Testi definitivi del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 107.
La Repubblica si riparte in Regioni e Comuni.
Le Provincie sono circoscrizioni amministrative di decentramento statale e regionale.
Art. 120.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative a mezzo di uffici nelle circoscrizioni provinciali, che puņ suddividere in circondari per un ulteriore decentramento.
Nelle circoscrizioni provinciali sono istituite Giunte nominate dai Corpi elettivi, nei modi e coi poteri stabiliti da una legge della Repubblica.
A cura di Fabrizio Calzaretti