[Il 1 febbraio 1947, nella seduta antimeridiana, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria prosegue la discussione sulle autonomie locali.]

Presidente Ruini. [...] Segue l'emendamento dell'onorevole Uberti all'articolo 14, inteso ad aggiungere il seguente comma:

«In tali circoscrizioni sono elette dai Comuni Giunte provinciali con funzioni delegate dalla Regione secondo norme da stabilirsi».

Uberti precisa che la sua proposta è dettata dall'esigenza di ottenere una maggiore precisazione circa le funzioni delle Giunte provinciali, per le quali, in base al principio della unicità amministrativa, è meglio parlare di funzioni delegate dalla Regione.

Molè ritiene sia una incongruenza che le funzioni vengano delegate dalla Regione e che, viceversa, a nominare questi delegati della Regione siano chiamati i Comuni. Chi delega, dà le funzioni.

Perassi crede conveniente mantenere la formula che era stata adottata dalla seconda Sottocommissione che è più larga e non esclude, eventualmente, che le Giunte provinciali siano elette anche dai Consigli comunali.

Viceversa, riterrebbe opportuno precisare che queste funzioni vanno determinate non con una legge della Repubblica ma con una legge della Regione interessata. Invita, pertanto, l'onorevole Uberti a non insistere sul suo emendamento e propone che nel testo dell'articolo 14, secondo comma, adottato dalla Sottocommissione, anziché dire: «nei modi e con i poteri stabiliti da una legge della Repubblica», si dica: «nei modi e con i poteri stabiliti dalla legge regionale».

Fabbri accoglie anch'egli la prima parte dell'osservazione Perassi, che cioè sia preferibile il testo della seconda Sottocommissione al testo formulato dal Comitato di coordinamento, che può dare origine ad incertezze.

Da parte della maggioranza della seconda Sottocommissione, si era infatti pensato ad un organo che fosse in qualche modo di sorveglianza, e collaterale nella esplicazione delle funzioni amministrative da parte degli uffici decentrati della Regione. Quindi, completa soppressione di organi aventi l'autonomia degli antichi Consigli provinciali, per evitare un ritorno all'organizzazione autarchica ed autonoma della Provincia. Rimanendo però la circoscrizione provinciale, si era ritenuto necessario dare agli elementi locali una certa responsabilità inerente alla esplicazione dei vari servizi, ed istituire una sorveglianza proveniente da un principio elettorale, l'attuazione del quale sarà stabilito, secondo i modi e le forme più opportune, dalla legge.

Su questo punto è completamente d'accordo con l'onorevole Perassi per mantenere la dicitura della Commissione; sennonché, quando si tratta di indicare questa legge, l'onorevole Perassi — che ha una tendenza regionalistica più spinta — dice che occorre una legge della Regione. Crede, invece, che questo ordinamento di carattere unitario per tutte le Regioni in ordine appunto al funzionamento dei servizi debba essere mantenuto. Non crede opportuno che le Giunte elettive, che saranno quali la legge dello Stato determinerà, debbano essere diverse da Regione a Regione, salvo, naturalmente, le maggiori autonomie contemplate per determinate Regioni.

A questo proposito fa presente che pur essendo contrario — come prima ha accennato — ad una tendenza regionalistica troppo spinta, è d'avviso che per le Regioni insulari e per quelle mistilingui di confine siano opportune disposizioni particolari in omaggio alla democrazia, alla libertà ed agli interessi di razze e di Paesi non del tutto italiani per lingua. Ed egli chiede alla Commissione di considerare l'opportunità — ove si mantenga il concetto di dare un ordinamento speciale alle Regioni di confine mistilingui, con riferimento specifico alla Val d'Aosta e all'Alto Adige — se non sarebbe opportuno fin da adesso includere nel secondo comma dell'articolo 3, che prevede condizioni particolari di autonomia per le due Isole e per le Regioni di confine mistilingui, anche la Venezia Giulia ed il Friuli; a meno che non si preferisca abbandonare il criterio della precisazione e parlare soltanto, in forma generica, delle due Regioni insulari e delle Regioni di confine mistilingui.

Il Presidente Ruini osserva all'onorevole Fabbri che questi, parlando dell'emendamento Targetti, ha affermato che il testo del Comitato di redazione gli sembrava meno felice di quello della seconda Sottocommissione. Fa presente che tale testo fu discusso lungamente dal Comitato stesso. La Sottocommissione aveva stabilito che i modi di elezione della Giunta avrebbero dovuto essere stabiliti dalla legge, ciò che poteva portare anche ad un suffragio diretto. La maggioranza ha ritenuto invece che non fosse opportuno caricare di un suffragio diretto questa fioritura di elezioni che vi è nelle Regioni.

Quanto alla nuova proposta dell'onorevole Fabbri, rileva trattarsi di una questione che ha un tale riflesso di natura anche nazionale e politica che non può non metterla in discussione, se la Commissione lo ritiene. Però, la discussione dovrà essere fatta a parte, perché si tratterà di ritornare sull'articolo 3 e di modificarne la dizione.

Targetti dichiara di apprezzare le ragioni che hanno ispirato l'onorevole Uberti nel compilare il suo emendamento, perché vi vede un gentile pensiero verso la vecchia Provincia che alcuni si augurano possa essere fatta risorgere.

Ma la proposta dell'onorevole Uberti non gli sembra logica. Essendo stata soppressa la Provincia, è contrario anche alla istituzione di queste Giunte elettive, le quali non sarebbero altro che uffici distaccati dalla Regione; ed egli si domanda se si voglia dare l'aspetto di un corpo elettivo ad un ufficio burocratico impiegatizio. Voterà, quindi, contro l'emendamento Uberti e contro l'istituzione delle Giunte.

Tosato si dichiara favorevole alla proposta Perassi, perché la ritiene conforme a tutto il sistema, per il quale la Giunta provinciale non è altro che un ufficio regionale decentrato. Si tratta di vedere come questo ufficio potrà essere costituito, e se rappresenti una partecipazione diretta o indiretta dei cittadini della Provincia al controllo ed alla vigilanza delle funzioni regionali nell'ambito della Provincia. Sotto questo aspetto, ritiene sia meglio adottare la formula più generica della Sottocommissione e per questo non è favorevole a quella predisposta dal Comitato di redazione.

Proporrebbe, inoltre, un emendamento formale, alla prima parte dell'articolo 14. Dove è detto: «La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative a mezzo delle circoscrizioni provinciali», sostituirebbe le parole: «a mezzo di organi provinciali».

Ambrosini è favorevole alla proposta Uberti, in quanto crede che essa rappresenti una ulteriore precisazione di quanto ha già stabilito il Comitato di redazione. Non si tratta di una incongruenza, come ha detto l'onorevole Molè, ma si tratta di una commistione di vari elementi tale da riaffermare il principio che le circoscrizioni provinciali esistono in funzione dell'amministrazione regionale, e d'altra parte di dare un peso alla voce degli enti locali e principalmente dei Comuni. Crede che, in questi termini, la proposta Uberti possa accettarsi.

Nobile ritiene che la proposta Uberti non sia da accettare perché sin da adesso cristallizzerebbe il modo nel quale queste Giunte debbono essere elette. I modi di poter eleggere le Giunte sono vari: vi possono essere sistemi che, forse, rispondano meglio che non la proposta Uberti alle esigenze della Provincia e della Regione.

È favorevole, quindi, alla dizione adottata dal Comitato di redazione.

Uberti sottolinea che, effettivamente, la Provincia ha un'efficienza ed un valore. Rileva che dalla Provincia sono stati soppressi il bilancio ed il Consiglio provinciale; ma se si sopprimono le forze locali che sono nella Provincia si arriva ad un accentramento regionale quanto mai pericoloso. Se l'esistenza della Provincia avrebbe intaccato l'unità della Regione, d'altra parte occorre tener presente che un decentramento è necessario. Ora questo ha luogo attraverso un puro decentramento burocratico, cioè di organi dipendenti dalla Regione, di funzionari della Provincia: si arriverà così ad avere una Provincia gestita semplicemente dai funzionari, mentre per attuare il criterio fondamentale della utilizzazione delle forze locali nella Regione, occorre che il decentramento sia compiuto da forze di carattere locale elettive, cioè dai Comuni. Afferma, pertanto, che non si può ammettere il criterio che queste forze locali siano nominate dalla Regione, perché vi potrebbe essere domani un contrasto fra gli elementi scelti dalla Regione, che non sono espressione delle forze locali.

Non crede che si possa rimandare alla legge una questione come questa che ha rilevanza costituzionale.

Einaudi domanda all'onorevole Uberti se, con la parola Comuni, intenda i Consigli comunali.

Uberti risponde affermativamente.

Il Presidente Ruini, in base a questa precisazione, rileva che l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Uberti può essere così modificato:

«In tali circoscrizioni sono elette dai Consigli comunali Giunte provinciali con funzioni delegate dalla Regione secondo norme da stabilirsi».

Lo pone ai voti in questa dizione.

(Non è approvato).

Pone ora ai voti l'emendamento Perassi, tendente a sostituire alla fine dell'articolo le parole: «da una legge della Repubblica», con le altre: «da una legge regionale».

Bozzi è contrario all'emendamento Perassi non solo per le ragioni già rilevate dall'onorevole Fabbri e dal Presidente, che cioè si viene a creare una disarmonia in questa regolamentazione, ma anche per una ragione più sostanziale. Sono state create le Regioni per eliminare l'accentramento statale; non si deve sostituire all'accentramento statale un accentramento che forse sarebbe peggiore, cioè l'accentramento regionale. Ora, se si lasciasse alla facoltà legislativa della Regione la potestà di regolare i suoi servizi interni, si potrebbe proprio arrivare all'assurdo di un accentramento regionale. Viceversa, demandando alla Repubblica una funzione unitaria, cioè la regolamentazione del decentramento burocratico nell'interno della Regione, questi pericoli sono evitati.

(L'emendamento Perassi non è approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti