[Il 17 luglio 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 128 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. [...] Si dovrà ora passare all'esame degli articoli 120 e 121 secondo il nuovo testo proposto dalla Commissione.

Ricordo all'Assemblea che il testo dell'articolo 120 del progetto era del seguente tenore:

«La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative a mezzo di uffici nelle circoscrizioni provinciali che può suddividere in circondari per un ulteriore decentramento.

«Nelle circoscrizioni provinciali sono istituite Giunte nominate da Corpi elettivi nei modi e coi poteri stabiliti da una legge della Repubblica».

Vi era poi il successivo articolo 121, così formulato:

«Il Comune è autonomo nell'ambito dei principî fissati dalle leggi generali della Repubblica.

«Con legge della Regione, su richiesta della maggioranza delle popolazioni interessate, possono essere creati nuovi Comuni o modificate le circoscrizioni esistenti».

Il Comitato di redazione presenta ora il seguente nuovo testo in cui i due articoli sono unificati:

«Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano i compiti e le funzioni.

«Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

«La istituzione di nuove Province è stabilita con leggi della Repubblica, su iniziativa della Regione, sentite le popolazioni interessate.

«Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni».

[...]

Presidente Terracini. [...] Passiamo finalmente all'esame di questo testo. Invito l'onorevole Segretario a dare lettura del nuovo testo degli articoli 120 e 121, così come è stato formulato dalla Commissione.

Molinelli, Segretario, legge:

«Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano i compiti e le funzioni.

«Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

«La istituzione di nuove Provincie è stabilita con leggi della Repubblica, su iniziativa della Regione, sentite le popolazioni interessate.

«Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni».

[...]

Presidente Terracini. [...] Seguono gli emendamenti agli articoli 120 e 121 del progetto proposti dall'onorevole Codignola:

[...]

«Sostituire l'articolo 121 del progetto col seguente:

«Il Comune è un ente autarchico, fornito dei mezzi e dei poteri necessari al suo funzionamento, e di facoltà normative nei limiti fissati dalla legge».

«Con legge della Regione, su richiesta della maggioranza delle popolazioni interessate, possono essere costituiti consorzi di Comuni a fini determinati. Possono egualmente essere costituiti nuovi Comuni, soppressi o suddivisi Comuni esistenti, modificate le rispettive circoscrizioni».

Codignola. Dichiaro di rinunciare a questi emendamenti.

[...]

Presidente Terracini. [...] Seguono tre emendamenti proposti dai colleghi Biagioni e Clerici all'articolo 121 del progetto:

«Al primo comma aggiungere:

«La legge assicura al Comune l'autosufficienza finanziaria».

«Al secondo comma, dopo le parole: nuovi Comuni, aggiungere: purché esistano le condizioni di autosufficienza finanziaria».

«Aggiungere il seguente terzo comma:

«La legge regola il ritorno ai Comuni dei beni patrimoniali incamerati dallo Stato».

L'onorevole Biagioni ha facoltà di svolgerli.

Biagioni. Poiché ho la ventura di ricoprire la carica di sindaco e dovendo combattere in situazioni disastrose la lotta continua tra i grandi bisogni e la scarsità di mezzi finanziari, mi sia concesso, onorevoli colleghi, di sottoporre alla vostra cortese attenzione gli emendamenti da me proposti.

Dare ai Comuni l'autonomia è una gran bella cosa come principio; ma questa autonomia non ha ragion d'essere, se non si dà ai Comuni la possibilità di disporre dei mezzi necessari per vivere. Se si pensa che almeno il 99 per cento dei Comuni ha bilanci deficitari, e con deficit che arrivano a cifre paurose (si giunge fino ai miliardi), si può dire che, se la Repubblica non sarà in grado di dare ai Comuni la possibilità di vita finanziaria, sarà inutile — è meglio dire pericoloso — enunciare il principio della completa autonomia comunale. Se si pensa che molti Comuni non hanno potuto vivere, in questi due anni dopo la liberazione, se non ricorrendo a delle percentuali sui giuochi d'azzardo, è evidente che la famiglia comunale è scesa, per provvedere ai propri vitali bisogni, al livello morale di colui che specula sui più bassi istinti umani.

Quante sollecitazioni sono giunte a noi deputati da parte di sindaci dei nostri collegi, perché si possa sostenere il loro desiderio di istituire in tutti i capoluoghi di comune delle bische! Essi sanno di chiedere a noi delle cose, diciamo, immorali, ma lo chiedono perché sono spinti dal bisogno e dalle necessità per la vita delle loro amministrazioni.

Pensate che il 99 per cento, ripeto, dei Comuni italiani non riesce neppure a corrispondere con regolarità gli stipendi e i salari ai propri dipendenti. Cerchiamo dunque, onorevoli colleghi, di togliere i gloriosi Comuni italiani da questa posizione di ignominia. Pensate — lo dico per esperienza personale — che molte farmacie si rifiutano di dare i medicinali ai poveri con i buoni del Comune; pensate che i fornitori si rifiutano di dare al Comune persino il cemento di cui esso ha bisogno per i propri piccoli lavori e non è raro il caso in cui il sindaco debba dare un fido personale, perché il Comune possa avere queste materie di primaria necessità.

Si ha sfiducia nel Comune, perché se ne teme la insolvenza. Cerchiamo quindi di risollevare i Comuni da questo così degradante stato di inferiorità in cui versano che, oltre a togliere loro il decoro, toglie anche a questi enti la capacità amministrativa: a questi enti che pure sono quelli che stanno più vicini alla massa del popolo.

Il mio Comune — ab uno disce omnes — non riesce, con tutte le tasse, a riscuotere neppure la cifra necessaria a pagare i suoi dipendenti, perché gli stipendi e i salari dei dipendenti superano essi soli tutte le entrate. Ed io che, ringraziando Iddio, non ho ancora contratto dei debiti personali, sono costretto a vedere quotidianamente davanti alla porta del mio ufficio fornitori che protestano perché il Comune non è in condizioni di pagare quanto è loro dovuto da mesi o anche da anni.

Io prego gli onorevoli colleghi di meditare un poco su queste considerazioni da me esposte e di volermi aiutare perché, oltre che con l'articolo 112, anche con il 121 sia sancito nella Carta costituzionale che la Repubblica si impegna a dare ai Comuni una vera vita autonoma nel campo finanziario.

Così dicasi per i nuovi Comuni, per quei Comuni cioè che dovranno essere costituiti in seguito. Troppi paesi infatti, per divergenze campanilistiche, attendono che l'ente Regione riesca a erigerli a Comune. Non creiamo, onorevoli colleghi, nuovi organismi claudicanti! Se un paese non dà garanzie sufficienti perché possa essere autonomo, se una popolazione non dà garanzie sufficienti che potrà mantenere il suo Comune, non è lecito dargli il consenso per la sua istituzione.

Ci insegni per questo la Sardegna. Io, dopo l'8 settembre, mi sono trovato con i miei soldati in un paese della provincia di Nuoro: Suni, che ha tre frazioni. Ebbene, ho avuto occasione di tornare dopo tre anni in quel paese e invece di un Comune ne ho trovati quattro, uno dei quali non aveva che 240 abitanti! Naturalmente, i nuovi Comuni non riescono neppure a comperare una macchina da scrivere e non riescono a pagare non dico lo stipendio all'applicato di segreteria, ma neppure al segretario.

È per queste considerazioni, onorevoli colleghi, che io vi esorto ad approvare i miei due emendamenti.

[...]

Presidente Terracini. L'onorevole Bovetti ha presentato il seguente emendamento all'articolo 121 del progetto:

«Sostituirlo col seguente:

«Il Comune e la Provincia sono autonomi nell'ambito delle leggi generali della Repubblica.

«Con legge della Regione, su richiesta della maggioranza delle popolazioni interessate, sentito il parere delle rispettive Amministrazioni provinciali, possono essere creati nuovi Comuni o modificate le circoscrizioni esistenti».

Non essendo presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgere il seguente emendamento:

«In fine dell'articolo 121 aggiungere: o mutate denominazioni».

Costa. Rinunzio a svolgerlo.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. L'abbiamo accettato.

Costa. Appunto; e ringrazio la Commissione per averlo accettato.

Presidente Terracini. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione, per esprimere il parere della stessa sui vari emendamenti.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Seguirò gli emendamenti nell'ordine in cui si trovano nel fascicolo, per maggiore semplicità e chiarezza.

[...]

L'emendamento dell'onorevole Bovetti non è stato svolto.

Vi è poi un emendamento dell'onorevole Biagioni sull'autosufficienza finanziaria dei Comuni. Qui parliamo in generale di funzioni dei Comuni; e non è il caso di entrare nel tema dell'autosufficienza finanziaria; tanto più che non è possibile adottare questa espressione di autosufficienza, che non ha consistenza precisa. Abbiamo parlato di autonomia finanziaria che è espressione più attendibile, a proposito della Regione, ed abbiamo parlato di coordinamento con le finanze delle Province e dei Comuni; abbiamo adombrato l'estensione del concetto anche a tali enti. Di più non si può fare.

[...]

Presidente Terracini. L'onorevole Micheli ha presentato ora un emendamento, proponendo di premettere nel terzo comma del testo le parole: «Il cambiamento delle circoscrizioni provinciali», continuando poi il testo come proposto.

Prego l'onorevole Presidente della Commissione di esprimere il suo parere in merito.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non ho difficoltà ad accogliere la proposta dell'onorevole Micheli.

Micheli. Ringrazio di aver accettato ed avverto che fra le molte variazioni vi è specialmente quella della circoscrizione di Pontremoli. (Commenti). Questa è la ragione che mi ha spinto a fare questa proposta.

Presidente Terracini. Invito gli onorevoli presentatori degli emendamenti di dichiarare se li mantengono.

[...]

Presidente Terracini. [...] L'onorevole Dominedò ha dichiarato di rinunciare al suo emendamento, essendo stato accolto dalla Commissione, e così pure l'onorevole Codignola ha rinunziato ai suoi emendamenti.

L'onorevole Bovetti non è presente; s'intende che abbia anch'egli rinunziato.

Onorevole Biagioni, mantiene il suo emendamento?

Biagioni. Lo mantengo.

[...]

Presidente Terracini. [...] L'emendamento dell'onorevole Costa è stato accettato dalla Commissione.

[...]

Presidente Terracini. Viene ora presentato un altro emendamento, a firma dell'onorevole Recca e di altri colleghi. A questo proposito osservo che se i colleghi che lamentano che la Commissione porta in ritardo gli emendamenti, si rendessero conto che il ritardo è provocato innanzi tutto da questo sistema da essi adottato, di presentare emendamenti all'ultimo momento, potremmo tutti evitare di prolungare il nostro lavoro.

L'emendamento dell'onorevole Recca, che reca anche le firme dei colleghi Monterisi, Borsellino, Clerici, Carignani, Baracco, Garlato, Ferreri, Germano e Biagioni, sostituisce il terzo comma dell'articolo con la seguente formulazione:

«L'istituzione di nuove Provincie è stabilita con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni interessati, sentita la Regione a cui appartengono».

L'onorevole Recca ha facoltà di svolgere questo emendamento.

Recca. Rinunzio a svolgerlo, poiché sono evidenti le ragioni di praticità e di logica che lo hanno determinato.

Presidente Terracini. Prego l'onorevole Presidente della Commissione di dichiarare il suo parere in proposito.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Mi pare che quando si dice «sentite le popolazioni interessate» si usi già l'espressione più opportuna, e che dà sufficienti garanzie.

Recca. Le popolazioni interessate come vengono sentite? Per mezzo di referendum?

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Definiremo poi queste forme.

Camposarcuno. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Camposarcuno. Io ero firmatario di un emendamento all'articolo 107 circa la creazione di nuove Province. L'onorevole Ruini disse, quando si discusse detto articolo, che ne avremmo riparlato quando si sarebbe trattato della Provincia secondo il nuovo ordinamento costituzionale. Vedo con compiacimento che la Commissione ha accettato sostanzialmente il mio emendamento; quindi lo ritiro e aderisco a quello della Commissione.

[...]

Presidente Terracini. [...] Passiamo al terzo comma. Su questo comma vi è l'emendamento dell'onorevole Micheli alla prima parte, emendamento che la Commissione ha dichiarato di accettare. L'emendamento risulta del seguente tenore:

«Il cambiamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Provincie sono stabiliti con leggi della Repubblica».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Sulla seconda parte del testo della Commissione così concepito: «su iniziativa della Regione, sentite le popolazioni interessate», vi è l'emendamento presentato dall'onorevole Recca. Onorevole Recca, lo mantiene?

Recca. Lo mantengo.

Presidente Terracini. L'emendamento Recca è così concepito:

«su iniziativa dei Comuni interessati, sentita la Regione a cui appartengono».

Lo pongo ai voti.

Monterisi. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Monterisi. Mi associo all'emendamento Recca, perché più democratico. Bisogna che l'iniziativa parta non dall'alto, ma dal basso, cioè sono le popolazioni interessate che devono dire se vogliono formare una nuova Provincia, sono i Comuni interessati che devono chiedere al Governo la possibilità di formare una Provincia.

È inoltre da considerare un'altra cosa, che è questa: vi sono vecchie aspirazioni di Province che credono di aver avuto lesi i loro diritti dal passato regime. Per questa ragione, che è soprattutto una ragione di giustizia, e per assecondare i desideri delle popolazioni, voterò a favore di questo emendamento.

(L'emendamento Recca è approvato).

Presidente Terracini. Passiamo all'ultimo comma. Il testo della Commissione è del seguente tenore:

«Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni».

Su questo comma vi è un emendamento dell'onorevole Biagioni, il quale propone che dopo le parole «possono essere istituiti nuovi Comuni» venga inserito l'inciso

«purché esistano le condizioni di autosufficienza finanziaria».

La Commissione ha dichiarato di non accettare questo emendamento.

Pongo intanto in votazione la prima parte del comma.

(È approvato).

Porrò adesso in votazione l'inciso condizionale proposto dall'onorevole Biagioni.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ruini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Mentre per gli altri emendamenti che avevano un'importanza tecnica, la Commissione si è rimessa, per questo insiste perché non sia accolto. Che cosa significa «autosufficienza» per un Comune? Evidentemente si cercherà, quando si istituisce un Comune, che in base alle leggi possa assicurarsi i mezzi sufficienti; ma inserire questa formula, non mi sembra che abbia alcun significato.

Presidente Terracini. Ha chiesto di parlare l'onorevole Moro. Ne ha facoltà.

Moro. Dichiaro che voteremo secondo il testo della Commissione.

Presidente Terracini. Pongo in votazione l'emendamento Biagioni.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ultima parte del comma nel testo della Commissione.

(È approvata).

[...]

Presidente Terracini. Il testo unificato degli articoli 120 e 121, risulta, dopo le votazioni testé fatte, approvato nel seguente testo:

«Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

«Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

«Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari, di carattere esclusivamente amministrativo, per un ulteriore decentramento.

«Il cambiamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Provincie sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione a cui appartengono.

«Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni».

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti