[Il 12 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 125 per il testo completo della discussione.]

Il Presidente Terracini comunica che, a proposito dell'articolo 19, il cui esame si è iniziato nella precedente seduta, sono stati presentati — in aggiunta a quelli proposti ieri dagli onorevoli Fabbri e Tosato — i seguenti emendamenti dagli onorevoli Bozzi e Mortati:

Emendamento proposto dall'onorevole Bozzi:

I. — «Il controllo di legittimità sulle deliberazioni dei Comuni e degli enti pubblici locali esistenti nella Regione è esercitato da un organo composto di membri in maggioranza elettivi e presieduto dal Commissario del Governo.

«La legge stabilirà le modalità di costituzione e di funzionamento dell'organo di controllo, nonché i casi in cui esso potrà esser chiamato ad esprimere parere, non vincolante, sul merito delle deliberazioni dei Comuni e degli altri enti pubblici indicati nel comma precedente».

II. — «Il controllo di legittimità sui regolamenti della Regione e sulle deliberazioni di essa che importano gestione del bilancio sarà esercitato da una delegazione composta di magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti della Repubblica nonché di cittadini designati dall'Assemblea regionale.

«La legge stabilirà le modalità di Costituzione e di funzionamento della delegazione, nonché i casi in cui questa potrà esser chiamata ad esprimere parere, non vincolante, sul merito delle deliberazioni della Regione».

[...]

Bozzi dichiara di essere, in linea di massima, non favorevole alla introduzione di un controllo di merito sugli atti della Regione, se tale controllo s'intende nel senso di attribuire all'organo controllante la potestà di non approvare — per valutazioni di merito o di convenienza amministrativa in genere — un atto della Regione. Sarebbe invece favorevole ad un controllo di merito che si potesse configurare sotto una forma di collaborazione, nel senso che sugli atti che, in base alla legge, potranno o dovranno essere trasmessi all'organo di controllo, questo esprimerà il suo parere non vincolante nei confronti dell'ente che ha emesso l'atto amministrativo, il quale sarà così libero di seguire o meno il parere espresso da questo organo, facendo rilevare che, in caso di parere negativo, l'organo deliberante assumerà la responsabilità dell'atto. Ritiene tale forma di controllo di merito utile alla buona amministrazione della Regione; e propone il seguente emendamento in sostituzione di quello di cui precedentemente il Presidente ha dato lettura:

«La legge stabilirà i casi in cui gli atti della Regione debbano essere inviati all'organo di controllo, affinché esso esprima il suo parere sul merito di essi. Il parere dell'organo di controllo non è vincolante per la Regione».

Lami Starnuti si associa alle dichiarazioni dell'onorevole Bozzi, in quanto è convinto, anche per esperienza personale, della scarsa utilità del controllo di merito; ed aggiunge che è suo intendimento proporre che gli stessi criteri, accennati dall'onorevole Bozzi, per la Regione, siano adottati anche per il controllo di merito del Comune.

[...]

Laconi, insieme ai colleghi del suo Gruppo, è favorevole, limitatamente alla Regione, all'istituzione di un controllo di merito — entro limiti preveduti in una legge speciale — sugli atti amministrativi, esercitato da un organo che abbia una investitura democratica superiore a quella dell'ente Regione.

Per i Comuni, il controllo non è necessario, dato il ristretto campo di interessi in cui sono limitati i loro poteri; mentre la mancanza assoluta di un controllo sugli atti della Regione — alla quale è stata concessa notevole ampiezza di poteri — potrebbe essere gravida di pericoli.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti