Evoluzione dell'Articolo

Il 12 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«Sugli atti delle Regioni sarà esercitato il controllo di legittimità nei casi preveduti dalla legge».

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Il 21 dicembre 1946, nella seduta antimeridiana, la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Nella Regione sono costituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento che sarà stabilito dalla legge. Potranno essere stabilite sezioni in sede diversa dal capoluogo della Regione».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 122.

Sugli atti della Regione è esercitato il controllo di legittimità da un organo centrale composto in maggioranza di elementi elettivi secondo l'ordinamento stabilito dalle leggi della Repubblica.

Il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali è esercitato dalle Regioni per mezzo di organi in maggioranza elettivi nei modi e limiti stabiliti con leggi della Repubblica. Per le deliberazioni amministrative indicate dalla legge, l'autorità deliberante può essere invitata a riesaminare il merito della deliberazione.

Nella Regione sono costituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l'ordinamento da stabilire con legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

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Il 4 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali è esercitato in forma decentrata da un organo dello Stato per le Regioni e da un organo regionale per gli altri enti, con le forme e i limiti stabiliti per le leggi della Repubblica.

La legge potrà in determinati casi consentire un controllo di merito, al solo effetto di richiedere all'ente locale deliberante, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione.

Nella Regione sono costituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l'ordinamento da stabilire con legge della Repubblica Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 125.

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 125. (*)

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

 

[(*) Articolo modificato da successive leggi costituzionali.]

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A cura di Fabrizio Calzaretti