[Il 13 giugno 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la votazione degli ordini del giorno presentati sul Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Presidente Targetti. [...] Dovremmo ora passare all'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Grieco e Laconi, che è del seguente tenore:

«L'Assemblea Costituente riconosce la necessità di effettuare un ampio decentramento amministrativo democratico dello Stato, a mezzo della creazione dell'Ente Regione, avente facoltà legislativa di integrazione e di attuazione, per le materie da stabilirsi, onde adattare alle condizioni locali le leggi della Repubblica;

riconosce la necessità della conservazione e del potenziamento dell'Ente Provincia;

decide che il Titolo V si limiti ad affermare i principî costituzionali dell'Ente Regione, rinviando ad una legge speciale la regolamentazione delle funzioni del nuovo Ente e dei suoi rapporti con le Provincie, i Comuni e lo Stato».

Poiché gli onorevoli Grieco e Laconi hanno sottoscritto anche l'ordine del giorno dell'onorevole Bonomi Ivanoe, il loro ordine del giorno si intende ritirato.

[...]

Passiamo quindi all'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Bonomi Ivanoe, Bozzi, Togliatti, Grieco, Laconi, Lami Starnuti e Molè:

«L'Assemblea Costituente riconosce la necessità:

a) che sia effettuato un ampio decentramento amministrativo democratico dello Stato, anche a mezzo dell'ente Regione;

b) che la Regione debba essere dotata di potestà normativa nei limiti della attuazione e dell'integrazione delle direttive e dei principî fissati dalle leggi della Repubblica;

c) che siano attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, adottate mediante leggi costituzionali, alle Regioni indicate nel secondo comma dell'articolo 108 del Progetto

e delibera

che nella Carta costituzionale debba trovare sede l'affermazione della esistenza della Regione, accanto ai Comuni e alle Provincie, con l'indicazione dei poteri e degli organi del nuovo Ente e di quanto altro sia necessario alla sua essenziale definizione costituzionale».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti