Evoluzione dell'Articolo
Il 14 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:
«Il territorio della Repubblica č ripartito in Regioni e Comuni. La Provincia č una circoscrizione amministrativa di decentramento regionale».
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Il 6 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«I Comuni sono enti autarchici dotati di autonomia nell'ambito dei principī fissati dalle leggi generali dello Stato.
La creazione di nuovi Comuni e le modificazioni di circoscrizioni comunali sono stabilite con legge della Regione, quando sia espressa analoga volontą dalle popolazioni interessate».
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Testi definitivi del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 107.
La Repubblica si riparte in Regioni e Comuni.
Le Provincie sono circoscrizioni amministrative di decentramento statale e regionale.
Art. 121.
Il Comune č autonomo nell'ambito dei principii fissati dalle leggi generali della Repubblica.
Con legge della Regione, su richiesta della maggioranza delle popolazioni interessate, possono essere creati nuovi Comuni, o modificate le circoscrizioni esistenti.
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Il 17 luglio 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principī fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari, di carattere esclusivamente amministrativo, per un ulteriore decentramento.
Il cambiamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Provincie sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione a cui appartengono.
Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 128.
Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principī fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 128. (*)
Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principī fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
[(*) Articolo abrogato da una successiva legge costituzionale.]
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A cura di Fabrizio Calzaretti