Evoluzione dell'Articolo
Il 18 dicembre 1946, nella seduta pomeridiana della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, il Presidente Terracini legge il testo definitivo dell'articolo 22:
«Le Regioni sono: Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia-Appenninica, Emilia e Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Salento, Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 123.
Le Regioni sono così costituite:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli e Venezia Giulia;
Liguria;
Emiliana lunense;
Emilia e Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Salento;
Lucania;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
I confini ed i capoluoghi delle Regioni sono stabiliti con legge della Repubblica. (1)
(1. Su questo testo, proposto dalla seconda Sottocommissione, la Commissione, in seduta plenaria, ha sospeso ogni decisione, in attesa che siano raccolti gli elementi di giudizio, mediante l'inchiesta in corso presso gli organi locali delle Regioni di nuova istituzione.)
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Il 30 ottobre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«Oltre alle Regioni indicate dall'articolo 108, che hanno forme speciali di autonomia, sono costituite, con le funzioni ed i poteri stabiliti dalla Costituzione, le Regioni seguenti:
Piemonte;
Lombardia;
Veneto;
Liguria;
Emilia;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi e Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria».
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Il 30 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente, per non invalidare la votazione della seduta precedente nella quale era stata approvata la dizione «Emilia» senza «Romagna», con una raccomandazione «[...] invita la Commissione di coordinamento a volere, in sede di revisione formale, determinare i nomi delle Regioni, tenendo conto delle denominazioni storiche tradizionali».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 131.
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi-Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 131. (*)
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi e Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
[(*) Articolo modificato da successive leggi costituzionali.]
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A cura di Fabrizio Calzaretti