[Il 3 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo VI della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Garanzie costituzionali».]

Presidente Terracini. [...] L'onorevole Codacci Pisanelli ha anche egli presentato un articolo 129-bis: se ne dia lettura.

Schiratti, Segretario, legge:

«La Corte costituzionale è competente a conoscere delle violazioni del diritto umano e dei diritti internazionali.

«Essa potrà, inoltre, sospendere l'efficacia delle leggi costituzionali impugnate dagli interessati perché ledano diritti della personalità, rinviandole al Parlamento per il decisivo riesame».

Presidente Terracini. L'onorevole Codacci Pisanelli mi deve dare atto che, per ciò che si riferisce alla competenza della Corte costituzionale, l'Assemblea ha già lungamente discusso e replicatamente votato in sede di articolo 126. È da supporre che in quell'ambito siano state incluse tutte le competenze che ad essa s'intendono dare. Per ciò che si riferisce al secondo comma, è una riassunzione, sotto diversi aspetti, del contenuto dei primi due commi dell'articolo 128. Pertanto, mi pare che l'emendamento non possa essere posto in votazione.

Codacci Pisanelli. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Codacci Pisanelli. Ritenevo che si trattasse di una competenza diversa di quella di cui ci siamo occupati finora; poiché abbiamo esaminato soltanto la competenza in relazione alle leggi ordinarie. Pensavo invece ad una particolare competenza relativa alle leggi costituzionali; ed avevo proposto questo emendamento per il caso in cui si fosse voluto prevedere nel nostro sistema un organo competente a giudicare dei delitti internazionali.

Presidente Terracini. Chiedo all'onorevole Rossi Paolo di esprimere il parere della Commissione, se ritiene cioè che l'emendamento abbia possibilità di essere accolto.

Rossi Paolo. Prego l'onorevole Codacci Pisanelli di non insistere; la Commissione dovrebbe esprimere parere contrario, per ragioni tecniche, che esporrò, se l'onorevole Codacci insisterà.

Codacci Pisanelli. Se si ritiene che vi sia una preclusione, non ho nessuna difficoltà a ritirare l'emendamento. Se invece, come penso, non vi è preclusione al riguardo, perché si tratta di competenza completamente diversa da quella esaminata finora, ritengo opportuno di svolgere il mio emendamento, perché l'Assemblea possa esaminare tutti i problemi, che si riconnettono a questo argomento.

Presidente Terracini. Poiché la Commissione ha espresso lo stesso mio avviso, mi riconfermo nella convinzione che vi sia preclusione nella presentazione del suo emendamento, che pertanto non può essere accolto.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Prima di passare all'esame della sezione II, riguardante la revisione della Costituzione, propongo che l'Assemblea si occupi di un argomento, che è stato rimandato, ma che si riferisce direttamente alla competenza della Corte costituzionale, cioè il giudizio sopra il Presidente della Repubblica ed i Ministri accusati nelle forme di legge, previsto nel terzo comma dell'articolo 126.

Siccome dobbiamo ritornare sopra questa norma, e siccome sono stati presentati emendamenti, ritengo sia opportuno esaurire questa materia.

Presidente Terracini. Sta bene. Il terzo comma dell'articolo 126 dice:

«Giudica il Presidente della Repubblica ed i Ministri accusati a norma della Costituzione».

L'onorevole Gullo Fausto ha già svolto il seguente emendamento:

«Sopprimerlo».

Così pure l'onorevole Musolino ha svolto il suo:

«Rinviarlo al Titolo I della II parte del progetto, nel testo seguente: Le due Camere, costituite in Alta Corte di giustizia, giudicano il Presidente della Repubblica ed i Ministri accusati di reati di alto tradimento».

L'onorevole Mortati aveva proposto il seguente emendamento:

«Aggiungere il seguente comma:

«Per i giudizi relativi alle accuse contro il Capo dello Stato ed i Ministri, si aggiungono ai membri ordinari 16 altri cittadini eleggibili ad ufficio politico, scelti dal popolo con elezioni indirette, secondo le modalità che saranno stabilite dalla legge».

Ha facoltà di svolgerlo.

[L'intervento dell'onorevole Mortati è riportato a commento dell'articolo 135.]

Presidente Terracini. Vi è poi una proposta di emendamento sostitutivo degli onorevoli Ambrosini, Tosato, Moro, Uberti, Codacci Pisanelli, Bellato, Cappi, Giacchero, Rescigno, Cimenti e Corbino:

«Il Presidente della Repubblica ed i Ministri messi in stato di accusa dalla Camera dei deputati a norma della Costituzione sono giudicati dal Senato costituito in Alta Corte di giustizia».

Ambrosini. Ritiro l'emendamento.

Presidente Terracini. L'onorevole Rossi Paolo ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti.

Rossi Paolo. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Mortati. Fra la competenza della Corte costituzionale, la quale verrebbe ad acquistare con un piccolo numero di giudici una suprema autorità, e la competenza del Parlamento, (mi pare che in ciò si concreti la proposta dell'onorevole Musolino), a nostro avviso la proposta dell'onorevole Mortati raggiunge un giusto mezzo assai soddisfacente. Infatti, secondo l'emendamento Musolino, i giudici verrebbero ad essere praticamente 850 o 900, giudici di una imputazione di carattere non solo politico, ma di carattere criminale o politico-criminale. Siffatto imponente numero di giudici renderebbe difficilissima la procedura e molto ardua una decisione ragionata; basta pensare al mutarsi continuo di questi 900 magistrati, i quali dovrebbero sedere «pro tribunali» per giudicare il Presidente della Repubblica ed i Ministri accusati.

Ho un ricordo storico, a questo proposito, quello del processo di Napoleone III, allora solo principe Luigi Bonaparte, imputato per lo sbarco di Boulogne, dopo il suo primo tentativo. Di questo processo, celebratosi dinanzi alla Corte dei Pari, ho letto i verbali: fu un processo caotico, difficile, slegato. I membri che erano presenti ad una seduta non lo erano all'altra ed alla fine del giudizio non si capiva più nulla. Stando alla proposta Musolino, il Collegio che alla fine dovrebbe giudicare, non sarebbe più lo stesso Collegio che avrebbe assistito alle sedute del processo.

La Commissione non crede, dunque, di accettare l'emendamento. L'importanza era quella di avere dei giudici precostituiti, per impedire che la stessa maggioranza che ha posto in stato di accusa il Presidente e i Ministri, stabilisca anche quali giudici debbano giudicarli. Con l'emendamento Mortati il giudice rimane appunto precostituito, perché i giudici della Corte costituzionale sono tali di diritto, e perché gli altri quindici membri di nomina parlamentare debbono essere nominati in principio di legislatura.

La nostra Commissione crede di poter aderire con tranquilla coscienza all'emendamento dell'onorevole Mortati.

Preti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Preti. Subordinatamente all'approvazione dell'emendamento soppressivo, faccio mio l'emendamento presentato dall'onorevole Ambrosini, testé ritirato.

Presidente Terracini. L'onorevole Rossi Paolo ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Rossi Paolo. Vorrei rispondere all'onorevole Preti che, secondo il testo che già abbiamo votato, non occorre che l'accusa sia fatta dal Parlamento in entrambi i suoi rami, perché può essere fatta anche da un solo ramo del Parlamento. Potrebbe, infatti, avvenire che il solo Senato ponesse il Governo in istato di accusa e che il solo Senato giudicasse quindi il Governo, che si avesse cioè la riunione nel Senato delle due qualità di accusatore e giudice, il che sarebbe nuovo e non conveniente.

Mortati. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Mortati. Io osservo che c'è una preclusione: noi abbiamo già votato un articolo secondo il quale l'accusa del Presidente della Repubblica e dei Ministri è fatta dal Parlamento a Camere riunite. Pertanto il Parlamento non può essere anche giudice.

Presidente Terracini. Noi abbiamo già votato l'articolo 90 che dice: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri sono messi in istato di accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni».

Comunque io porrò prima in votazione il testo del terzo comma; gli emendamenti che sono stati proposti a questo riguardo debbono essere considerati come emendamenti aggiuntivi.

Vi è l'emendamento Ambrosini, fatto proprio dall'onorevole Preti, il quale propone una formula diversa di giudizio a proposito della Corte costituzionale, e parimenti la proposta dell'onorevole Musolino. Porremo, pertanto, in votazione dapprima la proposta dell'onorevole Musolino, quindi quella dell'onorevole Preti.

Preti. Vi è un emendamento soppressivo.

Presidente Terracini. Onorevole Preti, poiché ciascuno di questi emendamenti propone una costruzione in sé completa, non si può porre in votazione l'emendamento soppressivo, e tutti i membri dell'Assemblea, i quali ritengano che non debba parlarsi dell'argomento nella Costituzione, potranno esprimere tale loro atteggiamento votando contro tutti gli emendamenti proposti.

Moro. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Moro. Vorrei domandare alla Commissione quale giudizio essa dà intorno alla questione della preclusione.

Laconi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. Mi pare vi sia una certa confusione in tutto questo. È evidente che la Camera mette in istato d'accusa il Presidente della Repubblica e i Ministri attraverso una sua maggioranza; si tratta, quindi, di una deliberazione che avviene attraverso la solita procedura. Per il giudizio invece, può essere richiesta una maggioranza qualificata; tutto questo si potrà decidere in sede di regolamento delle due Camere.

Presidente Terracini. Onorevole Rossi, ha qualche cosa da aggiungere al quesito formulato dall'onorevole Moro?

Rossi Paolo. Osserverò semplicemente all'onorevole Moro che una preclusione vera e propria qui in sostanza non c'è: io non la vedo. C'è però qualche cosa di peggio che una preclusione: c'è una incongruenza, perché in realtà, quando la maggioranza abbia messo in istato d'accusa il Presidente della Repubblica o i Ministri, essa avrebbe con ciò già emesso la sentenza.

Non vediamo una preclusione in senso tecnico, ma vediamo un'assurdità così stridente da indurci a pregare l'onorevole presentatore di voler ritirare l'emendamento.

Musolino. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Musolino. Vorrei rilevare che la Corte costituzionale, dopo che è stato respinto l'emendamento Laconi e dopo quanto l'Assemblea ha deliberato ieri, viene nominata, in ragione di un terzo dei suoi membri, dal Presidente della Repubblica. Mi pare quindi che, in tal modo, si venga a creare una incompatibilità, perché, in sostanza, chi giudica sarebbe colui stesso, che è nominato da chi viene messo in istato d'accusa.

Reputo, quindi, che l'emendamento Mortati non possa per questa ragione essere accettato.

Rossi Paolo. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Rossi Paolo. Vorrei osservare all'onorevole Musolino che, secondo l'emendamento dell'onorevole Mortati, l'inconveniente che egli rileva non può preoccupare. Infatti la maggioranza dei giudici, secondo il sistema che abbiamo creato, sarebbe sempre nominata dal Parlamento: credo che l'onorevole Musolino avrà presenti gli articoli approvati cui alludo.

Alcuni membri della Corte costituzionale saranno, sì, di origine presidenziale, ma una grande maggioranza, 21 su 30, resta di origine parlamentare.

Presidente Terracini. Mi pare che le due argomentazioni dell'onorevole Moro e dell'onorevole Musolino reciprocamente si elidano.

Vi sarebbe preclusione — salva la validità che riconosco di ciò che ha detto l'onorevole Rossi — tanto nei confronti della proposta dell'onorevole Musolino (preclusione sollevata dall'onorevole Moro), quanto della proposta dell'onorevole Mortati (preclusione sollevata dall'onorevole Musolino).

Ritengo che in questa sede i due emendamenti non abbiano carattere preclusivo, appunto perché si deve vedere poi in quale modo si dovranno organizzare nel loro interno gli organi destinati ad adempiere queste funzioni.

Faccio presente che ad esempio, a proposito della costituzione del Senato in Alta Corte di giustizia, l'ultimo Regolamento del Senato disponeva la nomina di un'apposita Commissione per il giudizio all'inizio di ogni legislatura; per cui, non si poneva più la questione della incompatibilità fra le funzioni sommate di accusatori e di giudici, dato che la Commissione per il giudizio non si identificava più con tutto il Senato, ma rappresentava un organo da questo distinto.

Musolino. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Musolino. Alla fine del mio emendamento, propongo di fare la seguente aggiunta:

«La legge regola il funzionamento dell'Alta Corte».

Così sono eliminati i dubbi ora sollevati.

Presidente Terracini. Sta bene. Passiamo alle votazioni. Dovrò porre dapprima in votazione l'emendamento dell'onorevole Musolino con l'aggiunta testé proposta. Il testo definitivo è pertanto del seguente tenore:

«Le due Camere, costituite in Alta Corte di giustizia, giudicano il Presidente della Repubblica e i Ministri accusati di reati di alto tradimento.

«La legge regola il funzionamento dell'Alta Corte».

Moro. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Moro. Dichiaro che votiamo contro l'emendamento Musolino per le ragioni già esposte, e chiediamo l'appello nominale.

Preti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Preti. Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

Presidente Terracini. Nel concorso fra le due domande, prevale quella dello scrutinio. La richiesta di votazione a scrutinio segreto è firmata dagli onorevoli Preti, Cairo, Nasi, Tonello, Laconi, Stampacchia, Nobile, Bordon, Gullo Fausto, Binni, Momigliano, Villani, Lombardi Carlo, Tega, Costantini, Musolino, Fornara, Lami Starnuti, Filippini, Grassi.

Presidente Terracini. Indico la votazione segreta sulla formulazione proposta dall'onorevole Musolino in sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo 126.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Presidente Terracini. Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti............ 279
Maggioranza.............. 140
Voti favorevoli........... 114
Voti contrari.............. 165

(L'Assemblea non approva).

[Nel resoconto stenografico della seduta segue l'elenco dei deputati che hanno preso parte alla votazione.]

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti