[Il 13 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Il Presidente Terracini invita l'onorevole Ambrosini, Presidente e relatore del Comitato di redazione per l'autonomia regionale, ad illustrare brevemente il progetto elaborato da detto Comitato.

Ambrosini, Relatore. [...] L'altra disposizione che integra l'articolo 3[i], cioè quella dell'articolo 12, costituisce forse il punto più importante e delicato di tutta la riforma.

Personalmente, pur avendo propugnato la istituzione dell'ente regionale, con poteri su per giù identici a quelli che sono consacrati nel progetto, ha sempre avvertito la necessità di un sistema di coordinazione fra il potere legislativo della Regione e quello dello Stato.

Per questa ragione ritenne di sottoporre al Comitato ben quattro congegni diversi in tema di intervento del potere centrale, come rimedio rispetto all'attività dell'Assemblea regionale, che sconfinasse dai limiti della sua competenza o portasse eventualmente nocumento all'interesse delle altre Regioni o dello Stato in generale.

Espone quindi il sistema prescelto dal Comitato, a maggioranza: i disegni di legge votati dall'Assemblea regionale devono essere comunicati al Governo ed acquistano valore di legge se, entro un mese da tale comunicazione, esso non faccia alcuna osservazione. Qualora invece ritenga che tali disegni di legge eccedano dai limiti della competenza della Regione o contrastino con l'interesse dello Stato o di altre singole Regioni, il Governo li rimanda all'Assemblea regionale, la quale può riprenderli in esame e farli diventare legge, approvandoli con una maggioranza qualificata. Circa l'entità di tale maggioranza, fa presente di avere inizialmente proposto un numero di voti che raggiungesse la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea e i due terzi dei votanti. Sennonché l'onorevole Lami Starnuti, seguito dalla maggioranza del Comitato, si oppose alla determinazione di questa seconda maggioranza qualificata, sostenendo che avrebbe importato pretendere troppo dall'Assemblea; e si venne così nell'ordine di idee di prescrivere unicamente la maggioranza assoluta dei voti dei membri dell'Assemblea. Resta al Governo il diritto di ricorrere alla Corte costituzionale per chiedere l'annullamento totale o parziale dei provvedimenti legislativi in questione.

Riservandosi di ritornare su questo punto, rileva che, con la terzultima delle «varianti» da lui stesso proposte, prospettava la distinzione fra le questioni di legittimità e quelle di merito, demandando le prime alla decisione della Corte Costituzionale, e le seconde alla decisione del Parlamento Nazionale.

Concludendo sull'argomento, esprime la personale convinzione che quest'ultimo sistema è tale da dover fare scomparire molte prevenzioni contro il progetto in genere, giacché concilia gli interessi della Regione con quelli del potere centrale.


 

[i] L'articolo 3 del progetto è quello che stabilisce la potestà legislativa della Regione.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti