[Il 20 dicembre 1946, nella seduta antimeridiana, la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.

È in discussione l'abolizione delle giurisdizioni speciali (articolo 102) il mantenimento di alcune di esse (articolo 103) e le disposizioni transitorie che si debbono attuare (disposizione transitoria VI). Per il resoconto completo della discussione si rimanda a tali articoli.]

Calamandrei, Relatore, fa osservare che, mentre la disposizione dell'articolo 7[i] vale per tutte le centinaia di piccole giurisdizioni speciali esistenti, l'articolo 5[ii] riguarda solamente le più importanti, la cui conservazione o soppressione è questione di tale importanza politica da dover essere necessariamente affrontata nella Costituzione.

Uberti chiede se le Giunte provinciali amministrative conserveranno in futuro l'attuale denominazione.

Ambrosini ricorda che il Comitato di redazione dell'ordinamento regionale, dopo aver esaminato lungamente il problema, decise a maggioranza che nella Regione dovesse istituirsi una Corte di giustizia amministrativa con eventuali Sezioni. Quando la questione andò all'esame della seconda Sottocommissione, fu stabilito di conoscere, prima di decidere, la deliberazione della seconda Sezione. Quindi, ove fosse mantenuto il sistema della giustizia amministrativa come giurisdizione speciale, naturalmente alla Giunta provinciale amministrativa sarebbe opportuno sostituire la Corte di giustizia amministrativa.

Targetti nota che in tal caso si darebbe per risolta la questione della giustizia amministrativa della Regione.

Ambrosini risponde che quanto egli ha detto è subordinato all'approvazione del principio.

Bozzi fa presente che la Giunta provinciale amministrativa sarà l'organo di giustizia regionale, sul quale si dovrà decidere.


 

[i] L'articolo 7 (non ancora approvato) è così formulato: «Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procederà, con legge votata a maggioranza qualificata, alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti».

[ii] L'articolo 5 (non ancora approvato) è così formulato: «Nelle materie stabilite da apposite leggi il potere giudiziario è esercitato dalle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, dalla Giunta provinciale amministrativa, dalla Corte dei conti e dagli organi del Contenzioso tributario».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti