[Il 27 giugno 1947 l'Assemblea Costituente inizia l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 114 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. L'onorevole Camposarcuno ha presentato i seguenti emendamenti:

«Al secondo comma aggiungere: secondo l'ordinamento che verrà stabilito dalla legge».

«Aggiungere il seguente comma:

«Possono crearsi nuove Provincie con decreto del Presidente della Repubblica, su richiesta del Consiglio regionale e con le modalità che saranno stabilite dalla legge».

L'onorevole Camposarcuno ha facoltà di svolgerli.

Camposarcuno. L'articolo 107 tratta, fra l'altro, della ripartizione della Repubblica in Regioni e Comuni. Io tralascio di trattare la questione se, tra la Regione e il Comune, debba inserirsi l'elemento Provincia, anche perché altri colleghi di ogni settore hanno già autorevolmente discusso in merito e l'Assemblea Costituente ha tutti gli elementi per decidere. Osservo però che, tanto nel caso in cui la Provincia sia mantenuta nell'attuale forma di ente autarchico, come nel caso in cui essa sia invece trasformata in organo di decentramento amministrativo statale e regionale, alla Provincia deve essere data indubbiamente una nuova configurazione con la creazione dell'ente Regione.

Deve allora esservi una norma di legge che stabilisca, nell'un caso come nell'altro, come debba essere configurato questo ente Provincia. E perché sia chiaro che il nuovo ordinamento deve essere attuato in base ad una disposizione legislativa, io ho chiesto che al secondo comma sia aggiunta la dicitura: «secondo l'ordinamento che verrà stabilito dalla legge».

Per quanto riguarda poi il mio emendamento aggiuntivo, osservo che il progetto di Costituzione, all'articolo 125, stabilisce in qual modo si possano creare le nuove Regioni. Ma, se non erro, nel Progetto manca una disposizione che stabilisca in qual modo si possano eventualmente creare le nuove Province, sia sotto forma autarchica che sotto forma di decentramento amministrativo.

Ho proposto pertanto di aggiungere all'articolo questo comma: «Possono crearsi nuove Provincie...

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma non è qui che va trattata tale questione.

Camposarcuno. E dove, onorevole Ruini?

Dicevo, adunque, «Possono crearsi nuove Provincie con decreto del Presidente della Repubblica, su richiesta del Consiglio regionale e con le modalità che saranno stabilite dalla legge».

Naturalmente, per vedere quando si verifichino le condizioni che consentano di creare le nuove Province, ho proposto che questo articolo rimandi alla legge di stabilire le modalità.

[...]

Presidente Terracini. Onorevole Ruini, vuole esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 107?

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. [...] Vi è poi l'emendamento dell'onorevole Camposarcuno che affaccia l'idea di istituire Province nuove. Quest'argomento andrà esaminato a suo luogo. Non si comprende la fretta di voler travasare tutt'insieme, sulla soglia del Titolo, questioni che una elementare tecnica di struttura legislativa deve riservare ad una sistematica collocazione.

[...]

Presidente Terracini. [...] L'onorevole Camposarcuno ha proposto il seguente comma aggiuntivo:

«Possono crearsi nuove Provincie con decreto del Presidente della Repubblica, su richiesta del Consiglio regionale e con le modalità che saranno stabilite dalla legge».

Ritengo che la proposta potrà essere esaminata quando si parlerà degli altri articoli riguardanti la Provincia.

Camposarcuno. Sono d'accordo, purché il mio emendamento venga ripresentato in sede di discussione degli articoli relativi all'ordinamento della Provincia.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti