[Il 3 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo VI della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Garanzie costituzionali».]

Presidente Terracini. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di costituzione della Repubblica italiana.

Riprendiamo la votazione degli emendamenti al terzo comma dell'articolo 126, così formulato:

«Giudica il Presidente della Repubblica ed i Ministri accusati a norma della Costituzione».

Vi è anzitutto l'emendamento proposto e ritirato dall'onorevole Ambrosini e ripreso dall'onorevole Preti, così formulato:

«Il Presidente della Repubblica ed i Ministri messi in stato di accusa dalla Camera dei deputati a norma della Costituzione sono giudicati dal Senato costituito in Alta Corte di giustizia».

Questo emendamento propone una soluzione che è in contrasto con una norma già approvata dall'Assemblea Costituente. È già stato rilevato stamane che, in un articolo approvato dall'Assemblea in sede di potere legislativo, è stato stabilito che l'accusa ed il giudizio del Presidente della Repubblica sono deferiti ad una decisione delle due Camere, in seduta comune, mentre nella proposta dell'onorevole Ambrosini, ripresa dall'onorevole Preti, si parla della accusa sollevata dalla Camera dei deputati, e poi del giudizio del Senato costituito in Alta Corte di giustizia. È una norma che è in netto contrasto con una deliberazione già presa dall'Assemblea e crea quindi un caso di preclusione.

Pongo quindi in votazione il testo della Commissione, che rileggo:

«Giudica il Presidente della Repubblica ed i Ministri accusati a norma della Costituzione».

(È approvato).

L'onorevole Preti mi fa pervenire ora una nuova formulazione della sua proposta, di cui do lettura:

«Il Presidente della Repubblica e i Ministri messi in stato di accusa dalle Camere a norma della Costituzione sono giudicati dal Senato costituito in Alta Corte di giustizia».

Io non so se l'Assemblea ritenga che si possa considerare come non avvenuta la votazione di poco fa, allo scopo di poter esprimere un giudizio su questa nuova formulazione, che è diversa dalle altre. Di tale diversità, forse, è un po' difficile trovare una motivazione sostanziale.

Preti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Preti. Onorevole Presidente, lei mi disse che il mio emendamento non poteva essere votato, in quanto affidava l'accusa alla competenza della sola Camera dei deputati, mentre si era già votato in precedenza in altro senso. Ho proposto ora una modifica, uniformandomi per questa parte ai risultati della precedente votazione, di maniera che il mio emendamento possa essere votato.

La pregherei, quindi, di metterlo in votazione.

Presidente Terracini. Onorevole Preti, le ho dato atto che lei avrebbe potuto modificare la formulazione; ma, poiché non è stata proposta alcuna modifica, abbiamo proceduto alla votazione.

Ho dato comunicazione all'Assemblea del testo dell'onorevole Preti facendo semplicemente questa osservazione: che è vero che la formulazione è diversa dalla precedente, ma, nel suo meccanismo interno il testo nuovo è di difficile motivazione perché non vedo ragione per cui, essendo ambedue le Camere a sollevare l'accusa, debba poi essere una sola di queste, e precisamente il Senato, a divenire corte giudicante, col che o si diminuisce in certo senso la Camera che ha mossa l'accusa, o si fa il Senato accusatore e giudice nel contempo.

Preti. Siamo d'accordo che c'è questa parziale contraddizione: ciò dipende dal fatto che in precedenza abbiamo votato un altro articolo che affidava l'accusa alla competenza di entrambe le Camere.

Ora, l'unica maniera per poter far sì che il giudizio sul Presidente della Repubblica e sui Ministri non sia dato dalla Corte costituzionale, cioè da un organo giudiziario, ma da un organo politico, sta nell'accogliere questo mio emendamento.

Se però qualcuno mi suggerisce una forma migliore, ne sarò ben felice.

Presidente Terracini. Non si tratta di cercare una forma migliore. La questione si è che l'Assemblea, pochi minuti fa, ha già votato, e lei stesso ha potuto constatare come la grande maggioranza dell'Assemblea abbia scelto una soluzione.

Vi è ora l'emendamento presentato dall'onorevole Mortati, che la Commissione ha dichiarato di accettare e che deve considerarsi come emendamento aggiuntivo, del seguente tenore:

«Per i giudizi sull'accusa del Presidente della Repubblica e dei Ministri intervengono, oltre i componenti ordinari della Corte, altri 15 membri eletti dal Parlamento in seduta comune al principio di ogni legislatura fra cittadini aventi i requisiti per l'elezione a membro del Senato».

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Forse occorrerebbe elevare il numero a sedici, perché conviene conservare anche complessivamente un numero dispari.

Presidente Terracini. Onorevole Mortati, aderisce alla proposta di elevare a sedici questo numero?

Mortati. Vi aderisco.

Presidente Terracini. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Mortati, testé letto, con questa modificazione.

(È approvato).

L'articolo 126 risulta nel suo complesso così approvato:

«La Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato e su quelli fra Stato e Regioni e fra Regioni.

«Giudica il Presidente della Repubblica e i Ministri accusati a norma della Costituzione.

«Per i giudizi sull'accusa del Presidente della Repubblica e dei Ministri intervengono, oltre i componenti ordinari della Corte, altri 16 membri eletti dal Parlamento in seduta comune al principio di ogni legislatura fra cittadini aventi i requisiti per l'elezione a membro del Senato».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti