Evoluzione dell'Articolo

Il 3 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva i seguenti principî relativamente alla formulazione dell'articolo 12 del progetto presentato dal comitato sulle autonomie locali. Il testo qui riportato è tratto da un documento sugli articoli approvati relativamente all'ordinamento regionale e conservato nell'Archivio Storico della Camera dei Deputati all'unità archivistica ITCD.00200.00040.00006.00004.00007.

1) — I disegni di legge approvati dall'Assemblea regionale devono essere comunicati al Governo centrale, il quale, entro 15 giorni da tale comunicazione, provvede alla inserzione del loro testo integrale nel Notiziario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2) — Entro 30 giorni (dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale) il Governo, perché ritenga il disegno di legge o incostituzionale o lesivo degli interessi della Nazione o di altre regioni, può rinviarlo all'Assemblea regionale.

3) — L'Assemblea regionale riprende in esame il disegno di legge e, qualora respinga le osservazioni del Governo, deve approvarla nuovamente con un numero di voti che raggiunga la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4) — Il disegno di legge nuovamente approvato dall'Assemblea regionale deve essere ricomunicato al Governo Centrale, il quale, entro 15 giorni da tale comunicazione, può ricorrere alla Suprema Corte Costituzionale per motivi di incostituzionalità e di incompetenza o all'Assemblea Nazionale per casi di conflitto di interessi.

5) — Entro il suddetto termine la legge non è esecutiva.

6) — L'Assemblea Nazionale ha soltanto la competenza di invalidare la legge.

7) — Quando sia dubbio se il motivo di annullamento sia di competenza della Suprema Corte Costituzionale o dell'Assemblea nazionale, il potere di decidere su tale questione spetta alla Suprema Corte Costituzionale.

8) — Le leggi della Regione devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione; fra le due pubblicazioni la prevalenza spetta a quella sul Bollettino Ufficiale della Regione.

9) — Le leggi devono essere promulgate dal Presidente dell'Assemblea Regionale e devono portare il visto del rappresentante del Governo centrale nella Regione.

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Il 4 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva i seguenti testi da aggiungere all'articolo 12 i cui principî sono stati approvati nella seduta del 3 dicembre 1946:

«La procedura stabilita per la pubblicazione e l'impugnativa delle leggi deve essere seguita anche per i regolamenti delegati di cui all'articolo 4-ter».

 

«Ove l'Assemblea Regionale dichiari l'urgenza di una legge da essa approvata, si può procedere alla pubblicazione di questa prima del decorso del termine di cui all'articolo ... se il Governo dello Stato dia il suo consenso espresso».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 118.

I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale sono comunicati al Governo centrale, e promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccedono la competenza della Regione o contrastano con gli interessi nazionali o di altre Regioni.

Ove il Consiglio regionale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi membri sono promulgati, ma non entrano ancora in vigore, se entro quindici giorni dalla comunicazione il Governo li impugna per incostituzionalità davanti alla Corte costituzionale o nel merito, per contrasto di interessi, davanti all'Assemblea Nazionale. In caso di dubbio la Corte decide se competente a pronunciarsi sia essa stessa o l'Assemblea.

Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale ed il Governo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Le leggi regionali sono vistate dal Commissario del Governo nella Regione e promulgate dal Presidente della Deputazione regionale.

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Il 4 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale sono comunicati al Commissario del Governo nella Regione, e promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccedono la competenza della Regione o contrastano con gli interessi nazionali o di altre Regioni.

Ove il Consiglio regionale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi membri sono promulgati, ma non entrano ancora in vigore, se entro quindici giorni dalla comunicazione il Governo li impugna per incostituzionalità davanti alla Corte costituzionale o nel merito, per contrasto di interessi, davanti al Parlamento. In caso di dubbio la Corte decide se competente a pronunciarsi sia essa stessa o il Parlamento.

Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale ed il Governo centrale consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Le leggi regionali sono vistate dal Commissario del Governo nella Regione e promulgate dal Presidente della Deputazione regionale».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 127

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

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Il 22 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'onorevole Ruini, a nome del Comitato di coordinamento, comunica che è stata accettata la richiesta di ripristinare al secondo comma le norme relative alla dichiarazione d'urgenza delle leggi regionali.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 127. (*)

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

 

[(*) Articolo modificato da successive leggi costituzionali.]

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A cura di Fabrizio Calzaretti