[Il 13 novembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali». — Presidenza del Vicepresidente Pecorari.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Castiglia. [...] Altra menomazione a questa esigenza dell'indipendenza della Magistratura è costituita dal modo di composizione della Corte costituzionale, la quale, secondo il progetto, è composta solo per metà di magistrati; non solo, ma tutti i membri, tutti i giudici, tutti i componenti della Corte devono essere nominati dal Parlamento. È troppo evidente, o signori, che, se questa formulazione dovesse restare, noi avremmo una illogicità grave: la Corte costituzionale cadrebbe sotto la influenza di quel potere legislativo, che essa stessa, a sua volta, deve controllare, a proposito del giudizio sulla costituzionalità delle leggi.

Mi pare sia troppo evidente la mostruosità giuridica, troppo grande la contraddizione. Ed è per ciò che questa formulazione non può e non deve essere consacrata definitivamente nella Costituzione dello Stato.

Evidentemente, bisogna correggere tutti questi difetti, bisogna colmare tutte le lacune, che non sono soltanto queste, cui ho accennato panoramicamente, se si vuole contribuire efficacemente al consolidamento di quelle libertà democratiche, che sono aspirazione di tutti.

Occorre provvedere a quel complesso di norme, che garantiscano alla Magistratura, oltre all'indipendenza dall'esecutivo, anche la indipendenza dal legislativo e l'indipendenza da qualsiasi influenza politica.

Come? Prima di tutto, riformando la Costituzione nella parte che riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura (ho presentato in proposito un emendamento). Riformare poi la Corte costituzionale in modo da farne un organismo prevalentemente tecnico-giuridico e non un organismo prevalentemente politico, così com'è invece nella formulazione attuale. Estendere il divieto di cui all'articolo 95, quarto capoverso, circa la istituzione di giudici speciali, anche alle altre materie che non siano la materia penale. Ribadire il principio, di cui all'articolo 94, ultima parte, circa il divieto di appartenenza a partiti politici.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti