[Il 6 giugno 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Roselli. [...] Mi pare preoccupante l'articolo 117, che prevede un estremo urto fra la Regione e lo Stato, e mi sembra pericoloso che si debba così facilmente prevedere un urto di questo genere, che si debbano prevedere casi di così gravi violazioni di leggi, per cui lo Stato debba ricorrere allo scioglimento del Consiglio regionale o alla deposizione del presidente. Quando effettivamente si verificasse tale scontro, sarebbero da vedere le conseguenze. Non mi pare possibile lasciare arrivare la Regione alla possibilità di così gravi violazioni per farla trovare improvvisamente di fronte all'urto con lo Stato. Perché, delle due l'una: o il Consiglio regionale ha ragione, e allora in base alla Costituzione ha il diritto di opporsi; o ha torto e allora io chiedo come può arrivare ad aver torto con una facilità così grande quale potrebbe essere costituita nel risultato dell'articolo 117. Ritengo che siano necessarie delle cautele, delle filtrazioni per impedire che il Consiglio regionale arrivi ad una situazione così grave.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti