[Il 4 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente inizia l'esame di alcuni emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni», che erano stati rinviati.]

Presidente Terracini. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Dobbiamo ora riprendere l'esame di quegli articoli che erano stati rinviati in sede di discussione sul Titolo V relativo alle Regioni.

Il primo è l'articolo 117, che nel progetto era così formulato:

«Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compie atti contrari all'unità nazionale o altre gravi violazioni di legge; e quando, non ostante la segnalazione fatta dal Governo, non procede alla sostituzione della Deputazione o del Presidente della Deputazione, che hanno compiuto analoghi atti e violazioni.

«Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei Ministri e deliberazione conforme della Camera dei senatori, presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, con l'astensione dal voto dei rappresentanti della Regione interessata.

«Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre membri, scelti fra i cittadini eleggibili al Consiglio regionale. La Commissione indice le elezioni del Consiglio entro due mesi dalla pubblicazione del decreto di scioglimento ed intanto provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Deputazione ed alle misure improrogabili, da sottoporre poi alla ratifica del Consiglio».

Il Comitato di redazione ha presentato un nuovo testo. Se ne dia lettura.

De Vita, Segretario, legge:

«Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisce la Giunta od il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti e violazioni.

«Il Consiglio può altresì essere sciolto quando per dimissioni o impossibilità di formare una maggioranza non sia in grado di funzionare.

«Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Senato della Repubblica.

«Una Commissione, nominata con lo stesso decreto e composta di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, indice le elezioni entro due mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili da sottoporre poi alla ratifica del Consiglio».

Presidente Terracini. Al nuovo testo sono stati presentati numerosi emendamenti.

Il primo è quello dell'onorevole Codignola così formulato:

«Sostituire i primi tre commi con i seguenti:

«Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.

«Lo scioglimento è disposto dalla Corte delle garanzie costituzionali, su denuncia del Governo centrale o di un numero di cittadini non inferiore a cinquemila, entro il termine di un mese dalla denuncia, ove questa appaia fondata.

«Qualora gli atti contrari alla Costituzione o le gravi violazioni di legge siano compiuti dalla Giunta o dal Presidente regionale, il Governo centrale invita il Consiglio regionale a procedere alla loro sostituzione. Ove esso non proceda, si applicano le norme del precedente comma.

«In caso di assoluta urgenza, lo scioglimento può essere disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su richiesta del Governo e previa deliberazione conforme del Senato, salvo ratifica della Corte delle garanzie costituzionali entro il termine massimo di quindici giorni».

Poiché l'onorevole Codignola non è presente s'intende che abbia rinunziato a svolgere l'emendamento.

Lussu. Lo faccio mio.

Presidente Terracini. Ha facoltà di svolgerlo.

Lussu. La preoccupazione costante che ha ispirato il collega Codignola in una serie di considerazioni che ha fatto a questo proposito, e per cui ha presentato l'emendamento, è una diffidenza costante nell'intervento, che può essere violatore dei principî essenziali di garanzia e di libertà, del potere esecutivo. Questo è il principio base del concetto svolto dal collega onorevole Codignola nell'emendamento. È evidente che, portando un provvedimento dalla competenza del potere esecutivo a quella della Corte costituzionale, si ha la speranza d'una maggiore garanzia. Vero è che la Corte costituzionale è risultata composta così come abbiamo visto in questi giorni, e in coscienza non so se il collega onorevole Codignola, se avesse avuto possibilità di prendere la parola oggi, avrebbe mantenuto l'emendamento. Io lo mantengo, a titolo formale, ma devo dichiarare che anch'io ho dei dubbi, e pertanto desidero sentire la discussione che si svolgerà e quello che risponderà il Presidente della Commissione. Mi riservo perciò di mantenere oppur no l'emendamento.

Presidente Terracini. L'onorevole Nobile ha presentato il seguente emendamento, assieme agli onorevoli Stampacchia, Mancini, Costa, Zappelli, Pieri, Tonello, Musolino, Maffi, Sicignano:

«Al terzo comma, alle parole: del Senato della Repubblica, sostituire le seguenti: di una delle due Camere».

Stampacchia. Quale secondo firmatario dell'emendamento chiedo di svolgerlo.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Stampacchia. Come è detto nel testo, il provvedimento dovrebbe essere emanato dal Presidente della Repubblica, su richiesta del Senato. Ma non si capisce perché la Camera dei deputati debba essere esclusa da questa deliberazione. Egli è perciò che proponiamo si debba aggiungere, anzi sostituire, alle parole del testo le altre, e cioè che può essere richiesto da una delle due Camere, in modo che il Senato non resterà escluso, ma non resterà esclusa neanche la Camera dei deputati.

A proposito poi di questo articolo, non sono affatto d'accordo con l'emendamento dell'onorevole Codignola, il quale vorrebbe demandare (e già l'onorevole Lussu ha fatto in proposito le sue riserve) il provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale alla Corte delle garanzie costituzionali. La Corte costituzionale — osservo — è chiamata a giudicare della costituzionalità o meno delle leggi, e intanto, coll'emendamento Codignola, noi la metteremmo nelle condizioni di doversi pronunciare senza che poi nessuno possa rivedere il provvedimento della stessa Corte costituzionale. Ora, siccome questa costituisce l'ultimo grado, diciamo così, di esame delle leggi e dei provvedimenti, per quanto concerne la loro costituzionalità, è chiaro che bisogna mettere la Corte che rivede le leggi fuori di ogni discussione, conservandole rigorosamente e strettamente la funzione regolatrice di suprema Magistratura.

Presidente Terracini. L'onorevole Camposarcuno aveva presentato al vecchio testo i seguenti tre emendamenti:

«Al primo comma, dopo le parole: contrari all'unità, aggiungere: e all'interesse».

«Al secondo comma, dopo le parole: su proposta del Consiglio dei Ministri, aggiungere: e su parere conforme del Consiglio di Stato in adunanza generale».

«Al terzo comma, alla dizione: entro due mesi, sostituire: entro tre mesi».

Mi pare però che nei confronti del nuovo testo, il terzo dei suoi emendamenti resti ancora valido, mentre i primi due non sarebbero più immediatamente pertinenti.

Comunque l'onorevole Camposarcuno ha facoltà di svolgere i suoi emendamenti.

Camposarcuno. Al primo comma, dopo le parole «contrari all'unità» io avevo proposto che fosse aggiunto anche «e all'interesse nazionale», perché penso che non debba sciogliersi il Consiglio regionale soltanto quando giunga ad atti che siano considerati contrari all'unità nazionale. Vi possono essere atti che, pur non raggiungendo tale gravità, nuocciono allo Stato, ed allora penso che, anche in questo caso, sia incompatibile la permanenza del Consiglio regionale.

Per quanto riguarda l'emendamento al secondo comma, dopo la frase «su proposta del Consiglio dei Ministri», io ho proposto che si aggiunga «e su parere conforme del Consiglio di Stato in adunanza generale».

Il secondo comma stabilisce che lo scioglimento dei Consigli regionali è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri e deliberazione conforme della Camera dei senatori, presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, con l'astensione dal voto dei rappresentanti della Regione interessata. Sono due organi squisitamente politici. Per un fatto di tale gravità, quale è indubbiamente quello dello scioglimento del Consiglio regionale, penso che non sia inopportuno richiedere il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, appunto perché, con questo parere, oltre all'elemento politico ne subentra un altro, che a quello politico è alquanto estraneo. Il Consiglio di Stato può esaminare la proposta di scioglimento sotto aspetti che non siano preminentemente quelli politici.

Per quanto riguarda il terzo comma, ho proposto una modifica, nel termine fissato dalla Commissione, di tre mesi dopo lo scioglimento del Consiglio regionale, per l'ordinaria amministrazione della Regione e perché siano indette le nuove elezioni.

Mi sembra che il termine di due mesi sia insufficiente perché si compiano tutti gli atti necessari per indire le nuove elezioni. Quindi penso sia utile sostituire al termine di due mesi quello di tre mesi.

Presidente Terracini. L'onorevole Lami Starnuti ha presentato il seguente emendamento al vecchio testo dell'articolo 117.

«Sostituirlo col seguente:

«Per nessun motivo è ammesso lo scioglimento anticipato delle Amministrazioni locali, salvo il caso di dimissioni o di perdita della maggioranza dei membri che compongono il Consiglio e salvo i casi di gravi e reiterate violazioni della legge o di atti contrari alla unità nazionale, previo parere conforme, in queste ipotesi, della Corte delle garanzie costituzionali.

«Inoltre, le Amministrazioni locali possono essere sciolte, sempre su parere conforme della Corte, quando i Consigli non provvedessero, su richiesta del Governo, a sostituire i sindaci o le Giunte, i presidenti delle Deputazioni o le Deputazioni che avessero compiuto analoghi atti o violazioni.

«La rimozione o la sospensione dei sindaci e dei presidenti delle Deputazioni non è ammessa, a opera del Governo, se non in caso di rinvio a giudizio penale per delitto che porti seco la perdita della capacità elettorale».

Ha facoltà di svolgerlo.

Lami Starnuti. Mi limito a mantenerlo.

Presidente Terracini. L'onorevole Perassi ha presentato il seguente emendamento:

«Al terzo comma, sostituire le parole: Senato della Repubblica, con: Consiglio dei Ministri e sentita una Commissione di deputati e senatori composta nei modi stabiliti dalla legge».

L'onorevole Perassi ha facoltà di svolgerlo.

Perassi. Tutti i componenti il Comitato siamo, credo, d'accordo nel ritenere che lo scioglimento per i motivi indicati nei commi precedenti è provvedimento così grave, che esige di essere preso con tutte le cautele necessarie.

Si tratta di sapere quali cautele occorre mettere e fino a che punto occorra spingerci a questo riguardo, per evitare che il procedimento diventi eccessivamente macchinoso.

Si era pensato che il provvedimento non soltanto esigesse una deliberazione del Consiglio dei Ministri, il che è naturale, ma anche una deliberazione del Senato, ossia di una Assemblea di 300 persone. Però considerando le cose da un punto di vista realistico, ci sembra che questa disposizione sia eccessiva. D'altra parte, lo spirito che aveva informato questo schema, può essere salvo, nel senso che il provvedimento di scioglimento non possa essere preso dal Governo, se non dopo aver sentito un organo parlamentare. Ora, per attuare questa idea e tenendo conto di altri precedenti, si può pensare alla istituzione di una Commissione parlamentare permanente, composta di deputati e di senatori, prescrivendo che tale Commissione debba essere sentita dal Governo prima che esso adotti il provvedimento di scioglimento. È in questo senso che abbiamo proposto un emendamento, il quale suona in questi termini: «Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentita una Commissione di deputati e di senatori costituita nei modi stabiliti dalla legge». La legge determinerà il numero dei membri della Commissione, la durata e tutti i dettagli necessari su questo argomento. L'idea essenziale a cui è ispirato l'emendamento proposto è, dunque, quella di sostituire alla deliberazione collegiale di una delle due Camere, il parere di un organo che rappresenti l'una e l'altra Camera.

Presidente Terracini. L'onorevole Ambrosini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti.

Ambrosini. Con l'emendamento proposto dall'onorevole Perassi crediamo che si vada incontro a quanto era richiesto con l'emendamento dell'onorevole Nobile, svolto dall'onorevole Stampacchia: quindi la Commissione accetta l'emendamento Perassi al terzo comma dell'articolo 117 del nuovo testo.

Riguardo ai primi due emendamenti proposti dall'onorevole Camposarcuno, la Commissione crede di non poterli accettare, perché questi emendamenti si riferivano al testo primitivo, che è stato sostituito; accetta invece l'emendamento al terzo comma, tendente a sostituire alla dizione: «entro due mesi», l'altra: «entro tre mesi».

Riguardo agli emendamenti dell'onorevole Codignola, fatti propri dall'onorevole Lussu, ed agli emendamenti dell'onorevole Lami Starnuti, la Commissione crede di osservare brevemente, quanto al primo, che lo stesso onorevole Lussu ha avuto qualche perplessità. Comunque, nella sostanza, riteniamo che non possa deferirsi questa decisione alla Corte delle garanzie costituzionali secondo l'emendamento dell'onorevole Codignola, né chiedersi il parere della stessa Corte secondo l'emendamento Lami Starnuti. Infatti noi abbiamo già determinato quella che è la natura ed il carattere della funzione della Corte costituzionale, vale a dire un carattere giurisdizionale; ora, secondo l'emendamento Codignola, essa assumerebbe una funzione deliberativa propria del potere esecutivo, mentre secondo l'emendamento dell'onorevole Lami Starnuti assumerebbe un carattere consultivo. Nell'uno e nell'altro caso ci allontaneremmo dal carattere fondamentale che questa Assemblea ha già attribuito alla Corte costituzionale. Peraltro, se l'Assemblea viene nell'ordine di idee di approvare l'emendamento dell'onorevole Perassi, in virtù del quale le due Camere, per mezzo di elementi da esse direttamente eletti e che costituirebbero una Commissione speciale, manifestano il loro giudizio sulla proposta di scioglimento, ogni pericolo di sopraffazione dell'esecutivo verrebbe a cessare, e si avrebbe una garanzia sufficiente della retta applicazione della Costituzione nel caso eccezionale del quale noi ci occupiamo.

Con queste spiegazioni, la Commissione crede che l'Assemblea possa approvare il testo dell'articolo 117, con la modifica suaccennata.

Presidente Terracini. Chiedo ai presentatori di emendamenti se li mantengono.

Onorevole Lussu, mantiene l'emendamento Codignola che ha fatto suo?

Lussu. Lo ritiro.

Presidente Terracini. Onorevole Lami Starnuti, mantiene il suo emendamento?

Lami Starnuti. Non ho nessuna difficoltà ad aderire al nuovo testo del Comitato di redazione. Il mio emendamento era stato presentato in relazione al vecchio testo ma, modificata la formula primitiva, aderisco alla nuova.

Avrei desiderato però che l'onorevole Ambrosini avesse detto qualche cosa sull'ultima parte del mio emendamento, la quale riguarda una ulteriore ipotesi, oltre quelle contenute nella formula del Comitato, riguarda cioè la eventuale rimozione o sospensione dei sindaci e dei presidenti delle Deputazioni (ho chiamato Deputazioni anche quelle regionali, seguendo la nomenclatura originaria del progetto). Mi pare che la Corte costituzionale dovrebbe contenere una garanzia a favore dei capi delle Regioni e degli enti locali, circa la possibilità di rimozione da parte del Governo centrale. Io vorrei limitata la rimozione a determinati casi, e precisamente ai casi di rinvio a giudizio per uno di quei delitti che comportano la perdita del diritto elettorale; vorrei, insomma, che scomparisse dalla nostra legislazione ordinaria il potere del Governo centrale di rimuovere o destituire il sindaco ed il presidente della Giunta regionale, per quelle ragioni che si dicono ragioni di ordine pubblico, ma che, qualche volta, rappresentano soltanto un'autentica sopraffazione del Governo centrale sull'autonomia e sulla volontà degli enti locali.

Per quest'ultima parte dell'emendamento, io desidererei dunque, che l'onorevole Ambrosini esprimesse l'opinione ed il parere del Comitato di redazione.

Ambrosini. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ambrosini. Risponderò brevemente. Noi riteniamo, dal punto di vista pregiudiziale, che non è questo il momento di discutere di tale grave materia, giacché nell'articolo 117 noi ci occupiamo soltanto delle Regioni. Quindi, l'argomento del quale con tanta passione e competenza si occupa l'onorevole Lami Starnuti, potrà essere trattato in altra sede e precisamente in tema di discussione della legge comunale e provinciale. L'attuale non ci sembra la sede adatta per occuparci di questo problema specifico.

Presidente Terracini. Onorevole Nobile, mantiene l'emendamento?

Nobile. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Onorevole Camposarcuno, mantiene gli emendamenti?

Camposarcuno. Mantengo l'emendamento al terzo comma, accettato dalla Commissione, e ritiro gli altri due.

Presidente Terracini. L'onorevole Mastino Pietro ha presentato il seguente emendamento:

«Al primo comma, dopo le parole: Costituzione, aggiungere le altre: o grave violazione di leggi costituzionali».

Ha facoltà di svolgerlo.

Mastino Pietro. Darò brevemente qualche indicazione sul significato del mio emendamento: è evidente che, poiché l'Assemblea Costituente stabilì un ordinamento regionale, deve contemporaneamente anche preoccuparsi di regolare i rapporti tra il potere centrale e i poteri attribuiti alla Regione. È quindi necessario prevedere i casi in cui si possa procedere allo scioglimento dei Consigli regionali. Mi pare però che sia anche di immediata evidenza la necessità di limitare i casi di scioglimento. Nella formula già proposta nel progetto di Costituzione era detto che lo scioglimento sarebbe stato possibile quando il Consiglio regionale compisse atti contrari all'unità nazionale. Questa formula non è stata ripetuta; però è stato riconfermato il concetto, ed è stata anche aggiunta la possibilità di sciogliere i Consigli regionali per altre gravi violazioni di legge. Ritengo però necessario precisare la violazione di quali leggi possa determinare lo scioglimento dei Consigli regionali e credo si debba parlare solo della legge costituzionale, perché altrimenti ogni violazione di legge potrebbe dar luogo agli scioglimenti. Vero è che è solo stabilita la possibilità e non l'obbligo dello scioglimento ma noi dobbiamo considerare anche l'eventualità che ragioni politiche trovino apparente motivazione in supposte violazioni di legge e determinino atti d'ingiustizia. Se noi attribuissimo la possibilità dello scioglimento per violazione anche di altre leggi, il criterio diventerebbe troppo lato e quindi pericoloso. Aggiungo che l'articolo 118 della Costituzione stabilisce che il Consiglio regionale deve comunicare al Governo i disegni di legge. Il Governo ha il diritto di rimetterli al Consiglio regionale perché li riesamini, e, se il Consiglio regionale vi insisterà, il Governo potrà impugnarli per incostituzionalità.

Vi è quindi, indipendentemente dal più grave rimedio, rappresentato dall'eventuale scioglimento del Consiglio regionale, la possibilità da parte del Governo centrale di intervenire.

Quindi, la formula da me proposta, secondo la quale il primo comma dovrebbe suonare in questi termini:

«Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o altre gravi violazioni della legge costituzionale», mi sembra da accogliere.

Presidente Terracini. L'onorevole Ambrosini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Ambrosini. L'emendamento dell'onorevole Mastino Pietro è determinato da una preoccupazione che ci sembra infondata.

Anzitutto, quando dice che ogni e qualunque violazione di legge può dare al Presidente della Repubblica la facoltà di scioglimento, afferma una cosa non rispondente al testo proposto che parla di «gravi violazioni di legge». Quindi non si tratta di una qualsiasi violazione di legge, ma di grave ed anzi di gravi violazioni di legge. Il progetto adopera il plurale, e ciò è più che significativo per indicare che è necessario che il Consiglio regionale abbia assunto tale un atteggiamento contrario alle leggi da destare veramente una fondata preoccupazione nel Governo dello Stato.

L'onorevole Mastino assume inoltre che l'esecutivo potrebbe esercitare questo diritto impugnando la libera esplicazione del potere regionale. Ma su questo punto mi permetto osservare che non solo è impegnata tutta la responsabilità dell'esecutivo — in quanto occorre un decreto motivato del Presidente della Repubblica, preso in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri — ma che lo strapotere dell'esecutivo è preventivamente infrenato in quanto occorre che sia sentita una Commissione eletta dalle due Camere.

L'accenno all'articolo 118 fatto dall'egregio collega appare non rilevante per la questione che ci occupa.

In conclusione, la Commissione ritiene che, quando si stabilisca la condizione ed il presupposto delle «gravi violazioni di legge», e quando si aggiunga la garanzia dell'intervento preventivo di una Commissione delle due Camere, tutte le esigenze per prevenire abusi siano soddisfatte, e che l'Assemblea possa con tranquillità approvare il testo proposto dalla Commissione.

Presidente Terracini. L'onorevole Tosato ha presentato il seguente emendamento:

«Al secondo comma aggiungere:

«o per ragioni di sicurezza nazionale».

Ha facoltà di svolgerlo.

Tosato. Non ho bisogno di svolgere questo emendamento, perché il concetto è chiaro: mira a colmare una lacuna del testo della Commissione.

Presidente Terracini. L'onorevole Ambrosini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Ambrosini. Non ho consultato la Commissione, ma ritengo che accetti questa aggiunta che ha ragione evidente di essere.

Presidente Terracini. Onorevole Mastino, mantiene il suo emendamento?

Mastino Pietro. Lo mantengo.

Presidente Terracini. E lei, onorevole Lami Starnuti?

Lami Starnuti. Mi riservo di presentare oggi un ordine del giorno in sostituzione dell'ultima parte dell'emendamento.

Presidente Terracini. Sta bene. Passiamo allora alla votazione dell'articolo 117.

Pongo in votazione la prima parte del primo comma:

«Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione».

(È approvata).

Pongo in votazione le parole:

«o gravi violazioni di legge».

(Sono approvate).

Pongo in votazione la parola

«costituzionali».

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'ultima parte del primo comma:

«o non sostituisce la Giunta od il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti e violazioni».

(È approvata).

Pongo in votazione il secondo comma:

«Il Consiglio può altresì essere sciolto quando per dimissioni o impossibilità di formare una maggioranza non sia in grado di funzionare».

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Tosato:

«o per ragioni di sicurezza nazionale».

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Passiamo al terzo comma:

«Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Senato della Repubblica».

A questo comma sono stati presentati emendamenti dagli onorevoli Nobile e Perassi.

In base all'emendamento Nobile la formulazione sarebbe la seguente:

«Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione di una delle due Camere».

La pongo in Votazione.

(Non è approvata).

Pongo in votazione la formulazione dell'onorevole Perassi, accettata dalla Commissione:

«Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita una Commissione di deputati e senatori composta nei modi stabiliti dalla legge».

(È approvata).

Pongo in votazione l'ultimo comma, con la modifica proposta dall'onorevole Camposarcuno e accettata dalla Commissione:

«Una Commissione, nominata con lo stesso decreto e composta di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili da sottoporre poi alla ratifica del Consiglio».

(È approvato).

L'articolo 117 risulta nel suo complesso così approvato:

«Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisce la Giunta od il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti e violazioni.

«Il Consiglio può altresì essere sciolto quando per dimissioni o impossibilità di formare una maggioranza non sia in grado di funzionare, o per ragioni di sicurezza nazionale.

«Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita una Commissione di deputati e di senatori composta nei modi stabiliti dalla legge.

«Una Commissione, nominata con lo stesso decreto e composta di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, indìce le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili da sottoporre poi alla ratifica del Consiglio».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti