[Il 1 febbraio 1947, nella seduta antimeridiana, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria prosegue la discussione sulle autonomie locali.]

Il Presidente Ruini. [...] Pone in discussione l'emendamento proposto dall'onorevole Grieco all'articolo 18. Con esso non si accetta la creazione delle nuove Regioni e il loro inserimento nella Costituzione, ma si propone un articolo così formulato:

«Le Regioni sono costituite secondo la tradizionale ripartizione geografica dell'Italia. È fatta eccezione per la Valle d'Aosta, che costituisce una Regione distinta».

Laconi, illustrando l'emendamento per incarico dell'onorevole Grieco, osserva che la Commissione si è trovata dinanzi ad una molteplicità di richieste presentate con le più strane procedure. La scelta delle Regioni cui la Commissione ha proceduto ha avuto luogo secondo criteri anche empirici.

Osserva che quando si è decisa la costituzione dell'ente Regione, e quindi la sostituzione della Provincia, si è inteso dire che, benché della Regione non fosse cenno nell'ordinamento italiano, tuttavia alla Regione si era mantenuta una qualche struttura comprensiva delle vecchie circoscrizioni. Se così è, occorre dare un riconoscimento a queste circoscrizioni, che si sono mantenute durevolmente, così come sono state tramandate dalla tradizione popolare.

Non crede però che questa regola debba essere introdotta in via assoluta senza eccezione. È evidente che si dovrà aprire una possibilità perché determinate parti di una Regione possano staccarsi ed unirsi ad altre Regioni. Ed è stato appunto introdotto un articolo, il 20, nel quale si prevede che con una legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali interessati, si possa consentire la fusione di Regioni esistenti e la creazione di nuove Regioni, con un minimo di 500 mila abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino un terzo della popolazione e che la proposta sia approvata con referendum popolare.

Evidentemente, nel testo della Costituzione si è aperta una possibilità legale per addivenire alla formazione di nuove Regioni e alla divisione di quelle esistenti, qualora però le relative richieste abbiano raccolto il suffragio di una certa parte della popolazione. Ora, facendo eccezione alla procedura qui prevista, in sede di Sottocommissione è stato ritenuto di dover accettare alcune richieste, anche se formulate in base ai criteri più strani. Alcuni Commissari avevano raccolto da parte delle popolazioni interessate dei loro collegi elettorali, da parte di gruppi di amici, di uomini politici, una certa documentazione, di cui si sono fatti portatori, sostenendola con argomenti, talvolta anche validi, ma evidentemente senza alcuna procedura che avesse un minimo carattere costituzionale e potesse offrire al Paese e alla Costituente un minimo di garanzia. È stata così adottata la formulazione dell'articolo 18 che elenca le nuove Regioni.

Ora gli sembra assurdo che nella Costituzione siano previste tante cautele, si stabilisca il numero degli elettori che devono firmare le richieste, si adotti il referendum popolare, ecc., e poi la Costituente, nell'atto in cui viene decisa l'istituzione di queste Regioni, violi completamente tutto quello che ha stabilito e accetti l'istituzione delle Regioni in base ai buoni uffici presentati da un determinato numero di suoi componenti. Qualora vi fossero ragioni particolari per adottare una procedura d'urgenza, queste ragioni dovrebbero essere prese in seria considerazione. Il Governo, prima della Costituente, ha dovuto riconoscere appunto per ragioni politiche impellenti l'autonomia alla Sicilia, e ha dovuto costituire un Commissariato generale in Sardegna. Oggi nessuno può affermare che nella Regione emiliana-lunense, o nel Salento o nel Friuli, si assista a fatti così importanti, a così gravi movimenti, a tali agitazioni politiche che impongano la necessità di immediati provvedimenti.

Crede quindi che la Costituente compirà opera molto più seria e rispondente al mandato ricevuto, se nella Costituzione si farà unicamente riferimento alle Regioni storiche, che si sono tramandate nonostante il loro mancato riconoscimento nella Costituzione italiana, in quanto sono nel riconoscimento unanime delle nostre popolazioni; salvo poi ad introdurre — come giustamente è stata introdotta — una procedura che consenta in un secondo momento, a Costituzione entrata in vigore, la possibilità di costituire nuove Regioni.

Conti, regionalista convinto, anche perché federalista, crede però che occorra esaminare il problema con molta prudenza e ponderazione. Ha già avuto modo di affermare nella seconda Sottocommissione che il criterio che lo ispira nel configurare le nuove Regioni e nel riconoscere le vecchie è questo: avere la certezza della vitalità dell'ente che si costituisce. Non potrebbe concepire un aborto, né formazioni artificiali, capricciose. Crede che il desiderio, l'aspirazione alla creazione dell'ente Regione sia profondo nelle Regioni già costituite, in quelle geografiche, tradizionali; ma che il desiderio sia vivissimo anche in altre zone del territorio. Tuttavia non si può oggi fare buon viso a tutte le richieste che vengono dalle diverse parti. Quelle che sono state esaminate, sono state esaminate con notevole prudenza. Non è proprio esatto quello che ha detto il collega Laconi, che si sia proceduto per suggestione.

Vi sono stati, comunque, movimenti da varie parti e questo dimostra, se mai, che vi è già in atto un'espressione di quell'altro elemento che si desidera entri nella soluzione del problema: una specie cioè di auto-decisione delle popolazioni. Per le Regioni che sono state iscritte nell'elenco che è nell'articolazione, questa espressione della volontà delle popolazioni si è avuta.

Si è creata, per esempio, la Regione friulana; e nessuno può negare che il Friuli sia una Regione assolutamente caratteristica, una Regione la quale da anni e anni si agita per questa sua autonomia. C'è poi un'altra Regione per la quale crede non si debba discutere: è una piccola Regione, una Provincia: il Molise. Ma se nel Friuli c'è stata sempre una viva aspirazione all'autonomia, nel Molise si è avuta tutta una serie di manifestazioni individuali e collettive per la creazione di una Regione separata.

Togliatti fa presente che lo stesso si potrebbe dire, ad esempio, anche per la Valtellina.

Conti, proseguendo, osserva che quanto al Salento vi è stata una larga discussione nella Sottocommissione. Per il Salento ci possono essere delle difficoltà; in altre parti della Puglia sono sorte delle avversioni a questa formazione. Tuttavia ritiene, d'accordo con i colleghi che hanno propugnata l'istituzione del Salento a regione, che vi siano moltissime ragioni a sostegno di questa tesi. Basterebbe soltanto un elemento di giudizio: le Puglie hanno una lunghezza di ben quattrocento chilometri; su quattrocento chilometri, è evidente che si può fare un taglio a metà, allo scopo di rendere più facile l'amministrazione locale e l'autonomia del territorio. Non crede dunque che la Sottocommissione abbia errato nei dichiarare la costituzione di quella Regione.

Quanto alla costituzione delle Regioni emiliana-lunense ed emiliana-romagnola, ritiene si tratti di una delle migliori attuazioni. Questa bipartizione dell'Emilia, cioè l'unione nella parte occidentale alla regione lunense e nella parte orientale alla Romagna risponde alle tradizioni, in primo luogo, ed in secondo luogo alle necessità e all'economia delle popolazioni interessate.

Per la Regione emiliana-romagnola ricorda le tradizioni storiche le quali dicono che la Romagna è sempre stata con Bologna e con Ferrara: nello Stato pontificio, infatti, essa era unita con queste due città, ed era una Regione più vasta di quella odierna. E gli interessi sono tutti collegati: Bologna, Imola, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, sono tutte città le quali convivono, mentre non hanno nulla a che fare con Parma e Piacenza, e in genere, con quella parte della Regione emiliana. La Regione emiliana occidentale è poi nelle identiche condizioni e sente gravitare tutti i propri interessi verso La Spezia; e gli spezzini sanno di avere interessi comuni con la Provincia di Parma e in genere con quella parte settentrionale della Regione.

Non vede i motivi per cui si debbano contrastare interessi locali, di ripresa di commerci, di industrie, di trasporti, di comunicazioni, e perciò ritiene che anche la dichiarazione della possibilità di due Regioni: l'emiliana-romagnola e l'emiliana-lunense sia perfettamente legittimata.

Si dice che vi è un articolo 20 che apre l'adito alla costituzione di Regioni, quando si voglia e quando siano riconosciute dalle leggi future le condizioni necessarie per tale costituzione. È vero; ma oggi si elabora la prima legge in questo senso, si fa il primo impianto delle Regioni; le altre potranno venire; alcune potranno anche essere soppresse, riassorbite. Non si compie quindi nulla di irrimediabile compiendo questa prima regolamentazione.

D'altra parte, fa anche presente che le decisioni definitive dovranno essere prese dall'Assemblea Costituente, la quale potrà anche modificare la costituzione delle Regioni in conseguenza dell'espressione di volontà diverse da parte degli interessati.

Grassi rileva che l'emendamento dell'onorevole Grieco, là ove dice che bisogna tener conto di quelle Regioni le quali rispondono alla tradizionale ripartizione geografica dell'Italia, non afferma nulla su cui si possa essere d'accordo. Il Salento, ad esempio, rappresenta, in via geografica e in via storica, tutta una tradizione per cui si è sentito sempre come Regione a sé stante.

Comunque, è d'avviso che la procedura prevista dal progetto all'articolo 20, per la creazione di nuove Regioni, che contempla perfino un referendum popolare è una vera prova del fuoco per una Regione.

Quanto poi all'osservazione che nessuna procedura sia stata seguita per la creazione delle nuove Regioni, ricorda invece che l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea ha esplicato indagini attraverso i vari Comuni, sì che sono pervenute dalle singole Regioni, attraverso i rispettivi Prefetti, le deliberazioni di tutti i Consigli comunali. L'Assemblea non difetterà quindi di tutto il materiale necessario per decidere. Insiste quindi per l'accoglimento del testo proposto dalla seconda Sottocommissione.

Fuschini vorrebbe innanzi tutto che si dicesse qual è la tradizione alla quale la proposta Grieco intende riferirsi. In essa si parla infatti della tradizione della ripartizione geografica; ma la ripartizione geografica del nostro Paese ha avuto parecchie fasi nelle quali si sono manifestate posizioni geografiche diverse. Fare quindi riferimento alla tradizione, è quanto vi può essere di più indeterminato: e troppo vago per servire al fine di stabilire quelle che possono essere le Regioni. D'altra parte, se proprio ci si volesse rifare alle tradizioni veramente storiche del Paese, si giungerebbe a conclusioni assolutamente contrarie a quelle che si intende raggiungere: si dovrebbe cioè aumentare ancora il numero delle Regioni, poiché tutte le Regioni potrebbero sentirsi sollecitate, secondo l'articolo 20, a richiedere una tale suddivisione.

Desidera richiamare in modo particolare l'attenzione su un punto fondamentale messo in luce dall'onorevole Laconi, che cioè la suddivisione di cui all'articolo 18 sarebbe stata fatta in base a richieste più o meno capricciose. Risponde che, per il Friuli e per la Venezia Giulia, ad esempio, la richiesta è partita da un Comitato cittadino di cui facevano parte tutte le correnti politiche. Per quanto poi si riferisce alla Regione emiliana-lunense, osserva che tale Regione ha una suo inconfondibile carattere.

Nell'effettuare la suddivisione, la Sottocommissione non ha preso in considerazione, perciò, alcuna richiesta di carattere arbitrario, ma seri documenti pervenuti da Consigli comunali e da Deputazioni provinciali. Inoltre la Presidenza dell'Assemblea Costituente, in data 1° gennaio, ha trasmesso a tutte le Deputazioni provinciali e a tutti i Comuni una circolare nella quale sono indicate le Regioni stabilite dalla seconda Sottocommissione, e si domanda, su ciò, il pensiero di tali enti locali. Le risposte non sono ancora interamente pervenute. Ritiene pertanto che sia opportuno lasciare l'articolo 18 nel testo del Comitato di redazione, in attesa che l'Assemblea Costituente sia in possesso di tutte le risposte, pro e contro, degli enti che sono stati chiamati a riferire il loro pensiero.

Quanto all'Emilia, osserva che, anche con il criterio proposto dall'onorevole Grieco, essa avrebbe sempre il diritto storicamente e tradizionalmente, di essere costituita in Regione.

Fabbri, anche per ragioni di coerenza rispetto a quanto ha sempre affermato in sede di seconda Sottocommissione in cui è stato modestamente entusiasta della creazione dell'ente Regione, fa solo eccezione, come già appunto fece in quella sede, per alcune Regioni per le quali concorrono elementi di carattere geografico e storico, ai quali sopravvengono, per così dire, anche elementi di carattere politico. Ha aderito quindi al concetto che si possa pensare ad un ordinamento in qualche modo diverso e caratteristico, rispetto a quella che possa essere la generalità delle altre Regioni di Italia, nei confronti della Sicilia, della Sardegna e delle Regioni mistilingui di confine, fra le quali desidererebbe, anche per una ragione di fede, di speranza, nonché per la possibilità di accordi futuri con i Paesi confinanti, che si facesse menzione della Venezia Giulia.

È rimasto sempre ed è tuttora molto perplesso circa i possibili vantaggi di questo ordinamento regionalistico, anche perché essendovi innegabilmente una notevole differenza di sviluppo economico e di condizioni generali fra l'una parte e l'altra d'Italia, ha avuto la preoccupazione che l'istituzione delle Regioni, piuttosto che contribuire al progresso dell'Italia potesse eventualmente essere di pregiudizio alla situazione generale del Paese, con evidente discapito delle Regioni più povere.

Quanto alla istituzione di nuove Regioni, confessa che una volta adottato il criterio regionalistico, sperava che il concetto della Regione fosse qualche cosa di più organico, e di più complesso di quello che invece è uscito dai lavori della seconda Sottocommissione; e quando si è detto che era indispensabile il requisito per le nuove Regioni dei 500 mila abitanti, ha ritenuto che il requisito stesso fosse troppo basso, e quindi si è stupito che, per il Molise, si sia ritenuto di poter prescindere dal fatto che non si arrivi nemmeno a questi 500 mila abitanti. Ed ugualmente si è stupito dell'esigenza di dividere in due l'Emilia e si è preoccupato che l'eventuale soddisfazione di paesi che si vedrebbero eletti capoluoghi di Regione, potesse esser stata presa in considerazione senza tener conto delle lacerazioni e del dolore di altri paesi vicini.

Anche rimanendo nell'esempio classico dell'Emilia, si domanda se la separazione di Modena da Bologna determini tutto quell'entusiasmo che l'onorevole Fuschini suppone. E relativamente alla Romagna, egli, originario di Forlì, ha sempre avuto molti dubbi che i veri romagnoli siano convinti che Bologna o Ferrara facciano parte della Romagna, in quanto hanno sempre creduto che la Romagna finisse a Imola. Quindi si domanda se non sia troppo affrettata l'introduzione di queste nuove Regioni.

È quindi favorevole all'emendamento Grieco, insistendo peraltro per il mantenimento della Regione del Friuli e della Venezia Giulia, per i motivi accennati.

Nobile si dichiara anch'egli favorevole all'emendamento Grieco. Può darsi che in esso vi sia qualche indeterminatezza. Quando si parla di circoscrizioni regionali di carattere storico e geografico, si potrebbe non sapere esattamente quali siano queste Regioni; ma bisogna andare allo spirito di questo emendamento, che è evidentemente quello di ridurre al minimo la frammentazione dello Stato italiano in Regioni autonome.

Avrebbe capito la preoccupazione di creare, sviluppare, incoraggiare la vita culturale regionale, facendo rivivere una vita amministrativa locale. Se si fosse parlato soltanto di decentramento delle attribuzioni dello Stato, allora si poteva incoraggiare la via sulla quale ci si è messi. Ma il fatto è che le Regioni, così come sono configurate, hanno anche una autonomia legislativa: ognuna di queste Regioni ha un suo piccolo Parlamento al quale è attribuita una parte dell'attività legislativa dello Stato.

Non crede che si debba incoraggiare su questa via la divisione dello Stato italiano.

Fa osservare che le 22 Regioni previste significano press'a poco 2 milioni di abitanti per Regione, con un massimo di quattro Province per ogni Regione.

L'emendamento Grieco ha tendenza a restringere ancora questo numero. Con il progetto invece, che all'articolo 20 stabilisce essere sufficiente un minimo di 500 mila abitanti per richiedere l'istituzione di una nuova Provincia, si potrebbe arrivare all'assurdo di frazionare l'Italia in 84 Regioni autonome.

Per tali motivi, ritiene che l'emendamento Grieco come tendenza limitatrice di questo frazionamento, debba essere accolto.

Il Presidente Ruini avverte che è stata chiesta la chiusura della discussione. La mette ai voti, riservando la parola agli oratori iscritti.

(È approvata).

Iotti Leonilde ha sentito da diversi colleghi parlare di un sentimento popolare largamente diffuso che potrebbe portare alla creazione delle diverse Regioni.

Non sa e non vuole neppure esaminare i casi delle Regioni del Friuli e del Salento che non conosce; vuole soltanto limitare le sue osservazioni alla Regione dove ha sempre vissuto, cioè l'Emilia.

Sostiene, senza tema di essere smentita, che questo sentimento popolare di una divisione dell'Emilia in due parti non esiste nel modo più assoluto o esiste in gruppi molto ristretti.

D'altra parte, ritiene che l'ultimo argomento portato dall'onorevole Fuschini sia la miglior prova e il miglior sostegno all'emendamento Grieco. L'onorevole Fuschini faceva notare che in data 1° gennaio la Presidenza dell'Assemblea Costituente ha chiesto il parere a tutte le Deputazioni provinciali e comunali delle Regioni che verrebbero costituite. Ciò vuol dire che la divisione come è stata formulata nell'articolo 18 del progetto di Costituzione è una divisione artificiosa che non trova il suo consenso nel parere democraticamente espresso dalle popolazioni locali. Ritiene quindi che, proprio in base a questo ultimo argomento, occorra lasciare le Regioni così come sono in Italia, e procedere poi ad un'eventuale divisione se questa viene richiesta dalle popolazioni locali. Questo — le sembra — sarebbe stato il modo più democratico di procedere.

Quanto alla divisione dell'Emilia, non è affatto del parere dell'onorevole Fuschini che pretende che l'Emilia sia una Regione che possa essere divisa, né è del parere dell'onorevole Conti il quale diceva che questa divisione è stato uno dei risultati più brillanti, che Spezia deve unirsi a Parma o viceversa. Ma l'Emilia non è solo Parma. Parma è stata presa dal sogno di diventare la capitale di quella Regione, quasi per rinnovare la tradizione del vecchio Ducato di Parma e Piacenza e di Maria Luisa. Vivendo a Reggio, conosce Modena e Piacenza e può dire che colà non si sente alcun particolare affetto per La Spezia, diverso da quello sentito per qualsiasi altra città d'Italia. Inoltre l'Emilia economicamente, linguisticamente ed anche come storia è una Regione perfettamente unita, da Piacenza a Rimini.

L'onorevole Fuschini ha affermato che la storia dell'Emilia è diversa da quella delle Romagne. Questo è avvenuto nel periodo in cui l'Emilia è stata divisa, ma non si deve fare riferimento all'Italia dai molti staterelli, quando esisteva una frattura artificiale nel corpo della Patria; si deve ritornare indietro, al tempo in cui l'Italia era unita. Ora l'Italia, al tempo dei Romani, era una Regione sola. E la meravigliosa Via Emilia, che è una specie di grande canale collettore, da Piacenza a Rimini non si è mai fermata a Bologna. Non solo, ma anche geograficamente parlando, l'Emilia è la Regione più ben delimitata di tutto il Nord.

Crede quindi che produrre una frattura in questo organismo che, sotto tutti gli aspetti, rappresenta una unità fondamentale, sarebbe realmente grave errore.

Per tutte queste ragioni, si pronuncia a favore dell'emendamento Grieco, ed in via subordinata propone che, in attesa dei risultati dell'inchiesta che è stata aperta dalla Presidenza dell'Assemblea, si sospenda ogni decisione per quanto riguarda la suddivisione delle Regioni.

Moro, dato che sono in corso gli accennati accertamenti che dovranno dare fondamentali elementi di giudizio, e poiché la Commissione dei 75 non esaurisce il suo compito presentando il progetto, ma continuerà a funzionare nel corso dei lavori dell'Assemblea, fa presente che la decisione in merito potrà essere riservata a quando gli elementi di giudizio saranno in possesso della Commissione che potrà decidere senza basarsi su presunzioni e senza dar motivo a sospetti di simpatie per una Regione o per l'altra.

Lami Starnuti ritiene che la proposta del collega Moro possa essere accolta, e che si possa portare all'Assemblea Costituente una pronuncia provvisoria, non ratificata dal giudizio della Commissione plenaria, dando la giustificazione della mancata ratifica con la mancanza degli elementi per un giudizio sicuro sulle modifiche proposte all'elenco delle Regioni indicate dal Comitato di redazione per l'autonomia regionale.

Non conosce la situazione delle nuove Regioni proposte ed approvate, se non di una, quella nella quale è vissuto e dalla quale proviene, la Regione emiliana-lunense.

Afferma che il problema, nella Regione lunense, si può dire non esista se non in piccoli cenacoli di intellettuali e di amatori delle vecchie storie d'Italia. Nella Regione lunense, esiste soltanto un movimento di carattere più limitato, per l'aggregazione di una parte della Provincia alla Provincia di Spezia. Si può pensare, da parte di qualcuno, alla riunione dell'Alta Lunigiana a Parma e all'Emilia come una conseguenza necessaria della aggregazione di questa parte della Provincia alla Provincia spezzina, ma pensare come cosa naturale, alla riunione della Lunigiana all'Emilia, è cosa, direbbe, quasi assurda. Fra la Lunigiana e l'Emilia vi sono gli Appennini, una barriera che non si supera facilmente. La riunione farebbe a ritroso il cammino di tutti i movimenti che scendono dal monte e vanno al mare.

Disse già, in seno alla seconda Sottocommissione, che mancava una istruttoria seria, precisa sulla utilità e l'opportunità della creazione di queste nuove Regioni. La deliberazione della Sottocommissione è una deliberazione di persone staccate dalla volontà e dai sentimenti delle popolazioni. Ora, si domanda, è possibile creare le Regioni senza che le popolazioni siano interrogate, esprimano il loro pensiero, riescano a far conoscere i loro desideri e i loro sentimenti? Ricorda che la stessa Sottocommissione tenne conto di queste obiezioni, già da lui ripetutamente espresse, votando un ordine del giorno per una inchiesta a posteriori rispetto alla decisione adottata, inchiesta che può essere utile dal momento che l'Assemblea Costituente dovrà decidere fra alcune settimane o fra qualche mese. Questa inchiesta è in corso.

È opportuno quindi votare la sospensiva con l'intesa che all'Assemblea Costituente sarà portato il testo della Sottocommissione, avvertendo che la Commissione plenaria non si è pronunciata in merito. In caso contrario, sarebbe favorevole all'emendamento dell'onorevole Grieco, che, a suo avviso, non è né impreciso né vago, ma si richiama al primitivo testo del Comitato di redazione per l'autonomia regionale, il quale, all'articolo 22 stabiliva: «Le Regioni sono costituite secondo la tradizionale ripartizione geografica dell'Italia. Esse sono»: (ed indicava le Regioni non facendo menzione delle nuove ora costituite).

Riferendosi, inoltre, ad una dichiarazione fatta ieri in merito all'articolo 4 della Carta costituzionale, osserva che si è sempre continuato a scrivere e a parlare e nel Comitato di redazione per l'autonomia regionale, ed in seno alla seconda Sottocommissione, di una Regione Tridentina e dell'Alto Adige. Richiama l'attenzione della Commissione dei 75 su tale problema, facendo presente di non essere ancora in possesso di tutti gli elementi necessari, che dovevano essere forniti dall'onorevole Battisti, e che non sono giunti in seguito alla dolorosa scomparsa di questi.

Crede ad ogni modo che la riunione del Trentino all'Alto Adige non sia opportuna.

Il Presidente Ruini comunica che gli è pervenuto il seguente ordine del giorno:

«La Commissione dei 75, preso in esame il problema della istituzione delle nuove Regioni già approvato dalla seconda Sottocommissione, considerato che sono in corso accertamenti presso gli organi locali delle popolazioni interessate, sospende ogni decisione in merito, riservandosi di riprendere in esame il problema non appena in possesso degli ulteriori necessari elementi di giudizio».

L'ordine del giorno è firmato dagli onorevoli Moro, Molè, Targetti, Iotti Leonilde.

Lo pone in discussione.

Uberti propone, invece di votare la sospensiva secondo l'ordine del giorno, di dichiarare che la seconda Commissione non ha avuto modo di potersi pronunciare appunto in attesa di questa istruttoria in corso e pertanto si approva provvisoriamente il testo della seconda Sottocommissione.

Grassi, dal momento che la sospensiva non pregiudica gli interessi di una Regione come il Salento, voterà per la sospensiva.

Fuschini fa eguale dichiarazione: aderisce alla sospensiva, intendendo che essa non pregiudichi affatto quello che è stato deliberato dalla seconda Sottocommissione.

Einaudi voterà per la sospensiva, chiedendo che, nel frattempo, insieme con le altre indicazioni, si dia anche quella del significato dell'espressione «tradizionale ripartizione geografica dell'Italia». Osserva che dal 1860 in poi le Regioni non sono esistite, se non negli annuali statistici, ma non hanno mai avuto alcun significato giuridico.

Il Presidente Ruini mette ai voti l'ordine del giorno testé letto.

(È approvato all'unanimità).

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti