[Il 4 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.]
Il Presidente Terracini. [...] Dovendosi ora passare all'articolo 13, avverte che l'onorevole Mortati propone di abbinarne la discussione a quella dell'articolo 15.
(Così rimane stabilito).
Dà lettura di questi due articoli nel testo del Comitato.
Art. 13. — «Il Presidente della Repubblica potrà sciogliere l'Assemblea Regionale ove questa assuma atteggiamenti contrari all'interesse nazionale ed in caso di gravi e reiterate violazioni della legge.
«La dissoluzione deve essere disposta con suo decreto motivato, su parere conforme del Consiglio di Stato in adunanza generale.
«In tal caso nomina un Commissario il quale indirà le nuove elezioni entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di scioglimento dell'Assemblea».
Art. 15. — «Quando il Presidente della Deputazione regionale assuma atteggiamenti contrari all'interesse nazionale o compia gravi e reiterate violazioni di legge, il Governo centrale ha facoltà di segnalare il caso all'Assemblea Regionale perché provveda alla sostituzione del Presidente.
«Qualora l'Assemblea non provveda, il Presidente della Repubblica può ricorrere al provvedimento della dissoluzione ai sensi dell'articolo 13».
Mortati propone le seguente formulazione in cui sono riuniti gli articoli 13 e 15.
«Può essere disposto lo scioglimento dell'Assemblea Regionale, quando questa assuma atteggiamenti contrari all'unità nazionale o compia gravi e reiterate violazioni delle leggi generali o regionali, ed altresì nel caso che essa, nonostante la segnalazione fattale dal Governo dello Stato, non provveda alla sostituzione della Deputazione regionale o del suo Presidente, i quali si siano resi responsabili di analoghi atti o violazioni.
«Lo scioglimento è effettuato con decreto motivato del Presidente della Repubblica, su parere conforme del Senato, emesso a maggioranza assoluta dei suoi membri e con l'astensione dal voto dei rappresentanti della Regione interessata.
«Con lo stesso atto, che dispone lo scioglimento, si provvederà alla nomina di una Commissione straordinaria presieduta dal Commissario regionale e composta di quattro cittadini eleggibili all'Assemblea Regionale. La Commissione indirà le nuove elezioni dell'Assemblea entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di scioglimento sulla Gazzetta Ufficiale».
Cappi approva sostanzialmente la proposta dell'onorevole Mortati, ma trova troppo generica e pericolosa la frase «assuma atteggiamenti contrari all'unità nazionale» e ne propone la soppressione.
Inoltre, poiché ritiene complicata la norma che, in caso di scioglimento dell'Assemblea Regionale, l'Amministrazione della Regione venga affidata ad una Commissione presieduta dal Commissario regionale, preferirebbe che si lasciasse il Commissario, invece della Commissione, aggiungendo però che esso dovrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione ed indire le nuove elezioni nel termine di tre mesi.
Ravagnan, pur ritenendo implicito che l'apprezzamento degli atteggiamenti dell'Assemblea Regionale come contrari all'interesse nazionale debba spettare al Presidente della Repubblica, dichiara che ciò gli sembra un anticipo ad una discussione sui poteri del Capo dello Stato. Pensa che ad ogni modo di tale facoltà questi dovrebbe far uso dopo un voto conforme della Prima Camera. A suo parere poi le «gravi e reiterate violazioni delle leggi» dovrebbero essere constatate dalla Suprema Corte Costituzionale. Quanto all'organo che deve dare parere sulla dissoluzione dell'Assemblea Regionale, nota che il Consiglio di Stato entra qui come cosa nuova e non ne approva l'intervento.
La Rocca vorrebbe fosse chiarito chi è che giudica in fatto di atteggiamenti contrari all'interesse nazionale; e se, come sembra, sarà il Presidente della Repubblica, domanda se egli è solo a giudicare o se avrà bisogno del parere di altro organo e di quale. Non approva l'inciso «atteggiamenti contrari all'unità nazionale» e trova forte anche la frase «gravi e reiterate violazioni di leggi»; gli sembra sufficiente una pura e semplice violazione di legge per richiamare all'ordine la Regione.
Targetti è d'accordo nel sostituire l'inciso «contrari all'interesse nazionale» con l'altro: «contrari all'unità nazionale» e pensa che si potrebbe anche omettere l'aggettivo: «reiterate», limitandosi a «gravi violazioni». Prospetta poi l'ipotesi di un'Assemblea Regionale che non procedesse all'elezione dei suoi organi e ritiene che in tal caso il Presidente della Repubblica dovrebbe procedere senz'altro allo scioglimento dell'Assemblea Regionale.
Laconi osserva come questo articolo debba riferirsi unicamente all'opera dell'Assemblea Regionale, ad un'azione di governo, cioè, che essa compirebbe in violazione alle leggi dello Stato: gli sembrano perciò eccessive le condizioni richieste per il suo scioglimento. Ritiene che basterebbe una sola di tali violazioni, ma ad ogni modo propone che invece di dire: «gravi e reiterate violazioni di legge», si dica: «gravi o reiterate».
Crede poi che una valutazione di merito nei riguardi dell'unità nazionale o degli interessi nazionali violati dovrebbe essere compiuta non dal Consiglio di Stato, di cui non vede ancora ben precisata la figura e la funzione, e neppure dall'Alta Corte Costituzionale, ma dall'Assemblea Nazionale, unica rappresentante genuina della sovranità popolare e organo supremo veramente democratico che coordina tutte le attività regionali.
Desidera infine sia chiarito se la designazione dei quattro cittadini eleggibili all'Assemblea Regionale debba esser fatta dal Governo, oppure personalmente dal Capo dello Stato.
Mortati ritiene che tale designazione debba esser fatta dal Governo; del resto, anche se fosse fatta dal Presidente della Repubblica, questi agirebbe su iniziativa del Consiglio dei Ministri.
Lami Starnuti accetta la proposta dell'onorevole Mortati, che demanda il parere per lo scioglimento dell'Assemblea Regionale al Senato, il quale, oltre tutto, a differenza del Consiglio di Stato, è un corpo elettivo: gli sembra eccessivo richiedere il parere dell'Assemblea Nazionale.
Dà poi ragione della frase: «in caso di gravi e reiterate violazioni della legge», che fu da lui proposta in seno al Comitato per le autonomie locali perché, difensore convinto di queste autonomie, egli è in massima contrario allo scioglimento degli Enti locali, a meno che non vi sia una ripetuta violazione della legge. Dicendo: «gravi», si vuole con ciò intendere una condotta intenzionale, volontaria dell'Assemblea Regionale o dell'Ente locale: una pura violazione della legge, come ad esempio la convocazione dell'Assemblea senza il rispetto dei termini, non potrebbe bastare. Non ritiene sufficiente una sola violazione, a meno che non sia gravissima. Può quindi, al massimo, consentire che si sopprima l'aggettivo «reiterate», purché sia chiaro che queste violazioni debbono essere ripetute successivamente da parte dell'Assemblea Regionale.
Circa l'espressione: «atteggiamenti contrari all'interesse nazionale», osserva che essa è derivata da un certo contrasto di opinioni in sede del Comitato, poiché a taluno sembrò poco opportuno fare nella Costituzione l'ipotesi di un'Assemblea Regionale che si dimostrasse contraria all'unità della Nazione; ma il concetto era appunto questo. Si rende conto che forse questa formula è troppo vasta e potrebbe dar luogo ad un certo arbitrio da parte del potere legislativo nel provocare lo scioglimento dell'Assemblea; ma, ciò nonostante, vi aderisce, come aderisce in tutte le sue parti all'emendamento Mortati.
Lussu si limita a mettere in rilievo la parte di questi due articoli nella quale egli non si è trovato d'accordo col Comitato.
Ritiene necessario l'abbinamento dei due articoli proposto dall'onorevole Mortati, ma dichiara subito di esser contrario all'articolo 15, che riguarda la condotta del Presidente della Deputazione Regionale e stabilisce la procedura per addivenire alla sua sostituzione. Ciò gli sembra contrario alla dignità dell'Assemblea Regionale, che verrebbe inutilmente umiliata. Ritiene quindi che l'articolo 15 debba essere totalmente soppresso e propone il seguente emendamento:
«Il Presidente della Repubblica potrà sciogliere l'Assemblea Regionale ove questa, o la Deputazione Regionale assuma atteggiamenti contrari, ecc.».
Ricorda di avere egli stesso proposto la soppressione della formula: «contrari all'unità nazionale» e la sostituzione con l'altra: «contrari all'interesse nazionale», sembrandogli non opportuno né politicamente utile che figurasse nella Carta Costituzionale l'ipotesi di una Regione che offendesse l'unità nazionale.
Zuccarini dichiara di aderire alle modifiche proposte dall'onorevole Cappi. Trova troppo vaga la parola: «atteggiamenti» e suggerisce di usare invece il termine «atti». Sebbene la facoltà di sciogliere l'Assemblea Regionale sia accordata al Presidente della Repubblica, ritiene che l'iniziativa debba partire da qualche organo della sovranità popolare. Crede poi che si debba togliere la parola «unità», perché, se pure questa preoccupazione di salvaguardare l'unità nazionale può essere legittima, non è opportuno che figuri in queste norme di organizzazione regionale.
Mannironi non approva che la Regione sia tenuta in uno stato di libertà eccessivamente vigilata; ciò che finirebbe con lo sminuire la sua figura e ferire il principio della sua autonomia. È d'accordo quindi sulla proposta dell'onorevole Mortati di sostituire, alla dizione «contrari all'interesse nazionale», l'altra: «contrari all'unità nazionale».
È anche d'accordo con l'onorevole Lussu che debba essere eliminata la parte in cui si accenna allo scioglimento dell'Assemblea Regionale solo perché essa non aderisca all'invito del Governo di sostituire il Presidente o la Deputazione. Si finirebbe altrimenti per ammettere una eccessiva ingerenza del potere centrale su un affare di competenza dell'Assemblea Regionale, che sola giudica del suo Presidente. Ritiene anch'egli che al Consiglio di Stato debba sostituirsi il Senato, per quanto riguarda il parere da richiedere preventivamente per lo scioglimento dell'Assemblea Regionale. Il Senato costituisce la Camera delle Regioni ed è perciò l'organo più indicato per occuparsi delle Assemblee Regionali.
Propone infine che là dove si dice che la Commissione indirà le nuove elezioni dell'Assemblea entro due mesi dall'avviso di scioglimento, si aggiunga che la nuova Assemblea dovrà essere convocata entro un mese dal giorno delle elezioni.
Ambrosini, Relatore, osserva che la dissoluzione deve essere prevista, perché, per quanto si voglia garantire l'autonomia delle Regioni, bisogna sempre riguardare l'interesse nazionale. La causale non deve essere, a suo avviso, una qualsiasi isolata violazione di legge, ma deve avere un carattere intenzionale di interferire su qualche cosa di essenziale: perciò si è usata l'espressione: «gravi e reiterate violazioni».
Quanto agli atti compiuti dall'Assemblea o agli atteggiamenti da essa assunti, che possano determinare lo scioglimento, espone le ragioni per le quali il Comitato preferì di adottare la formula che «siano contrari all'interesse nazionale». Ritiene che può dar luogo allo scioglimento dell'Assemblea anche il fatto che essa non riesca a costituire l'Amministrazione regionale.
Per quanto si riferisce al principio della dissoluzione, riconosce che tale misura interferisce sul sistema dell'autonomia, ma che non per ciò possa prescindersene, giacché l'autonomia va considerata non in senso illimitato e tale da contrapporsi o comunque da nuocere all'interesse generale dello Stato, sibbene in senso di armonia, di coordinazione con questo interesse e conseguentemente in modo tale da evitare qualsiasi frattura o contrapposizione.
Lo scioglimento non priva la Regione delle libertà fondamentali riconosciutele, perché lo Stato non si sostituisce ai suoi organi, in quanto è la stessa popolazione della Regione che deve procedere all'elezione della propria Assemblea e, per mezzo di questa, del proprio organo esecutivo amministrativo, cioè della Deputazione Regionale.
Per altro il Presidente della Repubblica non può procedere liberamente allo scioglimento, in quanto occorre un parere, e per giunta vincolante, del Consiglio di Stato in adunanza generale o di altro organo. Consente nell'opinione che è opportuno ricorrere ad un organo che si trovi su un piano costituzionalmente più rilevante del Consiglio di Stato; ma non è d'accordo per fare in proposito riferimento alle due Camere riunite in Assemblea Nazionale, né alla Camera dei Deputati.
Ritiene che l'organo più adatto sia la seconda Camera, il Senato, perché, per il modo stesso della sua formazione su base regionale, può dare questo parere con maggiore conoscenza di causa e maggior comprensione della portata dello scioglimento, e senza la preoccupazione di essere sospettato, in grazia appunto alla sua origine e natura regionale, di voler comprimere l'autonomia della Regione.
Non condivide d'altra parte l'idea che possa darsi allo stesso Senato, e tanto meno alla Camera dei Deputati, la facoltà di iniziativa per lo scioglimento dell'Assemblea Regionale. Ritiene che la proposta debba spettare soltanto al Governo.
Passando a riguardare la posizione del Presidente della Deputazione Regionale, nota che la disposizione dell'articolo 15 del progetto del Comitato rappresenta una misura di transazione. Per le stesse ragioni per cui si consente al potere centrale dello Stato di interferire sull'esistenza dell'Assemblea Regionale, è opportuno dargli inoltre una potestà di intervento riguardo all'organo esecutivo. Ma sembrò al Comitato che dare al Presidente della Repubblica la possibilità di rimuovere senz'altro il Presidente della Deputazione Regionale importasse un'interferenza troppo forte sul potere proprio dell'Assemblea Regionale; e perciò fu d'avviso che bastasse dare al Governo la facoltà di segnalare il caso all'Assemblea Regionale, la quale ha sempre modo di provocare le dimissioni della Deputazione. Così la libertà ed il prestigio dell'Assemblea Regionale sono salvaguardati. Per queste ragioni crede che potrebbe adottarsi il sistema dei due articoli in discussione, cioè dell'articolo 13 e dell'articolo 15, magari fondendoli in uno solo.
Bordon vorrebbe arrivare alla dissoluzione dell'Assemblea solo in extremis; perciò, non di un semplice «atteggiamento» dovrebbe trattarsi, ma di vera e propria violazione di legge: direbbe quindi: «fatti o violazioni di legge». Ritiene più appropriato parlare di «unità nazionale», che non di «interesse nazionale»; preferirebbe però limitarsi al caso della violazione della Costituzione o di leggi generali dello Stato.
Perassi ritiene che la parola «atteggiamenti» sia un po' vaga, ma non potrebbe accedere all'idea che basti una qualsiasi violazione di legge per lo scioglimento: ricorda che anche lo scioglimento del Consiglio comunale è subordinato a persistenti violazioni di leggi.
Circa il modo e l'atto con cui lo scioglimento possa aver luogo, accede al suggerimento dell'onorevole Mortati di prevedere il parere conforme del Senato. Crede poi opportuno precisare anche quale sarà la competenza del Commissario o della Commissione straordinaria, i quali, a suo avviso, dovrebbero esercitare le attribuzioni della Deputazione Regionale. Resta a vedere se possa essere attribuito al Commissario la facoltà di emettere provvedimenti di urgenza. Vorrebbe infine che fosse precisato il termine entro il quale la nuova Assemblea debba essere convocata.
Fabbri sarebbe d'opinione di sopprimere l'articolo 15, aderendo alle considerazioni svolte dall'onorevole Lussu.
Quanto ai motivi dello scioglimento dell'Assemblea, distinguerebbe i due casi degli «interessi nazionali» e delle «violazioni di leggi». Nel primo caso, trattandosi di questioni di carattere politico, ritiene che il Governo potrebbe esercitare un suo diritto senza necessità di pareri; per la violazione di legge riterrebbe invece necessario il parere conforme del Consiglio di Stato, perché il giudizio da emettere è di carattere sostanzialmente giuridico. Propone quindi la seguente formula: «Può essere proceduto allo scioglimento dell'Assemblea Regionale per atti e provvedimenti dell'Assemblea stessa contrari agli interessi nazionali, nonché per gravi violazioni di leggi. Lo scioglimento è disposto dal Governo, nel primo caso, nell'esercizio del suo potere politico e, nel secondo caso, previo parere conforme del Consiglio di Stato in adunanza generale. Lo scioglimento è effettuato con decreto motivato del Capo dello Stato. Con lo stesso decreto che dispone lo scioglimento viene nominato un Commissario, ecc.», come al terzo comma dell'articolo 13.
Laconi desidera sia chiarito se il fatto di riservare alla seconda Camera il parere per lo scioglimento dell'Assemblea Regionale non costituisca una menomazione al principio della parità tra le due Camere.
Mortati si associa alla proposta di soppressione dell'inciso: «atteggiamenti contrari agli interessi nazionali». Limiterebbe il caso di scioglimento alle «gravi e reiterate violazioni», poiché in questo concetto rientra anche quello degli «atteggiamenti» contrari agli interessi nazionali. Si potrebbero poi aggiungere, dopo le parole: «con decreto motivato del Presidente della Repubblica», le altre: «su deliberazione del Consiglio dei Ministri».
Circa la questione sollevata dall'onorevole Laconi, osserva che la parità di attribuzioni fra le due Camere, che non significa identificazione assoluta di funzioni, vale per l'ordinaria attività legislativa, nonché per i rapporti col Governo. Qui si tratta di coordinamento degli interessi statali con quelli regionali e l'organo più abilitato a far ciò gli sembra il Senato.
Il Presidente Terracini pone in votazione la proposta degli onorevoli Lussu e Fabbri di soppressione dell'articolo 15.
(Non è approvata).
Pone in votazione l'abbinamento degli articoli 13 e 15.
(È approvato).
Richiamando il testo proposto dall'onorevole Mortati, mette in rilievo le differenze più notevoli del testo del Relatore, ed avverte che gli onorevoli Targetti, Rossi e Di Giovanni hanno proposto il seguente emendamento aggiuntivo alla formulazione Mortati, da inserire dopo il primo comma:
«Del pari lo scioglimento può essere deciso nel caso in cui l'Assemblea Regionale non abbia provveduto, nonostante il richiamo da parte del Governo dello Stato, alla elezione della Deputazione e del Presidente».
Fa anche notare che l'inciso «assuma atteggiamenti» è stato sostituito dall'altro: «compia atti», che ha già ottenuto il quasi generale consenso. Deciderà ora la Sottocommissione se questi «atti», debbano essere contrari «all'interesse generale», o «all'unità nazionale».
Lussu si rimette al Relatore per quanto riguarda la dizione: «atteggiamenti contrari all'unità nazionale».
Ambrosini, Relatore, preferisce che si parli di atteggiamenti o di atti contrari all'«interesse generale» e non all'«unità nazionale» giacché non ritiene opportuno che sia fatta l'ipotesi che un'Assemblea Regionale compia atti contrari all'unità nazionale.
Il Presidente Terracini pone ai voti la formulazione:
«atti contrari all'interesse generale».
(Non è approvata).
Pone ai voti la formulazione:
«atti contrari all'unità nazionale».
(È approvata).
Perassi sulla frase: «o compia gravi e reiterate violazioni delle leggi generali o regionali», ritiene che l'aggettivo «regionale» vada al di là del pensiero dell'onorevole Mortati, perché l'Assemblea Regionale non viola una legge regionale se ne fa un'altra: direbbe se mai: «... violazione dello Statuto regionale».
Il Presidente Terracini mette intanto ai voti la formula:
«gravi violazioni»
senza altri aggettivi.
(È approvata).
Bozzi aggiungerebbe, all'aggettivo «gravi», l'altro «persistenti», dicendo: «gravi o persistenti violazioni».
Lami Starnuti è contrario a questa formulazione, perché l'alternativa potrebbe portare allo scioglimento dell'Assemblea per fatti anche lievi.
Nobile non trova felice la sostituzione della parola «reiterate», con «persistenti».
Vanoni se la parola «persistenti» deve sostituire quella «reiterate», vorrebbe però rimanesse chiarito che si deve trattare di una violazione ripetuta parecchie volte.
Conti è contrario all'aggettivo «reiterate», perché ciò significa ammettere una violazione del sistema che non è ammissibile tollerare.
Il Presidente Terracini mette ai voti la formula alternativa:
«o reiterate».
(Non è approvata).
Mette ai voti la formula del testo Mortati:
«e reiterate».
(Con 14 voti favorevoli e 14 contrari, non è approvata).
Mortati propone la formulazione: «violazioni delle leggi generali o dello Statuto regionale».
Il Presidente Terracini non è favorevole a questa dizione perché lo Statuto regionale deve essere emanato con una legge dello Stato.
Mette in votazione l'inciso:
«o dello Statuto regionale».
(Non è approvato).
Rilegge la formulazione fin qui approvata:
«Può essere disposto lo scioglimento dell'Assemblea regionale quando questa compia atti contrari all'unità nazionale o gravi violazioni delle leggi».
Fa presente che ora si passa all'argomento che era considerato nell'articolo 15:
«e altresì nel caso che essa nonostante la segnalazione fattale dal Governo, non provveda alla sostituzione della Deputazione Regionale e del suo Presidente, i quali si siano resi responsabili di analoghi atti o violazioni».
Ricorda che l'onorevole Lussu ha proposto di sopprimere tutta questa parte e pone ai voti la proposta dell'onorevole Lussu.
(Non è approvata).
Apre la discussione sulla formulazione ora letta.
Lussu nota una contraddizione nel fatto che, mentre all'Assemblea Regionale non è consentito compiere atti gravi, questo viene consentito invece alla Deputazione, la quale rimane in carica almeno fino a quando il Governo centrale non avrà invitato l'Assemblea Regionale a sostituirla.
Vanoni ritiene che vi sia un errore di interpretazione del sistema da parte dell'onorevole Lussu, perché qui si prevede l'ipotesi che, o l'Assemblea non abbia avuto la sensibilità politica di rilevare la violazione compiuta dalla Deputazione Regionale o, avendola rilevata, abbia solidarizzato con essa: ed in questo caso interviene il Governo centrale. L'ipotesi prospettata invece dall'onorevole Lussu non deve essere disciplinata esplicitamente nella Costituzione, perché riguarda il normale funzionamento dell'Assemblea Regionale nei suoi rapporti con la Deputazione.
Zuccarini trova questa disposizione molto grave. Ritiene che si possa ammettere il principio dello scioglimento dell'Assemblea anche per le violazioni commesse dalla Deputazione, ma che non si debba dare al potere esecutivo la potestà di invitare l'Assemblea a mutare la propria Deputazione, in quanto ciò sarebbe in contrasto con il concetto della sovranità popolare.
Il Presidente Terracini non intende risollevare la questione già posta dall'onorevole Lussu, ma vede nella disposizione in discussione un atto di deferenza o almeno di riconoscimento del potere dell'Assemblea e della sovranità del popolo nella Regione, in quanto l'Assemblea stessa è invitata a scegliere la Deputazione dopo di aver dimesso quella che si è resa colpevole della violazione.
Pone pertanto ai voti la formulazione dell'onorevole Mortati nel testo già letto.
(È approvata).
Esaurito così il primo comma, pone ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Targetti, Lami Starnuti e Rossi:
«Del pari lo scioglimento può essere deciso nel caso in cui l'Assemblea Regionale non abbia provveduto, nonostante il richiamo da parte del Governo dello Stato, alla elezione della Deputazione e del Presidente».
(È approvato).
Mortati, nel secondo comma, dopo le parole: «lo scioglimento è pronunciato con decreto motivato del Presidente della Repubblica», aggiungerebbe le altre: «su decisione del Consiglio dei Ministri».
Il Presidente Terracini aderisce.
Ricorda poi le varie proposte di modifica alla seguente formulazione fatta dal Comitato: «su parere conforme del Consiglio di Stato in adunanza generale».
Fabbri insiste nel ritenere inutile qualsiasi parere, tanto più che esso rimane ora limitato al caso in cui lo scioglimento sia dovuto ad atti contrari all'unità nazionale.
Vanoni vorrebbe fosse chiarito se il parere debba essere richiesto ad un organo di natura politica o ad un organo giurisdizionale. Crede che la Suprema Corte Costituzionale di nuova creazione sia l'organo più adatto.
Bozzi non ritiene che il parere possa chiedersi al Consiglio di Stato, che, in adunanza generale, è un organo tecnico: ma osserva che anche il Senato e la Camera, in quanto organi deliberanti, non sono chiamati a dare pareri.
Nobile lascerebbe la facoltà dello scioglimento dell'Assemblea Regionale al Governo, senza sentire il parere di altri organi, perché, di fronte ad eventuali atti di natura grave, esso può trovarsi nella necessità di agire rapidamente.
Codacci Pisanelli spiega le ragioni per le quali il Comitato ha proposto il parere del Consiglio di Stato; e cioè perché normalmente esso è l'organo consultivo del Governo, quando questi debba compiere atti di una certa importanza.
Mortati è contrario alla proposta dell'onorevole Nobile che può trovare sede più adatta quando si parlerà di stato di necessità o di pericolo pubblico. Ritiene che il parere sia necessario per ragioni politiche.
Il Presidente Terracini mette ai voti la proposta che per lo scioglimento dell'Assemblea Regionale sia richiesto in ogni caso un «parere».
(È approvata).
Poiché si tratta di decidere se il parere debba esser chiesto ad un organo giurisdizionale o ad un organo politico, mette ai voti la proposta che il parere sia richiesto e sia dato da un organo politico.
(È approvata).
Fa rilevare che gli organi politici sono: la prima Camera, la seconda Camera, l'Assemblea Nazionale.
Pone ai voti la proposta che lo scioglimento debba essere condizionato alla deliberazione dell'Assemblea Nazionale.
(Non è approvata).
Dichiara che personalmente è favorevole a che il parere sia dato dalla prima Camera, per le speciali situazioni che possono verificarsi, per il fatto che la seconda Camera è più interessata ai problemi regionali; tanto che l'onorevole Mortati stesso propone che i rappresentanti della Regione interessata, nella seconda Camera, debbano astenersi dal voto. Di più, questo nuovo potere dato alla seconda Camera farebbe accrescere la sua autorità nei confronti della prima e delle masse popolari in genere.
Vanoni è favorevole a che il parere sia dato dal Senato perché, a suo avviso, il pericolo sta non in una attività dell'Assemblea Regionale contraria alle leggi fondamentali dello Stato, avverso la quale v'è la garanzia della Corte suprema, ma in una eventuale attività concertata del Governo e della prima Camera, che potrebbe portare alla eliminazione di fatto delle autonomie regionali attraverso successivi scioglimenti degli organi regionali. Crede perciò che la base regionale di formazione del Senato dovrebbe garantire contro queste eventualità.
Nobile e La Rocca si dichiarano favorevoli alla competenza della prima Camera, che è stata eletta con suffragio universale e diretto e che non deve esser posta su un piede di inferiorità di fronte alla seconda.
Il Presidente Terracini mette ai voti la proposta che la deliberazione per lo scioglimento dell'Assemblea Regionale sia richiesta alla prima Camera.
(Non è approvata).
Pone ai voti l'inciso:
«previa deliberazione conforme del Senato».
(È approvato).
Mette ai voti l'ultima parte del comma:
«presa a maggioranza assoluta dei suoi membri e con l'astensione dal voto dei rappresentanti della Regione interessata».
(È approvata).
Fa notare che, nel comma seguente, l'onorevole Mortati propone la nomina di una «Commissione», invece che di un «Commissario». Pone perciò ai voti questa formulazione:
«Con lo stesso atto che dispone lo scioglimento si provvederà alla nomina di una Commissione straordinaria».
(È approvata).
Circa la composizione di tale Commissione, fa notare che essa dovrebbe, secondo l'onorevole Mortati, essere
«presieduta dal Commissario regionale e composta di quattro cittadini eleggibili all'Assemblea Regionale».
Perassi, in analogia al sistema adottato dallo Statuto siciliano, propone che questa Commissione sia composta soltanto di tre membri.
Mortati non insiste sul numero da lui proposto, purché nella Commissione vi sia una rappresentanza locale.
Il Presidente Terracini pone ai voti la formulazione:
«di tre membri scelti fra i cittadini eleggibili all'Assemblea Regionale».
(È approvata).
Fa notare che nel comma seguente il termine di tre mesi fissato dal Comitato, entro il quale si dovranno indire le elezioni, è ridotto a due nel testo dell'onorevole Mortati.
Pone ai voti la formula:
«la Commissione indirà le elezioni [dell'Assemblea entro due mesi dalla pubblicazione] del decreto di scioglimento sulla Gazzetta Ufficiale»[i].
(È approvata).
Quando al termine entro il quale dovrà convocarsi la nuova Assemblea, ritiene che esso sarà previsto o nella legge elettorale o nello Statuto regionale.
Zuccarini ricorda come già sia stato affermato che il Commissario, ed ora questa Commissione straordinaria, non possa compiere che atti di ordinaria amministrazione.
Il Presidente Terracini fa presente che circa i poteri di questa Commissione sono state presentate due formulazioni; quella che verrà approvata potrà formare oggetto di un articolo aggiuntivo 13-bis.
La prima è dell'onorevole Perassi:
«La Commissione straordinaria esercita le attribuzioni della Deputazione Regionale In caso di urgente necessità può adottare provvedimenti in materia di bilancio di competenza dell'Assemblea, salvo ratifica».
L'altra dell'onorevole Mortati:
«La Commissione provvederà all'ordinaria amministrazione di competenza della Deputazione, salvo i provvedimenti di urgenza da sottoporre a ratifica dell'Assemblea».
Vanoni desidera siano chiariti i poteri di questa Commissione: se cioè essi siano limitati alle funzioni della Deputazione o se comprendano parte o tutti quelli dell'Assemblea. Bisogna tener presente che il periodo in cui l'Assemblea è sciolta può coincidere con quello nel quale si devono, in base allo Statuto, approvare i bilanci.
Lami Starnuti propone di sostituire, nella proposta Mortati, alle parole: «provvedimenti di urgenza», le altre:
«provvedimenti non dilazionabili».
Mortati accetta questa variante.
Il Presidente Terracini delle due formulazioni presentate pone per prima ai voti quella più ampia dell'onorevole Mortati, con la modifica proposta dall'onorevole Lami Starnuti e accettata dal proponente.
(È approvata).
Dà lettura dell'articolo 13-bis che è così definitivamente formulato:
«La Commissione provvederà all'ordinaria amministrazione di competenza della Deputazione, salvo i provvedimenti non dilazionabili da sottoporre a ratifica dell'Assemblea».
[i] Il testo fra parentesi quadre non compare nel resoconto sommario della seduta ma è tratto da un documento contenente gli articoli approvati in questa seduta e reperibile presso l'Archivio Storico della Camera dei Deputati alla unità archivistica ITCD.00200.00040.00006.00004.00007.
A cura di Fabrizio Calzaretti