[Il 28 maggio 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Zotta. [...] La Provincia! ecco un'altra preoccupazione vivissima. Che cosa avverrà della Provincia?

Molti sono mossi dal ragionevole intento di non turbare una massa di interessi morali e materiali, che si sono condensati in una tradizione ultrasecolare di vita provinciale.

Ma la loro preoccupazione è infondata, perché la regione sorge e vive assorbendo funzioni dallo Stato; quel poco che viene tolto alla provincia, indubbiamente, non costituisce il sostrato, sul quale è instaurata la consistenza economica, sociale e commerciale di questo capoluogo di circoscrizione territoriale.

Infatti, per quanto attiene al decentramento amministrativo, la Provincia continua ad esplicare le sue funzioni, anzi le aumenta, perché riceve una maggiore autorità dal decentramento statale; continueranno ad esserci, da questo punto di vista, Provveditorato agli studi, Intendenza di finanza, con uffici delle imposte dirette e indirette e Conservatoria delle ipoteche, Ispettorato provinciale dell'agricoltura, Genio civile, e così di seguito; tutti i punti di snodamento dell'attività statale continueranno ad esistere nei capiluoghi di provincia. E questa riforma non intende, in alcun modo, portare dei mutamenti sostanziali della Provincia; se un mutamento vi sarà — e ciò va detto per i provincialisti, che se ne preoccupano — sarà nel senso di aumentare i poteri di questi organi provinciali.

Lopardi. Ed allora non serve la Regione.

Zotta. La Regione, onorevole Lopardi, è un ente autarchico; e noi dobbiamo distinguere il decentramento amministrativo dal decentramento istituzionale.

Del decentramento istituzionale parlerò successivamente.

Dal punto di vista del decentramento amministrativo la Provincia vede potenziate le sue funzioni e per quella preoccupazione che ha l'onorevole collega aggiungerò che come la Provincia vede potenziate le sue funzioni per la stessa ragione le vede potenziate la regione, appunto perché pensiamo che questa riforma debba portare a snellire al massimo il funzionamento della burocrazia statale.

[...]

Vi è un punto piuttosto (adesso i buoni amici della Commissione mi consentano un piccolo rilievo critico) nel quale si parla — articolo 120 — di una Giunta elettiva nella provincia. Che cosa fa questa Giunta?

Io non riesco a spiegarmi le funzioni, perché indubbiamente dalla dogmatica del progetto scaturisce che la Provincia non è un ente istituzionale. Non essendo persona non ha organi. La Giunta elettiva provinciale dunque non è un organo della Provincia. Ed allora potrebbe essere considerata come una rappresentanza delle popolazioni dei comuni. Ma per fare che cosa? Questo non è precisato e mi sembra che occorra uno sforzo per trovare un obietto, a meno che non si faccia un'altra disquisizione.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti