[Il 13 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Il Presidente Terracini invita l'onorevole Ambrosini, Presidente e relatore del Comitato di redazione per l'autonomia regionale, ad illustrare brevemente il progetto elaborato da detto Comitato.

Ambrosini, Relatore. [...] Dei rapporti fra Stato e Regione ha già detto parlando dell'articolo 12. Aggiunge che, oltre alla interferenza del potere centrale sull'attività legislativa della Regione, si è prevista anche l'interferenza dello stesso per quanto si attiene all'esistenza dell'Assemblea regionale, ammettendo con l'articolo 13 che il Presidente della Repubblica possa sciogliere l'Assemblea regionale ove questa assuma atteggiamenti contrari all'interesse nazionale, ed in caso di gravi e reiterate violazioni della legge. Affinché non si veda in ciò una limitazione dell'autonomia regionale, si sono introdotte delle cautele, nel senso che il decreto di scioglimento, del Presidente della Repubblica, deve essere motivato ed emesso su parere conforme del Consiglio di Stato in adunanza generale.

[...]

Con l'articolo 15 si attribuisce al Presidente della Repubblica la facoltà, non di rimuovere dalla carica il Presidente della Deputazione, ma di segnalare l'opportunità della sua sostituzione all'Assemblea regionale.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti