministrativa e le divergenze sorte circa le modalità di attuazione. Personalmente ritiene che questa Corte debba essere costituita in prevalenza da tecnici e da magistrati ed integrata da elementi elettivi. Non si oppone a che la questione sia rinviata alla seconda Sezione, con l'intesa però che la giustizia amministrativa debba essere di competenza di un organo che ha sede nella Regione.

Uberti è del parere che la questione possa essere rimessa alla seconda Sezione, salvo poi a ritornare all'esame della seconda Sottocommissione. Circa la composizione di questa Corte di giustizia amministrativa, ricorda come in seno al Comitato si sia manifestata, tra le altre opinioni, quella che tale Corte fosse costituita in parte da elementi elettivi ed in parte da tecnici e da funzionari. Il Comitato si è orientato verso una rappresentanza elettiva, ma egli ha l'impressione che la seconda Sezione voglia adottare il criterio di una Corte di giustizia costituita da magistrati. Ad ogni modo, ritiene necessario sostituire un altro organo alle soppresse Giunte provinciali amministrative, per non lasciare una lacuna nell'organizzazione regionale.

Perassi non trova difficoltà a che si rinvii il problema alla seconda Sezione, in quanto esso si riconnette al problema più generale dell'amministrazione della giustizia. Crede però che quello della giustizia amministrativa debba essere esaminato sotto l'aspetto dell'ordinamento regionale e cita l'esempio dell'ordinamento della Val d'Aosta, in cui si è creata una Giunta giurisdizionale amministrativa costituita con criteri che contemperano le diverse esigenze, poiché è composta da magistrati, da tecnici e da elementi designati dal Consiglio della Valle.

Bozzi non si oppone al rinvio del problema all'esame della seconda Sezione. Ricorda che l'onorevole Calamandrei ha presentato un progetto che riguarda anche gli organi della giustizia amministrativa centrale: la soluzione che a tale riguardo si adotterà riverbererà le sue conseguenze anche sul piano della giustizia amministrativa locale. Si dovrà tenere specialmente conto dei ricorsi che saranno ammessi contro le decisioni dell'organo regionale, per dare a questo una particolare struttura.

Calamandrei, affinché il lavoro della seconda Sezione sia fruttuoso, crede che la Sottocommissione potrebbe ora delibare la questione ed esprimere un suo parere circa la composizione di questi organi regionali di giustizia amministrativa e dare anche una indicazione di orientamento sulle due soluzioni che ha già prospettato e che la seconda Sezione dovrà discutere.

Di Giovanni ricorda quanto è previsto nello Statuto della Regione siciliana a proposito di questo problema, che ritiene connesso con quello del potere giudiziario.

Mannironi non è d'accordo con l'onorevole Calamandrei che si possa fin d'ora utilmente esaminare l'argomento: sarà meglio decidere prima se la Giustizia amministrativa dovrà sopravvivere autonomamente. È d'opinione di rinviare la discussione sull'articolo 20 a dopo che la seconda Sezione si sarà pronunciata nella questione.

Il Presidente Terracini, riassumendo la discussione, fa presenti le due proposte che sono state fatte circa il rinvio della questione di cui all'articolo 20 all'esame della seconda Sezione, con o senza una delibazione della Sottocommissione. Pone in votazione la proposta di rimettere la questione all'esame della seconda Sezione, senza alcuna preventiva delibazione.

(È approvata).

Dichiara che la discussione sull'articolo 20 è rinviata a dopo che la seconda Sezione avrà fatto conoscere alla Sottocommissione le sue decisioni al riguardo; con l'intesa che nelle sue conclusioni la seconda Sezione terrà conto del lavoro compiuto dal Comitato di redazione in ordine a questo argomento.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti