[Il 21 dicembre 1946, nella seduta antimeridiana, la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.]

Il Presidente Terracini avverte che l'onorevole Ambrosini ha chiesto di parlare sull'articolo 20 del progetto sulle autonomie locali.

Ambrosini, Relatore, informa che per quanto si riferisce all'articolo 20 del progetto sulle autonomie locali, in cui si prevede l'istituzione di una Corte di giustizia amministrativa, la seconda Sezione ha deciso che ogni deliberazione in materia sia rinviata all'inizio del nuovo anno. L'articolo anzidetto, pertanto, potrebbe essere tenuto in sospeso, perché il suo accoglimento dipende dall'adozione del principio di una giurisdizione speciale nel campo amministrativo.

In sede di seconda Sezione frattanto si è rilevato che la soppressione della Giunta provinciale amministrativa è in riferimento all'istituzione di una Corte di giustizia amministrativa.

Uberti fa presente che la seconda Sezione sta avviando i suoi lavori nel senso che debba essere rimessa ad una legge susseguente, da emanarsi entro un periodo di 5 anni, la definizione delle giurisdizioni speciali, tra cui sarebbe da comprendere quella relativa all'istituzione di una Corte di giustizia amministrativa. D'altra parte, poiché è stato approvato il principio che la Giunta provinciale amministrativa debba essere sostituita da un nuovo organo regionale, è necessario fare menzione della Corte anzidetta, perché altrimenti potrebbe sembrare che la Giunta provinciale amministrativa debba ancora sussistere. È del parere, quindi, che la Sottocommissione possa senz'altro approvare il testo dell'articolo 20, così come è stato formulato dal Comitato di redazione.

Ambrosini, Relatore, osserva che per le ragioni da lui addotte, si potrebbe senz'altro accogliere la proposta dell'onorevole Uberti.

Fabbri propone che, relativamente alla questione in esame, sia affermato il principio che l'ordinamento della giustizia amministrativa sia devoluto alla giurisdizione dello Stato, e ciò perché, secondo il criterio espresso dal Comitato di redazione, contro i provvedimenti dell'eventuale organo regionale di giustizia amministrativa si potrebbe ricorrere al Consiglio di Stato.

Cappi osserva che la seconda Sezione fu d'accordo nell'affermare il mantenimento e l'unità della giurisdizione amministrativa.

Fabbri fa presente che dovrebbe essere detto espressamente che la Corte di giustizia amministrativa è un organo di primo grado.

Ambrosini, Relatore, è d'accordo con l'onorevole Fabbri.

Mortati ritiene anche necessario che si parli di organi di giustizia amministrativa, in quanto appunto tali organi sono molteplici.

Tosato propone che, dopo aver fatto riferimento a quanto hanno proposto gli onorevoli Fabbri e Mortati, sia detto espressamente che l'ordinamento degli organi in questione sarà regolato dalla legge.

Il Presidente Terracini ritiene che, secondo le varie proposte testé fatte, la formulazione dell'articolo 20 potrebbe essere la seguente:

«Nella Regione sono costituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento che sarà stabilito dalla legge».

Mortati crede che sarebbe meglio parlare di «organi statali di primo grado», in quanto la giustizia non può avere che un ordinamento unitario nello Stato.

Tosato ritiene più opportuna la seguente formulazione:

«Nella Regione lo Stato istituisce organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento che sarà stabilito dalla legge».

Ambrosini, Relatore, preferisce la formula di cui il Presidente ha dato lettura. Fa presente, inoltre, che occorre prendere in esame anche il secondo comma dell'articolo 20, in cui è detto che potranno essere istituite sezioni in sede diversa dal Capoluogo della Regione.

Ravagnan avverte che dalla seconda Sezione non è stata approvata alcuna deliberazione in merito al quesito se debba essere mantenuta una giustizia amministrativa separata.

Ambrosini, Relatore, ricorda all'onorevole Ravagnan che la seconda Sezione ha approvato il principio secondo cui entro cinque anni il legislatore dovrà esaminare tutta la materia in discussione. Pertanto la giustizia amministrativa potrà rimanere separata per un periodo di cinque anni.

Ravagnan osserva in ogni modo che, stabilendo un primo grado di giustizia amministrativa, sorge il problema dell'organo competente in secondo grado e, quindi, quello se debba essere mantenuto il Consiglio di Stato.

Ambrosini, Relatore, fa rilevare che, con la dizione dell'articolo in esame, si lascia impregiudicata qualsiasi questione.

Il Presidente Terracini mette in votazione la seguente formulazione dell'articolo 20:

«Nella Regione sono costituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento che sarà stabilito dalla legge. Potranno essere stabilite sezioni in sede diversa dal capoluogo della Regione».

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti